Fucilazione

metodo di esecuzione capitale
Versione del 12 mag 2007 alle 22:38 di Francomemoria (discussione | contributi) (Metodi di fucilazione: come sopra si nota per la descrizioen di come avveniva in italia non è detto che sia cosi)

La fucilazione è un tipo di esecuzione capitale effettuata tramite un fucile o una mitragliatrice. Un uomo, o un gruppo di uomini spara addosso al condannato provocandone la morte. La fucilazione è stata introdotta perché considerata un metodo più "umano" della decapitazione. Ultimamente è stata spesso sostituita dall'iniezione letale.

Il 3 maggio 1808 di Francisco Goya

Storia della fucilazione

Malgrado i fucili dall'aspetto moderno fossero stati utilizzati fin dal XVII secolo, la fucilazione non è stata usata fino al tardo XVIII secolo. Questo si spiega con il fatto che esistevano monarchie di tipo assoluto che preferivano infliggere punizioni crudeli per far capire a tutti che le loro leggi non si potevano assolutamente violare. Di conseguenza la fucilazione era considerata un metodo di punizione poco efficace. Infine esisteva già la decapitazione come metodo di esecuzione veloce (quest'ultima però era riservata ai nobili e ai borghesi).

Con la diffusione degli ideali illuministi però vennero introdotte pene più umane e lo squartamento e il rogo utilizzati prima furono considerati metodi barbari. Quindi furono introdotte nuove forme di esecuzione, quali la ghigliottina (una forma di decapitazione, ma più rapida e indolore) e la fucilazione. Quest'ultima venne sperimentata per la prima volta durante la guerra d'indipendenza americana (fu applicata soprattutto nei confronti di prigionieri e di disertori); invece la ghigliottina ebbe la prima prova su una persona nel 1792 (durante la Rivoluzione Francese).

A differenza della ghigliottina, che fu utilizzata soprattutto in Francia, la fucilazione durante il XIX secolo ebbe un'"esportazione" su scala mondiale, arrivando anche in Asia e in America del sud. Fu tuttavia nel XX secolo che questo metodo di esecuzione ebbe più successo e divenne il più utilizzato al mondo. Negli eserciti la fucilazione rimase l'unico metodo di esecuzione e venne applicato soprattutto nella prima e nella seconda guerra mondiale. Durante quest'ultima, secondo stime non certe ci sono state 30.000 esecuzioni nella Wehrmacht (di cui 15.000 senza processo nel 1945) e 158.000 nell'Armata Rossa.

Oggi la fucilazione sta venendo progressivemente sotituita dall'iniezione letale. Nella Repubblica Popolare Cinese le esecuzioni tramite iniezione letale sono cresciute di parecchio da quando è stata introdotta nel 1997, anche se l'esecuzione da arma da fuoco rimane il metodo di gran lunga più utilizzato. Invece in altri stati che conservano la pena di morte l'iniezione letale è diventata molto più usata della fucilazione. Si prevede che tra non molti anni l'esecuzione tramite fucile venga del tutto abbandonata.

In Italia

La fucilazione era la pena più grave comminata dai Codici Militari Italiani (art. 8-29 Codice Penale Esercito - art. 7-31 Codice Penale Marina) e rappresentava l'unico modo contemplato dalla nostra vecchia legislazione militare per infliggere la pena di morte. Si distingue in fucilazione al petto e fucilazione alla schiena.

La prima era comminata per reati gravissimi ma non disonoranti. Veniva compiuta da un drappello di dodici soldati e di un caporale, scelti per anzianità fra tutte le compagnie presenti alla Sede del Corpo al quale apparteneva il condannato. Per l'esecuzione, l'ufficiale più elevato in grado schierava le truppe e fatte presentare le armi, leggeva la sentenza. Faceva avanzare il condannato, che poteva essere assistito da un ministro del culto e dopo averlo fatto sedere, gli faceva bendare gli occhi. Se il condannato lo chiedeva poteva essere lasciato in piedi e senza benda. Poi il plotone d'esecuzione compiva la sua missione.

La fucilazione alla schiena era infamante e veniva comminata per i reati che denotavano l'estrema ignominia. Prima della fucilazione nella schiena, si compiva la degradazione. Poi si passava all'esecuzione: il condannato veniva fatto sedere, bendato, con le spalle rivolte al plotone di esecuzione.

In caso di diminuzione di pena, la differenza fra le due era notevole: la fucilazione al petto vieniva commutata in reclusione militare, quella alla schiena in lavori forzati a vita.

La Costituzione italiana, approvata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. La misura venne attuata con il decreto legislativo 22/48 del 22 gennaio 1948 (Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte). La pena di morte rimase nel codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 589/94 del 13 ottobre 1994 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1994 n. 250), che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale.

Metodi di fucilazione

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Esistono 2 diversi metodi di fucilazione: l'esecuzione da plotone d'esecuzione e l'esecuzione da arma da fuoco. La fucilazione con il plotone d'esecuzione prevede che un gruppo di uomini gli spari addosso contemporaneamente. Questo viene fatto per aumentare la probabilità di una morte rapida. Il metodo del plotone d'esecuzione viene utilizzato in quasi tutti gli stati che prevedono la fucilazione.

L'esecuzione da arma da fuoco viene usata praticamente solo nella Repubblica Popolare Cinese. In questo secondo metodo di fucilazione un soldato o un gruppetto di 2 o 3 soldati si mettono dietro al condannato e gli sparano da pochi centimetri di distanza, a volte con l'arma attaccata al corpo della vittima (invece nel primo metodo i soldati stanno ad alcuni metri dal condannato). Anche il proiettile usato è diverso: quello del plotone d'esecuzione tende a perforare mentre quello dell'arma da fuoco tende a creare una ferita più larga. In entrambi i casi in genere il condannato muore immediatamente. Poiché la Repubblica Popolare Cinese è il paese che conta di gran lunga il maggior numero di esecuzioni, statisticamente sono più numerose le persone giustiziate con l'arma da fuoco che quelle con il plotone d'esecuzione.

Bibliografia

  • Codice Penale per l’esercito del Regno d’Italia. Roma, Voghera Carlo, Tipografo di S.M., 1882, art. 4-30;
  • Codice Penale per l’Esercito del Regno d’Italia. Roma, Stabilimento Poligrafico per l’Amministrazione della Guerra, 1919, art.10-17;
  • Ministero della Guerra. Codici Penali Militari di pace e di guerra. 1941, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, Roma;
  • Sandra Giusti, Alberto Mazzà. La pena di morte aboliamola definitivamente. Roma, Edizioni ANRP, 2003, pp.55-57;
  • Niccola Marselli. La vita del Reggimento. Osservazioni e ricordi. Roma, Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico, 1984, pp.134-139.