Consiglio giudiziario

Il consiglio giudiziario è un organo collegiale previsto dall'ordinamento giuridico italiano, istituito presso ciascuna corte d'appello.

Organo di supporto al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), venne creato col regio decreto 07 gennaio 1904, n. 2; la sua disciplina è contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

Composizione

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L'organo è costituito da componenti di diritto e membri elettivi; sono membri di diritto il presidente della corte d'appello, che lo presiede, ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello.[1]

Sono composti da magistrati e da "membri laici" - questi ultimi in numero variabile a seconda del numero dei primi in servizio presso ciascuna sede - e durano in carica per quattro anni. Essi sono:

Funzioni

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Tali organi hanno funzioni consultive, sono dotati di autonomia circa la regolamentazione sull'organizzazione e funzionamento interno, ed esprimono pareri motivati sulle materie previste dalla legge, vigilando inoltre sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari distrettuali, segnalando eventuali criticità al CSM ed al Ministro.

Bibliografia

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  • Cesare Azzali, I Consigli giudiziari, Padova, Cedam, 1988.

Voci correlate

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