Pubblico ministero
Il pubblico ministero è l'organo dello stato o, in certi ordinamenti, di altri enti pubblici la cui funzione principale è l'esercizio dell'azione penale. A rigore il termine designa solo l'organo e non anche i funzionari che lo compongono, sicchè un'espressione come "i pubblici ministeri di Milano" è impropria, seppur molto diffusa nel linguaggio corrente.
Funzioni
Funzioni penali
Con l'esercizio dell'azione il pubblico ministero avvia il processo penale, di cui diviene una delle parti (l'altra è l'imputato). Peraltro, a differenza delle parti private, che agiscono nel proprio interesse, il pubblico ministero esercita l'azione e sta in giudizio nell'interesse pubblico.
Va detto che l'esercizio dell'azione penale, oltre che al pubblico ministero, può essere attribuito dall'ordinamento alla persona offesa dal reato, nel proprio interesse, oppure a chiunque, nell'interesse della collettività cui appartiene (azione popolare). Tuttavia, l'azione privata e quella popolare, presenti negli ordinamenti del passato, in molti ordinamenti attuali sono scomparse (così è in Italia) e, laddove sono rimaste, hanno di solito un ruolo marginale, supplettivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero.
Una variabile importante è rappresentata dall'obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale. Negli ordinamenti dove, come in Italia, vige il principio di obbligatorietà il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale ogniqualvolta abbia notizia di un reato; laddove, invece, vige il principo di opportunità, come negli ordinamenti di common law ma anche in vari ordinamenti di civil law, il pubblico ministero decide se perseguire o meno un reato, secondo la sua valutazione e le scelte di politica criminale. Va peraltro notato che negli ordinamenti reali possono riscontrarsi commistioni tra i due principi. Inoltre, anche dove l'azione penale è obbligatoria è lasciato, nei fatti, un certo magine di discrezionalità al pubblico ministero, il quale è sì tenuto a perseguire tutti i reati ma può scegliere di dedicare più o meno impegno o risorse all'uno piuttosto che all'altro.
Una conseguenza del principio di opportunità è la possibilità per il pubblico ministero di concludere un accordo con l'imputato (il cosiddetto plea bargaining degli ordinamenti di common law) attraverso il quale le parti decidono l'esito della controversia in modo stragiudiziale, estinguendo il processo (di solito pattuiscono una riduzione di pena o la rinuncia ad alcuni dei capi d'imputazione in cambio della collaborazione da parte dell'imputato alle indagini o della sua rinuncia al processo).
Altre funzioni
In vari ordinamenti, tra cui quello italiano, il pubblico ministero può in certi casi esercitare anche l'azione civile o, quantomeno, intervenire nel processo civile, quando è in gioco un interesse pubblico o a tutela di soggetti, quali i minori, gli incapaci o le persone giuridiche, che non possono agire in prima persona (soprattutto nei casi di conflitto d'interessi con i soggetti che li rappresentano o che sono titolari dei loro organi).
Inoltre vari ordinamenti attribuiscono al pubblico ministero anche funzioni amministrative in ambiti concernenti l'amministrazione della giustizia, l'esecuzione delle pene e simili.
Organizzazione
Il pubblico ministero è presente nella totalità degli ordinamenti odierni, anche se il suo status e il suo ruolo possono variare notevolmente dall'uno all'altro. In particolare, si nota una netta differenza tra gli ordinamenti di civil law e quelli di common law.
Ordinamenti di civil law
Negli ordinamenti di civil law i funzionari del pubblico ministero sono solitamente denominati procuratori della repubblica, dello stato, del re o simili.
In molti ordinamenti di civil law, tra i quali l'Italia e la Francia, i funzionari del pubblico ministero sono magistrati ed appartengono, quindi, allo stesso ordine, la magistratura, al quale appartengono i giudici; essi costituiscono la cosidetta magistratura requirente in contrapposizione alla magistratura giudicante costituita dai giudici.