Colli d'Imola
Colli d'Imola è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto nella città metropolitana di Bologna.
Colli d'Imola Disciplinare DOC | |
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Tipi regolamentati | |
Fonte: Disciplinare di produzione[1] |
Zona di produzione
modificaLa zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia limitate a nord dalla strada statale n. 9 Emilia, nella città metropolitana di Bologna.
Fanno parte dell'albo i vigneti iscritti alla DOCG Romagna Albana e alla DOC Romagna nelle tipologie "Sangiovese" e "Trebbiano", purché ubicati nella zona di produzione e rispondenti alla corrispondente composizione varietale.[1]
Storia
modificaLa viticoltura sui colli imolesi è attestata sin da epoca medioevale. Nel 1885 viene fondata una cantina sperimentale, che favorisce la nascita di una viticoltura di qualità.[1]
Nel 2014 la tipologia "Pignoletto" viene stralciata e accorpata come sottozona alla DOCG Colli Bolognesi Classico Pignoletto.
Tecniche di produzione
modificaLe operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'area delimitata; tenuto conto di situazioni pregresse, sono consentite nell'intera provincia di Bologna. Per la tipologia "frizzante" le successive attività sono autorizzate nelle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena.
Il 50% del vino destinato alla tipologia "novello" deve provenire dalla macerazione carbonica.
Il millesimo deve apparire in etichetta nelle bottiglie fino a cinque litri. Sono vietati il tappo a corona e il tappo a vite; nelle versioni frizzanti è obbligatorio il tappo a fungo di sughero con gabbietta. Per tutte le tipologie sono consentiti i tradizionali contenitori in ceramica.[1]
Disciplinare
modificaLa DOC è stata approvata con DM 01.07.1997 G.U. 156
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:
- DM 25.07.2002 G.U. 189
- DM 30.11.2011 G.U. 295
- DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
- Provv. dir. 20.08.2014
La versione in vigore è stata approvata con GUCE n. C 225 del 05.07.2019 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]
Tipologie
modificaPer tutti i vini è prevista la menzione "vigna", per ottenere la quale la produzione a ettaro deve essere inferiore del 20%.
Bianco
modificaÈ prevista anche la versione "frizzante".
bianco | bianco superiore | |
uvaggio | uve a bacca bianca non aromatiche | |
titolo alcolometrico minimo | 11,00% vol. | 11,50%vol. |
acidità totale minima | 5,00 g/l. | 4,50 g/l. |
estratto secco minimo | 16,00 g/l | 18,00 g/l. |
resa massima di uva per ettaro | 120 q. | 110 q. |
resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaRosso
modificaÈ prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
È inoltre prevista la versione "Novello"
rosso | rosso riserva | rosso novello | |
uvaggio | uve a bacca rossa non aromatiche | ||
titolo alcolometrico minimo | 11,50% vol. | 11,00% vol. | |
zuccheri residui massimi | - | 4 g/l | 10 g/l |
acidità totale minima | 4,50 g/l. | ||
estratto secco minimo | 20,00 g/l. | 18,00 g/l. | |
resa massima di uva per ettaro | 100 q. | ||
resa massima di uva in vino | 70% | ||
invecchiamento | - | 8 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno. |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaSangiovese
modificaÈ prevista la menzione "riserva", previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
uvaggio | Sangiovese minimo 85% |
titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
zuccheri residui massimi | 4,00 g/l. |
acidità totale minima | 4,50 g/l. |
estratto secco minimo | 20,00 g/l |
resa massima di uva per ettaro | 100 q. |
resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaCabernet Sauvignon
modificaÈ prevista la menzione "riserva" previo invecchiamento di 18 mesi, di cui 2 facoltativamente in botti di legno.
uvaggio | Cabernet Sauvignon 85% minimo |
titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
zuccheri residui massimi | 4,00 g/l |
acidità totale minima | 4,50 g/l. |
estratto secco minimo | 20,00 g/l |
resa massima di uva per ettaro | 90 q. |
resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaBarbera
modificaÈ prevista la versione "frizzante"
uvaggio | Barbera 85% minimo |
titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
acidità totale minima | 4,50 g/l. |
estratto secco minimo | 18,00 g/l |
resa massima di uva per ettaro | 100 q. |
resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaTrebbiano
modificaÈ prevista la versione "frizzante"
uvaggio | Trebbiano romagnolo 85% minimo |
titolo alcolometrico minimo | 11,00% |
acidità totale minima | 5,00 g/l. |
estratto secco minimo | 16,00 g/l |
resa massima di uva per ettaro | 120 q. |
resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaChardonnay
modificaÈ prevista la versione "frizzante"
uvaggio | Chardonnay 85% minimo |
titolo alcolometrico minimo | 11,50% |
acidità totale minima | 4,00 g/l. |
estratto secco minimo | 16,00 g/l |
resa massima di uva per ettaro | 100 q. |
resa massima di uva in vino | 70% |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaNote
modificaCollegamenti esterni
modifica- La Strada dei Vini e Sapori dei Colli d'Imola, su stradaviniesapori.it.