Consiglio giudiziario
Il consiglio giudiziario è un organo collegiale previsto dall'ordinamento giuridico italiano, istituito presso ciascuna corte d'appello.
Organo di supporto al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), venne creato col regio decreto 07 gennaio 1904, n. 2; la sua disciplina è contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
Composizione
modificaL'organo è costituito da componenti di diritto e membri elettivi; sono membri di diritto il presidente della corte d'appello, che lo presiede, ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello.[1]
Sono composti da magistrati e da "membri laici" - questi ultimi in numero variabile a seconda del numero dei primi in servizio presso ciascuna sede - e durano in carica per quattro anni. Essi sono:
- professori universitari docenti di materie giuridiche (nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione della facoltà universitaria di giurisprudenza del territorio di competenza);
- avvocati (nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto)
Funzioni
modificaTali organi hanno funzioni consultive, sono dotati di autonomia circa la regolamentazione sull'organizzazione e funzionamento interno, ed esprimono pareri motivati sulle materie previste dalla legge, vigilando inoltre sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari distrettuali, segnalando eventuali criticità al CSM ed al Ministro.
Note
modificaBibliografia
modifica- Cesare Azzali, I Consigli giudiziari, Padova, Cedam, 1988.