Decreto legislativo
La locuzione decreto legislativo (spesso abbreviato in D.Lgs.) o decreto delegato si intende, in particolare nel diritto costituzionale, un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).
Atti normativi similari esistono anche in vari ordinamenti, ma assumono una diversa denominazione.
Italia
In Italia la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione ed è uno strumento con il quale le Camere decidono, per esempio per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo, di non disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da riserva di legge formale, riservandosi però di stabilire i principi e i criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il Governo dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma lo vincola a rispettare una serie prestabilita di limiti. In genere sono emanati nella forma di decreti legislativi quei testi normativi che per la loro mole sarebbero difficilmente gestibili in sede parlamentare, come nel caso di testi unici e codici.
La cosiddetta legge delega (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti legislativi. L'art. 76 della Costituzione prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il governo, trascorso inutilmente il limite temporale fissato dal Parlamento per esercitare la delega, non può più legiferare.
Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui il governo, prima di approvare definitivamente un decreto delegato, ne sottopone lo schema alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni.
Legge delega e caratteri essenziali
La delega può essere conferita soltanto mediante legge, mai tramite decreto legge che esproprierebbe il Parlamento della sua funzione principale di cui all'art. 70 della Costituzione.
Tale atto risponde a caratteri di imperatività e istantaneità, ossia il governo ha il dovere (anche se soltanto politico non essendo positivamente previsto) di dare concreta e piena attuazione alla delega ricevuta e ciò attraverso l'approvazione di un solo atto. Il secondo aspetto è smentito tuttavia dalla prassi e dalla legge 28 agosto 1988, n. 400, che prevede la possibilità di più atti in caso di numero elevato di oggetti da disciplinare nella legge di delega (e infatti è invalso l'uso corrente di specificare nella legge delega che il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti delegati).
La legge delega può essere anche mista, ossia contenere disposizioni di immediata applicazione oltre che contenuti delegati. Ci sono, poi, materie in cui il governo non può legiferare, ossia: amnistia e indulto, bilancio e tributi, ratifica dei trattati internazionali, leggi costituzionali, e leggi di conversione dei decreti-legge.
Il procedimento di formazione
Il procedimento di formazione del decreto legislativo (abbreviato con d. lgs.) è disciplinato dall'art. 14 della legge n. 400/1988, secondo cui il decreto va deliberato dal governo entro il termine fissato dalla legge di delega, e va presentato almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine al Presidente della Repubblica, il quale provvederà poi all'emanazione.
Qualora il governo italiano non rispetti la legge di delegazione, vale a dire i principi e i criteri direttivi in essa stabiliti, si ha il cosiddetto eccesso di delega che, se sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, ne comporta la dichiarazione di illegittimità nella parte che ecceda la delega.
Decreti attuativi degli statuti regionali
Non c'entrano invece nulla con la decretazione legislativa propriamente detta i decreti attuativi degli statuti delle regioni a statuto speciale, emanati tramite un atto che viene anch'esso denominato "decreto legislativo", ma che ha caratteristiche assolutamente peculiari. A monte non c'è infatti una legge delega e manca qualsiasi intervento del parlamento nazionale, avendo come base un accordo Stato-Regione.
Nel mondo
Francia
In Francia l'omologo del decreto legislativo può essere considerata l'ordonnance prevista dall'art. 38 della Costituzione del 1958. La norma costituzionale stabilisce che il Governo può chiedere al Parlamento, per l'attuazione del suo programma, l'autorizzazione a porre tramite ordinanza delle norme in materie che sono normalmente riservate alla legge. Se lo ritiene, il Parlamento emana una loi d'habilitation che fissa i limiti di contenuto e di tempo per l'emanazione delle ordinanze governative. Una volta emesse, le ordinanze devono poi essere sottoposte al Parlamento per la ratifica entro il termine fissato dalla legge di autorizzazione, altrimenti decadono. Scaduto il termine fissato dalla legge di autorizzazione, inoltre, il Governo non può più modificare le ordinanze adottate.
Spagna
La Costituzione spagnola all'art. 82 prevede un procedimento legislativo praticamente identico alla delega legislativa italiana. In particolare, il decreto legislativo, qualora debba consistere nella elaborazione di un articolato recante nuove norme giuridiche, può essere adottato solo in base a una ley de bases o ley delegatoria emanata dalle Cortes Generales. Qualora, invece, il decreto legislativo debba consistere in una raccolta organica di leggi preesistenti (Texto Refundido, equivalente al Testo unico italiano), può essere adottato dal Governo in base a una ley ordinaria.
Stati Uniti d'America
Negli Stati Uniti d'America un caso di legislazione delegata dal potere legislativo a quello esecutivo è dato dagli executive orders del Presidente laddove il Congresso, con una propria legge, gli affidi poteri discrezionali. Si tratta di casi eccezionali, che peraltro non trovano una espressa previsione nella Costituzione. Normalmente, infatti, gli executive orders sono adottati dal Presidente al solo scopo di fornire direttive al Governo, nel caso interpretando anche leggi vigenti, ma senza assurgere a fonte normativa.
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