Giudice costituzionale
Il giudice costituzionale è un giudice appartenente alla Corte costituzionale della Repubblica Italiana.
I giudici costituzionali sono 15:
- 5 nominati dal presidente della Repubblica
- 5 nominati dal Parlamento in seduta comune
- 5 nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative di cui:
- 3 nominati da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di Cassazione;
- 1 nominato da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;
- 1 nominato da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.
I giudici costituzionali restano in carica per 9 anni e non sono rieleggibili.
La Corte elegge, fra i suoi membri e secondo il Regolamento, il Presidente della Corte Costituzionale, quinta carica dello Stato per importanza (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e il presidente della Camera), che però è parificato agli altri giudici solo che: è il primo firmatario delle ordinanze e delle sentenze, stabilisce l'ordine del giorno e la data delle riunioni, conferisce ad un giudice l'incarico di relatore della sentenza o dell'ordinanza.
Il mandato di giudice della Corte costituzionale, non è rinnovabile, ne è soggetto alla prorogatio. La carica di giudice della corte costituzionale, è incompatibile non solo con la carica di membro del parlamento o di un consiglio regionale, ma anche di fatto a qualsiasi attività professionale, ivi compresa la docenza universitaria. Per questo motivo i giudici della corte costituzionale ricevono un'alta indennità.
Le fonti che regolano la corte costituzionale
Lo status di giudice della corte costituzionale e il relativo funzionamento sono i temi centrali dell'articolo 135 della costituzione, inoltre è assai importante l'articolo 137:
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.»
Legge cost. 1\1948 disciplina dell'impugnazione dei giudizi di legittimità costituzionale e status e funzionamento della corte costituzionale
legge 87\1953 normativa elezione dei giudici della corte costituzionale.