Parlamento italiano

organo legislativo della Repubblica Italiana

Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'organo costituzionale che, all'interno del sistema politico italiano, è titolare della funzione legislativa o potere legislativo e del controllo politico sul governo. È un parlamento bicamerale composto da due camere: la Camera dei deputati (camera bassa) e il Senato della Repubblica (camera alta), ciascuna con gli stessi doveri e poteri assegnatigli dalla Costituzione. Tuttavia, poiché il presidente del Senato può ricoprire il ruolo di presidente supplente quando il presidente della Repubblica deve essere sostituito, il Senato è tradizionalmente considerato la camera alta.

Parlamento della Repubblica Italiana
Il Parlamento in seduta comune per il giuramento del presidente Sergio Mattarella.
StatoItalia (bandiera) Italia
TipoBicamerale perfetto
Camere
Istituito1946
PredecessoreAssemblea Costituente
Operativo dal1948
Presidente della Camera
Presidente del Senato
Laura Boldrini (Indip.)

Pietro Grasso (PD)
Ultima elezione24-25 febbraio 2013
Numero di membri950
Durata mandato5 anni
Impiegati2,392
SedeRoma
Sito webwww.parlamento.it/
Il Palazzo Montecitorio ospita la Camera dei deputati della Repubblica Italiana, uno dei due rami del parlamento.
Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66, 67, 68 e 69.

L'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del corpo elettorale, il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte del partito di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il mandato previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).

Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).

Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari? Il contenzioso costituzionale al riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica e attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali.