Utente:Glofabb/Sandbox
migliorare e integrare la sezione relativa al diritto all'oblio della voce italiana sul GDPR:
Coordinare il contenuto con i due paragrafi di questa pagina (che vanno a loro volta corretti o integrati):
Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")
Il cosiddetto diritto all'oblio, riconosciuto nel diritto dell'UE dalla sentenza Google Spain del 13 magio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stato formalmente riconosciuto dall’articolo 17 [1]
L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (data subject) ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste. L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto [INDICARE FONTE]; a rafforzare le tutele dell’interessato, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all’oblio, prevedendo i casi in cui interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato rendono legittimo il trattamento (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione).