Licenziamento collettivo
Per licenziamento collettivo si intende il licenziamento che coinvolge contestualmente una pluralità di lavoratori e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
La materia è disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 cui lo Stato italiano è pervenuto a seguito di due condanne della Corte di Giustizia Europea per la mancata attuazione della direttiva CEE n. 129 del 1975. Il d.lgs. 26 maggio 1997 n.151, emanato in attuazione della direttiva 56 del 1992 CEE, concernete il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa ai licenziamenti collettivi, ha parzialmente modificato la l. 223/1991. Il d.lgs 8 aprile 2004 n. 110 ha esteso la disciplina dei licenziamenti collettivi anche ai datori di lavoro non imprenditori.
Presupposti
La disciplina dei licenziamenti collettivi si applica alle imprese con più di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nel periodo di tempo di 120 giorni, a causa di una riduzione, di una trasformazione o della cessazione dell'attività.
Procedura
Il datore di lavoro che vuole procedere al licenziamento collettivo deve comunicarlo preventivamente:
- alle RSA
- alle associazioni di categoria
- alla Direzione provinciale del lavoro o alla Direzione regionale del lavoro o al Ministero del lavoro, a seconda della rilevanza del licenziamento (rispettivamente provinciale, regionale o nazionale)
La comunicazione deve contenere:
- i motivi determinanti l'eccedenza di personale
- i motivi tecnici, organizzativi e/o produttivi per i quali si ritiene di non poter evitare i licenziamenti
- il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello normalmente occupato
A seguito della comunicazione le RSA o le associazioni di categoria, entro 7 giorni dalla stessa, possono richiedere l'esame congiunto (confronto bilaterale) riguardo i motivi dell'esubero e lo studio di misure alternative al licenziamento collettivo. In caso di esito negativo dell'esame congiunto si attua una seconda consultazione (confronto trilaterale) su iniziativa della Direzione provinciale del lavoro che esamina la questione insieme al datore di lavoro e alle reppresentanze sindacali.
Esaurita la fase delle consultazioni, con o senza accordo sindacale, il daore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori eccedenti.
Criteri di scelta del licenziamento
I criteri per individuare i lavoratori da licenziare sono dettati dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge 223/1991, la quale detta il seguente elenco:
- carichi di famiglia
- anzianità di servizio
- esigenze tecnico-produttive e organizzative
Il licenziamento
Alla fine della procedura, se si perviene al licenziamento, questo deve essere intimato dal datore di lavoro con atto scritto e nel rispetto del termine di preavviso. Deve essere contestuale alla comunicazione da parte del datore di lavoro, contenente tutte le notizie attinenti al licenziamento, trasmetssa:
- alla Direzione regionale del lavoro
- alla Commissione regionale
- ai sindacati di categoria
Illegittimità e impugnazione del licenziamento
É inefficace il licenziamento in forma orale, comunicato ai sindacati senza forma scritta o comminato sebza osservare l'iter procedurale prescritto. É, invece, annullabile il licenziamento comminato senza osservare i criteri di scelta dei lavoratori.
Il licenziamento può essere impugnato dal singolo lavoratore coinvolto e deve avvenire nel termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione del licenziamento.
Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo si applica la tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1975),a scelta del lavoratore:
- reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno
- corresponsione al lavoratore di un'indennità sostitutiva e del risarcimento del danno
In caso di datore di lavoro non imprenditore si applica la tutela della legge 604/1966, a scelta del datore di lavoro :
- riassunzione
- corresponsione al lavoratore dell'indennità risarcitoria