Il giudice costituzionale è un giudice appartenente alla Corte costituzionale della Repubblica Italiana.

I giudici costituzionali sono 15:

  • 3 nominati da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di Cassazione;
  • 1 nominato da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;
  • 1 nominato da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I giudici costituzionali restano in carica per 9 anni e non sono rieleggibili.

La Corte elegge, fra i suoi membri e secondo il Regolamento, il Presidente della Corte Costituzionale, quinta carica dello Stato per importanza (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e il presidente della Camera), che però è parificato agli altri giudici solo che: è il primo firmatario delle ordinanze e delle sentenze, stabilisce l'ordine del giorno e la data delle riunioni, conferisce ad un giudice l'incarico di relatore della sentenza o dell'ordinanza.

Il mandato di giudice della Corte costituzionale, non è rinnovabile, ne è soggetto alla prorogatio. La carica di giudice della corte costituzionale, è incompatibile non solo con la carica di membro del parlamento o di un consiglio regionale, ma anche di fatto a qualsiasi attività professionale, ivi compresa la docenza universitaria. Per questo motivo i giudici della corte costituzionale ricevono un'alta indennità.

«L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio stabilita dalla legge.»

Le fonti che regolano la corte costituzionale

Lo status di giudice della corte costituzionale e il relativo funzionamento sono i temi centrali dell'articolo 135 della costituzione, inoltre è assai importante l'articolo 137:

«Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.»

Legge cost. 1\1948 disciplina dell'impugnazione dei giudizi di legittimità costituzionale e status e funzionamento della corte costituzionale

legge 87\1953 normativa elezione dei giudici della corte costituzionale.