Società a responsabilità limitata: differenze tra le versioni
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{{societadiritto}}
La '''società a responsabilità limitata''' ('''S.{{spazi}}r.{{spazi}}l.''')<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/vocabolario/s-r-l/|titolo=s.{{spazi}}r.{{spazi}}l.|editore=''[[Enciclopedia Treccani]]''|accesso=24 ottobre 2022}}</ref>, nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] [[Italia|italiano]], è una [[società di capitali]] che, come tale, è dotata di [[persona giuridica|personalità giuridica]] e risponde delle [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.
== Storia ==
La S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. venne introdotta nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano con il [[Codice civile (Italia)|Codice civile]] del [[1942]] (in precedenza esisteva una ''società anonima per quote'', che non si differenziava molto dalle altre società anonime). Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le [[società di persone]] e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui suppliva il rinvio a quella della [[Società per azioni|S.p.A.]]
Inoltre la [[struttura finanziaria]] era molto limitata e ciò rendeva la S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. una società nella quale era frequente il fenomeno della sotto-capitalizzazione nominale. Questo perché era vietata l'emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali (tutte le quote erano uguali e concedevano uguali diritti). Si accentuò il fenomeno del cosiddetto "finanziamento del socio" che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore. L'effetto negativo è che quello che avrebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori (ad esempio in caso di insolvenza della società) diviene al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.
Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla [[riforma del diritto societario]] del [[2003]]. Ora la S.{{spazi}}r.{{spazi}}l., corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p.A. e le [[società di persone]]: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della [[responsabilità patrimoniale]] ''ex'' art. 2740 c.c., che la avvicinano alla S.p.A., assieme ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. Questo pone un problema a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.{{spazi}}r.{{spazi}}l.
== Costituzione ==
La S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. può costituirsi per [[contratto]] o, dal 1993, per [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]]. Il [[Capitale sociale (economia)|capitale sociale]] minimo ammontava a 10.000 euro (art. 2463, 2º comma, 4 c.c.) ad oggi, la legge 9 agosto 2013 n. 99 ha notevolmente ridotto l'ammontare del capitale sociale minimo e adesso, per costituire S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. di qualsiasi tipo, basta un capitale sociale di 1 euro<ref>{{Cita web|url=https://www.lexdo.it/d/costituzione-societa-srl-srls/capitale-sociale-minimo-srl/|titolo=LexDo.it - Capitale Sociale Minimo SRL: Importo e Limiti|sito=www.lexdo.it|lingua=it|accesso=2023-11-29}}</ref>. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a diecimila euro, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione; una somma pari a 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale, fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di diecimila euro.
È necessaria la redazione di un [[atto costitutivo]] per [[atto pubblico]] il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e lo statuto sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento, amministrazione). Non è possibile invece costituire una S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. per [[pubblica sottoscrizione]] come nelle S.p.A.
Con la conversione in legge del D.L. n. 76/2013, viene modificata la disciplina delle S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. inerente al capitale sociale consentendone, a certe condizioni<ref>I conferimenti devono essere effettuati solo in denaro e interamente versati nelle mani degli amministratori della società; una somma pari a un quinto degli utili netti deve essere destinata a costituire la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto l'ammontare di diecimila euro; tale riserva può essere utilizzata solo per essere imputata a capitale sociale o per copertura di perdite d'esercizio</ref>, la costituzione anche per importi inferiori a diecimila euro purché pari ad almeno un euro.
=== Formazione dell'atto costitutivo ===
Per aprire una S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. bisogna:
* Creare uno statuto e un atto costitutivo
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== Struttura finanziaria ==
La riforma del diritto societario ha profondamente modificato la struttura finanziaria della S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. ampliando il numero dei conferimenti possibili e permettendo la costituzione di quote speciali e l'emissione di titoli di debito.
=== Conferimenti ===
Nella S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. possono costituire oggetto del conferimento «''tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica''» (art. 2464 c.c.). Quindi anche prestazioni di opera o servizi, in genere garantite da polizza assicurativa o [[fideiussione]] bancaria, e non solo denaro o beni in natura. Questa è una grande differenza rispetto alla disciplina della S.p.A., per cui non è previsto che i soci possano conferire prestazioni o servizi.
