Modena o di Modena è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto in provincia di Modena.

Modena
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Emilia-Romagna
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione

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La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.

Si presume che il vitigno origini da esemplari di Vitis vinifera silvestris o di Vitis vinifera sativa selezionati da più di 2500 anni.

Nel 1300 il trattato di agricoltura del bolognese Pier de Crescenzi osserva che le viti Lambrusche sono «nere sono, tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino.» Nel giugno del 1430 il duca Nicolò III d'Este ordinò che «di tutto il vino che veniva condotto da Modena a Parigi, la metà del dazio non venisse pagata».

Nella metà del 1800 il tipico vino prodotto in provincia di Modena veniva denominato "Lambrusco di Modena"; ancora a metà del XX secolo la tecnica di spumantizzazione consisteva nella pratica della rifermentazione in bottiglia, che però produceva un lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura. Migliorata tecnicamente la produzione, nel 1860 sorse a Modena la prima cantina di produzione di lambrusco frizzante, che sottoponeva imosti all'eliminazione delle fecce.

Tecniche di produzione

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Le forme di allevamento utilizzate sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot e il sylvoz.

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella provincia di Modena.

Per i vini spumanti è obbligatorio inserire in etichetta il contenuto in zuccheri residui e utilizzare il tappo a fungo con gabbietta.

Disciplinare

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La DOC è stata approvata con D.M. 27.07.2009 G.U. 184
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 29.03.2010 G.U. 89
  • DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • DM 30.03.2015 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

La versione in vigore è stata approvata con DM 5 novembre 2024 Gu 276 [1]; con essa vengono abrogate le tipologie "Pignoletto" e i vitigni già iscritti entrano a far parte della DOC Emilia-Romagna.

Tipologie

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In tutte le tipologie sono previste le versioni spumante e frizzante.

Spumante Frizzante
uvaggio Montuni, Grechetto gentile, Trebbiano, minimo 85%.
titolo alcolometrico minimo 11,00% 10,500%
acidità totale minima 5,00 g/l. 5,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 230 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Può anche essere vinificato come novello o rosato (Rosé)

Rosso spumante Rosso frizzante Novello Rosato spumante Rosato frizzante
uvaggio Lambrusco minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol 10,50% vol 11,00% vol 11,00% vol 10,50% vol
acidità totale minima 5,50 g/l.
estratto secco minimo 18 g/l. 18 g/l. 20 g/l. 16 g/l.
resa massima di uva per ettaro 230 q.
resa massima di uva in vino 70%

Nell'uvaggio è consentito utilizzare i vitigni Lambrusco delle cultivar L. Grasparossa, L. salamino, L. di Sorbara, L. Marani, L. Maestri, L. Montericco, L. Oliva, L. a foglia frastagliata, L. Viadanese, L. Barghi, L. Benetti, L. del Pellegrino.

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Lambrusco

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Può anche essere vinificato come novello o rosato (Rosé)

Rosso spumante Rosso frizzante Novello Rosato spumante Rosato frizzante
uvaggio Lambrusco minimo 85%; Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, massimo 15%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol 10,50% vol 11,00% vol 11,00% vol 10,50% vol
acidità totale minima 5,50 g/l.
estratto secco minimo 18 g/l. 18 g/l. 20 g/l. 16 g/l.
resa massima di uva per ettaro 230 q.
resa massima di uva in vino 70%

Nell'uvaggio è consentito utilizzare i vitigni Lambrusco delle cultivar L. Grasparossa, L. salamino, L. di Sorbara, L. Marani, L. Maestri, L. Montericco, L. Oliva, L. a foglia frastagliata, L. Viadanese, L. Barghi, L. Benetti, L. del Pellegrino.

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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  1. ^ a b Disciplinare di produzione (PDF), su lambrusco.net.