Utente:Glofabb/Sandbox
migliorare e integrare la sezione relativa al diritto all'oblio della voce italiana sul GDPR:
Coordinare il contenuto con i due paragrafi di questa pagina (che vanno a loro volta corretti o integrati):
Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")
Il cosiddetto diritto all'oblio, riconosciuto nel diritto dell'UE dalla sentenza Google Spain del 13 magio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stato formalmente riconosciuto dall’articolo 17 [1]
L'Articolo 17 stabilisce che l’interessato (data subject) ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in una serie di ipotesi tassativamente previste. L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto [INDICARE FONTE]; a rafforzare le tutele dell’interessato, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all’oblio, prevedendo i casi in cui interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato rendono legittimo il trattamento (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione).
Nel diritto dell'Unione Europea[modifica | modifica wikitesto]
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), in vigore da Maggio 2018, regola il diritto all'oblio, agli articoli 17, 21 e 22.
Il diritto di opposizione dell'interessato pone fine al trattamento per motivi di marketing diretto (art. 21, par. 2). È derogabile se il trattamento ha fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e ciò avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21, par. 6).
La richiesta dell'interessato deve essere legittimamente motivata (art. 17) e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell'opponente, inclusa quella di azione in giudizio (art. 21).
Qualora l'interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati (art.9, par.2, a) oppure il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, par.2, g), il diritto all'oblio dell'interessato è posto entro i limiti dell'art. 22.
Per le categorie particolari di dati personali (elencate all'art. 9 par.1) di cui è vietato il trattamento, trova applicazione l'art. 22 par. 2: nel caso in cui la decisione del titolare basata unicamente sul trattamento automatizzato sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell'Unione e dello Stato membro, l'interessato "ha almeno" il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione (art. 22, par. 1 e applicazione del par. 3)
Come diritto collegabile alla cancellazione permanente dei dati, l'art. 16 afferma che l'interessato ha diritto ad ottenere l'integrazione e la rettifica dei propri dati personali. Il testo non rimvia esplicitamente ad eccezioni, casi particolari o limitazioni ulteriori di quest'ultimo diritto.