Il legislatore della riforma ha previsto, in funzione di garanzia per i creditori, che le prestazioni di opera o servizi siano accompagnate da una [[polizza]] assicurativa o da una [[fideiussione]] bancaria che copra l'intero importo. Un altro elemento di diversità rispetto alla struttura finanziaria della S.p.A. è che la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bensì da un esperto di fiducia del socio iscritto nel registro dei revisori contabili, o a una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Infine, per quanto riguarda il conferimento in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che, analogamente alla disciplina prevista per la S.p.A., ne venga versato almeno il 25% ma, e questa è un'ulteriore differenziazione, tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca.
Ai sensi dell'art. 2466 c.c., in caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di un socio, questi viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono decidere, in alternativa alla normale azione giudiziaria, di vendere coattivamente le quote del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. In mancanza di offerte di acquisto da parte dei soci, è possibile passare alla vendita all'[[Incanto (finanza)|incanto]] delle quote, solo se è previsto dallo statuto. Se la vendita non ha luogo in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme. Il capitale sociale deve essere immediatamente ridotto poiché la S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. non può mai farsi acquirente delle proprie quote. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
=== Quote ===
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Le quote sono in linea di massima liberamente trasferibili e cedibili.<ref>{{cita web|url=https://www.officinanotarile.it/quote-srl/|titolo=
La partecipazione nelle società a responsabilità limitata|autore=Luigi Filippo Bignardi}}</ref><ref>{{cita libro|url=http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4525/777602-93592.pdf?sequence=2|titolo=Trasferimento delle quote nelle S.{{spazi}}r.{{spazi}}l.: limiti alla circolazione ed opponibilità ai terzi e ala società|formato=pdf|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170814140909/http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4525/777602-93592.pdf?sequence=2|dataarchivio=14 agosto 2017|urlmorto=no|accesso=18 ottobre 2020}}</ref>
=== Titoli di debito ===
A seguito della riforma del 2003 il Legislatore ha introdotto la possibilità per le S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. di emanare dei [[Titolo (finanza)|titoli]] di debito. Questi strumenti non sono assimilabili alle [[Società per azioni#Obbligazioni|obbligazioni]] delle Società per Azioni, ma sono comunque titoli di massa. La disciplina ''ex'' art. 2483 c.c. nulla stabilisce in ordine alla competenza, alle modalità di emissione o alle caratteristiche che questi titoli debbano avere, rimandando il tutto alla definizione da parte dell'[[atto costitutivo]].
Viene regolamentata la diffusione e la circolazione presso il pubblico: i titoli di debito possono essere sottoscritti solamente da un [[investitore professionale]] che svolge la funzione di mediatore. I titoli potranno poi essere diffusi presso il pubblico, ma chi li trasferisce sarà [[Garanzia|garante]] della solvenza della società, a meno che i titoli non vengano trasferiti ad altri investitori professionali o a soci della società emittente.
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Non tutti i finanziamenti dei soci, comunque, verranno [[Postergazione|postergati]]. Il capoverso dello stesso articolo 2467 c.c., infatti, limita l'applicazione della norma ai finanziamenti concessi
* nel momento in cui, anche alla luce del tipo d'attività svolta dalla S.{{spazi}}r.{{spazi}}l., risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
* oppure in presenza di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
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== Amministrazione e controllo della società ==
La principale caratteristica della nuova disciplina dell'amministrazione della S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. è l'ampiezza dei poteri lasciati in materia di autonomia statutaria. In assenza di contrarie previsioni statutarie, con riferimento alla nomina degli amministratori e al funzionamento dell'organo amministrativo, si limita a prevedere che:
# L'amministrazione della società è affidata a uno o più amministratori nominati con decisione dei soci, salvo che per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo;
# Gli amministratori devono chiedere, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto notizia, l'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese;
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L'atto costitutivo può poi indicare le norme relative al funzionamento della società e in particolare quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza (art. 2463, n. 7 c.c.). Esso può anche prevedere l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (art. 2468, comma 3 c.c.). L'atto costitutivo ha piena libertà di riservare competenze di tipo gestorio alle decisioni dei soci (art. 2479 c.c.).
Per quanto attiene alle regole processuali, gli atti costitutivi delle S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono a uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. Le decisioni possono essere reclamabili davanti a un collegio e il terzo chiamato a decidere può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione resa è impugnabile avanti il giudice solo in caso di mala fede del decidente.
