Guardia venatoria volontaria

stagione venatòria
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Voce principale: Caccia in Italia.

La guardia volontaria venatoria (GVV) o guardia giurata volontaria venatoria (GGVV) è una figura autorizzata a svolgere l'attività di vigilanza sulla caccia in Italia, che consiste nel controllo sull'applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 avente ad oggetto le Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (comunemente chiamata "Legge statale" o "Legge nazionale")[1] e della rispettiva legge regionale del luogo in cui si svolge l'atività medesima.

La figura è prevista principalmente dall'articolo 27, comma 1, lettra b) della Legge 157/1992, oltre che dalle singole leggi regionali.

Essa deriva dalle vecchie figure dei guardacaccia, una figura molto presente nei secoli scorsi soprattutto per lo svolgimento della vigilanza contro il bracconaggio nelle terre dei nobili e rifornendoli di selvaggina le loro cucine.

Figure similari sono presenti anche in altri paesi europei, come in Francia dove esiste la police rural o la garde champetre.

Modalità di nomina

Le guardie volontarie venatorie devono essere membre di un'associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente[2]. Esse vengono nominate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città metropolitana (o loro delegati) territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.[3]

Per ottenere e mantenere la nomina, bisogna essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS): cittadinanza italiana (o di altro stato membro dell'Unione europea), maggiore età, assolvimento degli obblighi di leva, avere il diploma della scuola dell'obbligo, non avere riportato condanna per delitto, essere persona di buona condotta morale, essere in possesso di assicurazione contro gli infortuni.

Inoltre, la legge nazionale (art. 27, comma 4) prevede che le aspiranti guardie volontarie siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. A tal scopo, le singole regioni, province o città metropolitane attivano periodicamente questi corsi. I corsi formativi riguardano le normative nazionali e della regione in cui opereranno le guardie in materia venatoria, sul riconoscimento degli animali, normativa sulle armi da utilizzare per l'attività ventoria, alcune Regioni prevedono anche le normative locali riguardanti alcuni settori dell'ambiente[4] Al termine del corso e previo un esame, le associazioni in cui gli allievi dipendono, richiedono all'ente provinciale o città metropolitana, la nomina a GVV[5]

Infine, prima di ottenere il decreto di nomina e il tersserino di riconoscimento, l'aspirante guardia volontaria deve prestare, davanti al Sindaco (o suo delegato) del proprio comune di residenza, il prescritto giuramento:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse»

Attività

Le guardie volontarie venatorie dipendendo da associazioni venatorie o agricole o da associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente[7] e svolgono la propria attività in regime volontario e gratuito, coordinate nelle province in cui operano[8] dai comandi di polizia provinciale o dagli uffici faunistici delle amministrazioni provinciali.

Svolgono il controllo del prelievo venatorio, attività anti bracconaggio, controllo dei permessi per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, le guardie volontarie sono inquadrate come incaricati di pubblica funzione e come tali rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e agente di polizia amministrativa: è loro consentito chiedere ai cacciatori di fornire le proprie generalità, controllare i documenti (licenza di porto di fucile ad uso caccia, tesserino venatorio e assicurazione), le attrezzature da caccia (incluse le armi da caccia e i richiami), i cani al seguito e il carniere della selvaggina abbattuta. In caso di accertata violazione amministrativa, possono redarre il verbale di accertamento e contestazione (nella sola materia venatoria), notificandolo a mani contestualmente al trasgressore presente in loco. Per quanto riguarda l'efficacia probatoria, il verbale di contestazione costituisce un atto pubblico e fa quindi piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.[9]

Peraltro, la normativa vigente non attribuisce alle guardie volontarie venatorie anche la qualifica di agente di polizia giudiziaria (al contrario delle guardie volontarie ittiche), pertanto non possono operare alcun tipo di perquisizione (ad esempio di autoveicoli o immobili) né sequestro amministrativo cautelare di armi, fauna e mezzi di caccia né rilevare alcun illtecito di natura penale: in questi casi, le guardie volontarie venatorie devono chiedere l'intervento degli organi di polizia.

Generalmente le guardie volontarie espletano il proprio servizio sul territorio indossando un'uniforme, la cui foggia deve essere approvata dalla Prefetto della provincia di competenza, previo parere del comando militare.

Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

Altre figure

  Lo stesso argomento in dettaglio: Caccia in Italia § Vigilanza venatoria.

La vigilanza in materia di caccia in Italia è altresì consentita (senza necessità di chiedere ulteriore decreto di nomina provinciale/metropolitana):

Note

  1. ^ Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 27, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
  2. ^ Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, su Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare. URL consultato il 10 settembre 2018.
  3. ^ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 163, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  4. ^ Il titolo V° mantiene comunque in mano allo Stato centrale la legislazione in materia ambientale
  5. ^ Erroneamente viene chiamato guardia giurata per la vigilanza venatoria, ma la normativa vigente sulla nomina di guardie giurate, rimane di esclusiva pertinenza della Prefettura,le provincie o città metropolitana rilasciano un decreto di nomina che non ha nulla a che vedere con i decreti di nomina per la guardia particolare giurata o della guardia zoofila.
  6. ^ Legge 23 dicembre 1946, n. 478, articolo 5, in materia di "Modificazione delle formule di giuramento"
  7. ^ Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, su Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare. URL consultato il 10 settembre 2018.
  8. ^ Ogni regione italiana oltre alla normativa nazionale sulla caccia ha una propria normativa sulla materia.
  9. ^ Codice civile, articolo 2700 "Efficacia dell'atto pubblico"
  10. ^ Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria
  11. ^ Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 37, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni