Open by default

Principio giuridico in base al quale i documenti informatici
«I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza (...) si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. L'eventuale adozione di una licenza (...) è motivata ai sensi delle linee guida nazionali»

Il dato aperto per principio o automaticamente[2] o per definizione[3] (in lingua inglese: Open data by default o semplicemente Open by default[4]; in francese: Seront ouvertes par défaut; in spagnolo: Datos abiertos por defecto) è un principio giuridico in base al quale i documenti informatici e le informazioni detenuti, prodotti o pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, nel caso in cui queste non specifichino perticolari termini d'uso nelle proprie note legali, sono considerati dato aperto (open data) e, in quanto tali, liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualunque scopo, anche per finalità commerciali[5].

Il principio è espressione dei noti principio di legalità e principio di legalità amministrativa, ovvero dei celebri brocardi in lingua latina del "Permissa putantur omnia, quae non sunt prohibita'" (si ritengono permesse tutte le cose che non sono proibite) e del "quae lex non prohibet debent permissa videri" (ciò che la legge non proibisce dev'essere visto come consentito).

Il principio introdotto inverte quello normalmente in uso nel diritto d'autore italiano che, conformemente alla Convenzione di Berna, afferma che tutti i diritti sono riservati all'autore o aventi causa, salvo diversa indicazione.

Storia

  Lo stesso argomento in dettaglio: Open government.

Agli inizi degli anni 2000, con la progressiva espansione delle reti telematiche (Web 2.0) e diffusione del loro uso, si comiciò a rendersi conto che la conoscenza della legge e l'accesso ai documenti amministrativi era da lungo tempo appannaggio di una ristretta élite burocratico-professionale[6]: pertanto si prese consapevolezza che il libero accesso alle leggi costituiva un diritto fondamentale del cittadino (la cui ignoranza della legge non scusa) e che i testi normativi erano "dati aperti per eccellenza"[7].

Direttiva PSI

Nel 2003 l'Unione europea emanò la Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (conosciuta anche come Direttiva PSI - Public Sector Information[8][9]) al fine di promuovere il più possibile il riutilizzo libero dei dati e documenti in possesso del settore pubblico.

L'articolo 3 della Direttiva 2003/98/CE ha stabilito in particolare il principio basilare che:

«Gli Stati membri provvedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali[10]»

Nel giugno 2013 la Direttiva PSI è stata aggiornata dalla nuova Direttiva 2013/37/UE[11], al fine di favorire il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni Europee. In particolare, la nuova direttiva ha sancito l'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili, per il riutilizzo per scopi sia commerciali sia non commerciali, i dati in loro possesso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direttiva ha esteso tale disposizione anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse:

«Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva (...) siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali (...).
Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali»

Carta dei dati aperti

 
Logo della Carta internazionale dei dati aperti

Il 18 giugno 2013 in Irlanda del Nord, durante il 39º vertice del G8, i leader del G8 firmarono la Carta dei Dati Aperti (in inglese: Open Data Charter), con cui furono definiti i 5 principi strategici per rendere il proprio patrimonio informativo pubblico aperto per principio ("by default"), per incrementare la qualità e la quantità dei dati pubblicati, nonché le possibilità di riuso dei dati stessi[2]. Nell'ottobre 2015[12] un gruppo di 17 governi (tra cui quelli nazionali di Canada, Messico e Italia[13]; attualmente la Convenzione ) ha sottoscritto a Città del Messico la Carta internazionale dei dati aperti per definire i principi e le buone pratiche per il rilascio dei dati aperti governativi. Il primo principio, stabilito dall'articolo 1 della Carta, è proprio quello dell'"Open by default"[14].

Il dato aperto per principio in Canada

A partire dal 2011 il governo del Canada ha lanciato un piano per la pubblicazione dei dati aperti provenienti dalle amministrazioni canadesi. Dopo il lancio del portale dei dati aperti canadesi nel 2013, il 9 ottobre 2014 il governo canadese ha emanato la Direttiva sul Governo Aperto (Directive on Open Government)[15], una direttiva "aperta per principio" per disciplinare il riuso dei documenti e dati governativi, che ha portato successivamente all'apertura del portale "Canada Open Government/Gouvernement ouvert du Canada"[16]

Il dato aperto per principio in Italia

 
Logo del portale dei dati aperti della Pubblica Amministrazione italiana dati.gov.it
  Lo stesso argomento in dettaglio: Codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 5 della Legge n. 633/1941sul diritto d'autore stabilisce che le disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere[17].