Infine è da ricordare che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e ogni limitazione ai loro poteri attinenti alla gestione o alla rappresentanza è inopponibile ai terzi, salvo che questi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società (art. 2475-bis c.c.).
Nella S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. la legge non impone sempre la presenza di un organo interno di controllo. Ogni socio ha infatti diritto di avere dagli amministratori notizia della svolgimento di affari sociali e di consultare i libri sociali, a condizione che il socio non partecipi all'amministrazione della società (art. 2476, 2 °C.). Tale diritto può essere esercitato dal socio anche tramite professionisti di fiducia e riguarda non solo i libri sociali, ma anche i documenti relativi all'amministrazione. Il nuovo art. 2477 dispone che l'atto costitutivo possa prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un [[collegio sindacale]] o di un [[Revisione contabile|revisore]]. La nomina del collegio sindacale non è più obbligatoria se il capitale sociale fosse stato maggiore o uguale a quello minimo stabilito per le S.p.A., a seguito delle modifiche del d.l. 91/2014, ma lo è ancora qualora, per due esercizi consecutivi, siano stati superati almeno 2 dei limiti indicati dal 1 °C. dell'art. 2435-bis e cioè:
# totale dell'attivo risultante dallo stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
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# dipendenti occupati mediamente nell'esercizio: 20 unità.
L'obbligo cessa se per tre esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati. Infine il collegio sindacale è obbligatorio anche per le S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. che abbiano dimensioni inferiori a quanto previsto dall'art. 2477, ma che:
# siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
# controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.
L'autonomia dello statuto riguarda solo la determinazione delle competenze e dei poteri del collegio sindacale o del revisore contabile, mentre la nomina spetta obbligatoriamente ai soci (art. 2479, 2 °C., n.3). Per quanto riguarda i problemi della ineleggibilità, decadenza e requisiti di professionalità si applicano in via analogica gli art. 2397, 2 °C. e 2399.
In tutte le S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. dove sia presente il collegio sindacale o il revisore, lo stesso è tenuto a redigere, a rendere disponibile per i soci e a depositare presso il registro delle imprese la propria relazione al bilancio (art. 2429). A esso dovrà quindi necessariamente applicarsi anche l'art. 2407 sulla responsabilità dei sindaci, conseguente all'esercizio da parte dell'organo di una funzione diretta alla tutela anche dell'interesse dei terzi. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria si applicano le disposizioni di S.p.A. (art. 2477, u.c.).
Comunque il triplice modello di gestione e di controllo sulla gestione previsto per le S.p.A. NON è applicabile anche alle S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. Il collegio sindacale ha competenza sul controllo contabile, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, e sul controllo della gestione.
== Scioglimento ==
Oggi la disciplina dello scioglimento è unica per tutte le società di capitali. L'art. 2484 specifica infatti che le [[S.p.A.]], le [[Società in accomandita per azioni|S.a.p.A.]], le S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. si sciolgono per:
* Decorso del termine (che può essere prorogato dall'assemblea straordinaria).
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== Società a responsabilità limitata unipersonale ==
In recepimento della XII direttiva, il D. Lgs. del 3 marzo 1993, n. 88 ha introdotto nell'ordinamento italiano la forma societaria della S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. unipersonale.
Il socio unico è obbligato a versare integralmente il capitale sociale, indicare l'unipersonalità nell'atto costitutivo e nella corrispondenza societaria, trascrivere nel libro delle adunanze e delle delibere assembleari la stipulazione di contratti fra società e socio unico.
La società nasce per atto unilaterale di un unico socio fondatore. Come le società responsabilità limitate aventi una pluralità di soci, anche la S.{{spazi}}r.{{spazi}}l. unipersonale gode del diritto di rispondere alle obbligazioni sociali solamente col patrimonio della società stessa. La responsabilità del socio unico è illimitata qualora sia socio unico di un'altra società di capitali oppure non abbia osservato le norme vigenti in materia di [[Trasparenza (società)|trasparenza]].
Il D. Lgs. 6/2003 ha esteso tale beneficio anche alle società a responsabilità limitata aventi come unico socio una [[società di capitali]], laddove tale possibilità era in precedenza prevista solamente a vantaggio di una [[persona fisica]]. In caso di insolvenza, la società di capitali risponde illimitatamente col proprio patrimonio.<br />
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