Codice di Norimberga
Il Codice di Norimberga nasce dalle carte del processo che si è svolto al termine della seconda guerra mondiale nell'omologa città tedesca, contro i medici nazisti che avevano perpetrato torture e sperimentazioni contro innocenti nei campi di sterminio come Auschwitz e Birkenau. Su di esso si basa il Comitato Etico, ovvero quell'organismo indipendente che si occupa di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione.
Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici.
Consiste di 10 punti:
- Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta. (Questo è alla base del concetto di "consenso informato", ovvero di un consenso fornito in piena consapevolezza delle implicazioni di quello a cui ci si sta per sottoporre).
- L'esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società; la natura dell'esperimento non dovrà essere né casuale, né senza scopo.
- Ci dovrà essere una pianificazione dell'esperimento sulla base degli esperimenti in fase preclinica in vivo, e sulla base della conoscenza approfondita della malattia
- L'esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.
- Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte.
- Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi, determinati dalla rilevanza umanitaria del problema che l'esperimento dovrebbe risolvere.
- Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte.
- L'esperimento potrà essere condotto solo da persone scientificamente adeguate e qualificate, con il più alto grado di attenzione verso la sperimentazione e l'essere umano.
- Nel corso dell'esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.
- Durante l'esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell'esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.
Voci correlate
L'art. 32 della Costituzione Italiana deve essere letto anche in relazione all'articolo 13 della Costituzione, il quale recita:
"La libertà personale è inviolabile". Ciò significa che il malato ha il diritto di curarsi come desidera, spetta quindi al malato decidere a quale cura o terapia sottoporsi per i suoi problemi - nessuno (neppure il medico) può sindacare o contrastare le decisioni del malato. Il malato ha Diritto di scegliere la terapia, ha quindi piena Libertà di Cura; è libero di decidere e di scegliere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una terapia ufficiale o per una considerata dalla medicina ufficiale, oggi imperante, "alternativa". ”La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo” (Cost. art.32), salvaguarda quindi il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione professionale degli operatori sanitari, valorizzando in particolar modo l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche vedi: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001.