A seguito della Direttiva europea PSI, nel 2012 la regola del dato aperto per principio fu introdotta nel Codice dell'Amministrazione Digitale dal comma 2 dell'articolo 9 del cosiddetto Decreto Crescita 2.0[18] (Decreto Legge n. 179/2012)[19], convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221[20]:

«I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36[21], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.»

In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come dati aperti.

Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una licenza d'uso[22], i documenti amministrativi[23] e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono utilizzabili liberamente e gratuitamente "da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato" ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 68, comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale.[24][25]

L'articolo 7 del cosiddetto Decreto Trasparenza del 2013 ha rafforzato ulteriormente il principio dell'open by default, precisando che i dati e documenti soggetti a pubblicazione online obbligatoria non possono avere alcuna licenza che vada oltre l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità[26].

Nel maggio 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito che la Direttiva PSI obbliga la Pubblica Amministrazione italiana a rendere riutilizzabili gratuitamente[27] tutti i documenti in suo possesso[28], inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale siano detenuti da biblioteche, da musei e da archivi[29].

Note

  1. ^ Art. 52. - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, su Agenzia per l'Italia Digitale. URL consultato il 9 novembre 2016.
  2. ^ a b L’Open Data Charter tradotta in italiano, su dati.gov.it, Agenzia per l'Italia Digitale.
  3. ^ Simone Aliprandi, Aperto per definizione, in Apogeonline, Feltrinelli, 23 maggio 2013.
  4. ^ Dati gov.it
  5. ^ Simone Aliprandi, Il Fenomeno Open Data: indicazioni e norme per un mondo di dati aperti, prefazione di Morena Ragone, Milano, Ledizioni, ISBN 978-88-6705-168-7.
  6. ^ All'inizio del 2000 l'accesso per via telematica alle norme, in Italia e in altri paesi europei, era a pagamento ed inoltre il servizio, anche quando veniva erogato da istituzioni pubbliche, era concepito per rivolgersi ad una utenza professionale (su questo aspetto vedi il Rapporto Mandelkern sulla Better Regulation)
  7. ^ AA.VV., Report: Gli open data in ambito parlamentare (PDF), Versione 1.0 Beta, Centro Nexa del Politecnico di Torino - Senato della Repubblica - Camera dei Deputati, 28 Maggio 2015.
  8. ^ Existing rules on re-use of public sector information Accessed: 2010-01-21
  9. ^ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico : riesame della direttiva 2003/98/CE - [SEC(2009) 597 ] Accessed: 2013-01-29
  10. ^ Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in Gazzetta ufficiale della Comunità Europea, L 345, 31 dicembre 2003, p. 90-96.
  11. ^ a b Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 175/1, 26 giugno 2016.
  12. ^ Nasce la Carta internazionale degli Open Data, su Agenzia per l'Italia digitale, 2 Ottobre 2015. URL consultato l'8 novembre 2016.
  13. ^ Pia Marconi, Italy letter OGP Summit, su drive.google.com, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 27 ottobre 2015.
  14. ^ (EN) Principles, su Open data charter. URL consultato l'8 novembre 2016.
  15. ^ (en fr) Directive on Open Government, su tbs-sct.gc.ca. URL consultato l'8 novembre 2016. Lingua sconosciuta: en fr (aiuto)
  16. ^ (en fr) Canada Open Government, su open.canada.ca. URL consultato il 9 novembre 2016. Lingua sconosciuta: en fr (aiuto)
  17. ^ Legge 22 aprile 1941, n. 633, articolo 5, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"
  18. ^ Decreto Crescita 2.0: il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale, su Altalex, 27 giugno 2014. URL consultato l'8 novembre 2016.
  19. ^ Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 9, in materia di "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
  20. ^ Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese."
  21. ^ Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, articolo 2, in materia di "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"
  22. ^ L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico"
  23. ^ L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"
  24. ^ Antonella De Robbio, Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza, Digitalia.
  25. ^ Dati aperti, su Open Data in ambito parlamentare, Nexa Center - Politecnico di Torino.
  26. ^ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 7, in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
  27. ^ Salvo eventuali costi di riproduzione o altre eccezioni
  28. ^ salvi i casi prestabiliti in cui non è consentito il classico diritto di accesso agli atti amministrativi
  29. ^ INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO: Attuazione di direttiva europea in materia di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (decreto legislativo), in Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 18 Maggio 2015.

Voci correlate

Collegamenti esterni