Collegio elettorale di Spilimbergo

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Il collegio elettorale di Spilimbergo è stato un collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.

Spilimbergo
collegio elettorale
StatoItalia (bandiera) Italia
CapoluogoSpilimbergo
Elezioni perCamera dei deputati
ElettiDeputati
Periodo 1866-1882
Tipologiauninominale
Periodo 1891-1919
Tipologiauninominale
Sostituito daUdine

Storia

Il collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 49, tramite regio decreto 13 ottobre 1866, n. 3282,[1] aggiungendosi ai 443 collegi già definiti nel 1861.

Fu soppresso nel 1882 in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali.

Venne poi ricostituito come collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.

Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.

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Dati elettorali

Nel collegio si svolsero elezioni per tredici legislature.

IX legislatura

Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

X legislatura

Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XI legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIV legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XVIII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).

XIX legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XX legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXI legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIV legislatura

Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

Note

  1. ^ Tabella allegata al decreto 13 ottobre 1866, n. 3282, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 25 ottobre 1866.
  2. ^ Decreto 14 giugno 1891, n. 280, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 18 giugno 1891.

Bibliografia

  • Orazio Focardi, Statistica elettorale politica. Elezioni generali del 1874, in Archivio di Statistica, n. 1, 1876, pp. 69-78.
  • Orazio Focardi, I partiti politici alle elezioni generali del 1880, in Archivio di Statistica, n. 5, 1880, pp. 393-449.
  • Orazio Focardi, I partiti politici alle elezioni generali del 1895, in Giornale degli economisti, 1895, pp. 133-180.
  • 1848-1897. Indice generale degli atti parlamentari. Storia dei collegi elettorali, Roma, 1898.
  • Statistica delle elezioni generali politiche 6 e 13 novembre 1904, Roma, 1904.
  • Statistica delle elezioni generali politiche alla XXIII legislatura, 7 e 14 marzo 1909, Roma, 1909.
  • Statistica delle elezioni generali politiche alla XXIV legislatura, 26 ottobre e 2 novembre 1913, Roma, 1914.
  • Compendio delle statistiche elettorali italiane dal 1848 al 1934, Roma, 1946.
  • Piergiorgio Corbetta e Maria Serena Piretti (a cura di), Atlante storico-elettorale d'Italia 1861-2008, 2009.

Voci correlate