Colli d'Imola

vino italiano
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Colli d'Imola è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto nella città metropolitana di Bologna.

Colli d'Imola
Disciplinare DOC
Vigneti DOC a Borgo Tossignano
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Emilia-Romagna
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione

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La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia limitate a nord dalla strada statale n. 9 Emilia, nella città metropolitana di Bologna.

Fanno parte dell'albo i vigneti iscritti alla DOCG Romagna Albana e alla DOC Romagna nelle tipologie "Sangiovese" e "Trebbiano", purché ubicati nella zona di produzione e rispondenti alla corrispondente composizione varietale.[1]

La viticoltura sui colli imolesi è attestata sin da epoca medioevale. Nel 1885 viene fondata una cantina sperimentale, che favorisce la nascita di una viticoltura di qualità.[1]

Nel 2014 la tipologia "Pignoletto" viene stralciata e accorpata come sottozona alla DOCG Colli Bolognesi Classico Pignoletto.

Tecniche di produzione

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Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'area delimitata; tenuto conto di situazioni pregresse, sono consentite nell'intera provincia di Bologna. Per la tipologia "frizzante" le successive attività sono autorizzate nelle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena.

Il 50% del vino destinato alla tipologia "novello" deve provenire dalla macerazione carbonica.

Il millesimo deve apparire in etichetta nelle bottiglie fino a cinque litri. Sono vietati il tappo a corona e il tappo a vite; nelle versioni frizzanti è obbligatorio il tappo a fungo di sughero con gabbietta. Per tutte le tipologie sono consentiti i tradizionali contenitori in ceramica.[1]

Disciplinare

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La DOC è stata approvata con DM 01.07.1997 G.U. 156
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 25.07.2002 G.U. 189
  • DM 30.11.2011 G.U. 295
  • DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • Provv. dir. 20.08.2014

La versione in vigore è stata approvata con GUCE n. C 225 del 05.07.2019 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie

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Per tutti i vini è prevista la menzione "vigna", per ottenere la quale la produzione a ettaro deve essere inferiore del 20%.

È prevista anche la versione "frizzante".

bianco bianco superiore
uvaggio uve a bacca bianca non aromatiche
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 11,50%vol.
acidità totale minima 5,00 g/l. 4,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l 18,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 120 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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È prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
È inoltre prevista la versione "Novello"

rosso rosso riserva rosso novello
uvaggio uve a bacca rossa non aromatiche
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 11,00% vol.
zuccheri residui massimi - 4 g/l 10 g/l
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l. 18,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento - 8 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Sangiovese

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È prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.

uvaggio Sangiovese minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50%
zuccheri residui massimi 4,00 g/l.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Cabernet Sauvignon

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È prevista la menzione "riserva" previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.

uvaggio Cabernet Sauvignon 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,50%
zuccheri residui massimi 4,00 g/l
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Barbera

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È prevista la versione "frizzante"

uvaggio Barbera 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,50%
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Trebbiano

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È prevista la versione "frizzante"

uvaggio Trebbiano romagnolo 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,00%
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Chardonnay

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È prevista la versione "frizzante"

uvaggio Chardonnay 85% minimo
titolo alcolometrico minimo 11,50%
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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  1. ^ a b c d e Disciplinare di produzione, su agricoltura.regione.emilia-romagna.it.

Collegamenti esterni

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