Insegnamento della religione cattolica in Italia

istituzione del concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede

L'insegnamento della religione cattolica, comunemente chiamato ora di religione, è un'istituzione del concordato tra Stato Italiano e Chiesa cattolica. Esso prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate due ore settimanali (per materna ed elementare) e un'ora settimanale di lezioni (per medie e superiori) all'insegnamento della religione cattolica. Ogni anno, all'atto dell'iscrizione alla classe successiva, lo studente decide se avvalersi o meno di tale possibilità.

Insegnanti

Gli insegnanti di religione cattolica, in possesso dei requisiti previsti dal DPR 16 dicembre 1985 n. 751,

"... Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli: a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; d)diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato: a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano; b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana ..."


vengono nominati dal Dirigente Scolastico su segnalazione della Curia (docenti che non hanno superato il concorso). I docenti che hanno superato il concorso vengono immessi in ruolo previa intesa con la Curia sulla sede di destinazione. L'autorità diocesana può revocare, secondo il procedimento previsto dal Diritto Canonico, l'idoneità dell'insegnante per i motivi citati nello stesso Codice: inapacità didattica o pedagogica, condotta morale che deve essere coerente tra vita e insegnamento.

I circa venticinquemila insegnanti di religione, al pari degli altri insegnanti, sono retribuiti dallo Stato Italiano. Nel 2001, ultimo dato disponibile, il costo annuo a carico dello Stato per la loro retribuzione è stato pari a 620.000.000 di euro[1].

La legge 186 del 18 luglio 2003 prevedeva l'entrata in ruolo di circa quindicimila insegnanti che hanno superato il concorso nel giro di tre anni scolastici, ad oggi solo due terzi di questi sono stati immessi in ruolo.

Programma

Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica, l'I.R.C. concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. (Art. 1 Nuovi programmi IRC).

Con riguardo al particolare momento di vita degli studenti e in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro e civile, l'IRC offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico - culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. (Art. 2 Nuovi programmi IRC).

Gli insegnanti di religione, come i colleghi delle altre materie, hanno precisi programmi di riferimento, pubblici e approvati dall'autorità scolastica. Recentemente, in accordo con l'avvio della riforma Moratti, sono stati approvati e sono entrati in vigore precisi Osa (Obiettivi specifici di apprendimento) per il ciclo primario e la secondaria di primo grado. Ad essi devono fare riferimento anche i libri di testo.

Possibilità di non avvalersi

Per gli studenti che non intendano frequentare l'ora di religione esiste la possibilità di non avvalersene: questi devono scegliere una delle possibilità che ogni scuola dovrebbe offrire, ovvero la frequentazione di corsi alternativi (lo fa il 9,8% degli interessati), lo studio personale assistito (scelto dal 16,6%) o non assistito (25,8%), oppure l'uscita dall'istituto scolastico. Quest'ultima alternativa è adottata dal 47,8% degli studenti interessati[2], ed è la scelta più gettonata anche perché spesso le scuole non riescono ad organizzare alternative valide. Queste percentuali sono pressoché stabili da almeno dieci anni.

Negli ultimi anni il numero degli studenti "non avvalentisi", come vengono tecnicamente chiamati, è in aumento, a causa della secolarizzazione della società e alla sempre maggiore presenza di studenti stranieri. Per quanto riguarda la sola regione Lazio, i dati del vicariato romano parlano di un incremento tra l'anno scolastico 1994/95 e il 2004/05 del 4,87% negli istituti superiori (ovvero dal 21,97 al 26,84% attuale); la crescita è più contenuta alle scuole medie (il 3,54%, passando dal 5,74 al 9,28%), e pari quasi a zero tra gli studenti più piccoli: lo 0,39% alle elementari (dal 5,29 al 5,68%) e lo 0,18% alla scuola dell'infanzia (dal 5,32 al 5,5%). I numeri di questa regione, incrementati dai dati provenienti dalla capitale, sono tra i più alti in Italia. Il numero di studenti che non si avvalgono dell'IRC è infatti maggiore nei grandi centri, e le punte maggiori si registrano in Liguria e appunto nel Lazio.

Cifre più alte, attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione e diffuse da un articolo del quotidiano La Repubblica dell'11 agosto 2005, sono state subito smentite dal Dicastero di viale Trastevere. Il pezzo parlava di una percentuale di non avvalentisi del 37,6% negli istituti superiori, e di un aumento degli stessi del 25,9% nel giro di appena quattro anni[3].

Anche il Ministero infatti redige ogni anno delle statistiche sulla scelta della religione cattolica a scuola, prendendo a campione una percentuale di istituti.

Curiosità

  • La normativa prevede che l'ora di religione dev'essere erogata in ogni classe anche se scelta da un solo studente. Questo impedirebbe eventualmente l'accorpamento di più classi con pochi studenti avvalsi, che permetterebbe una riduzione dei costi per lo stato[senza fonte].
  • Negli ambienti atei italiani è forte l'avversione verso questo tipo di insegnamento, in quanto contrasterebbe con l'aconfessionalità della scuola pubblica.

Note

  1. ^ http://www.uaar.it/laicita/ora_di_religione/#07
  2. ^ Percentuali tratte dall'Annuario CEI del 2005.
  3. ^ Si veda L'articolo di Repubblica e le successive reazioni.

Collegamenti esterni

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