Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: differenze tra le versioni

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Con il DPR 7 settembre 1984 n. 821, venivano attribuite al personale di vigilanza e ispezione attività e funzioni orientate verso l'autonomia professionale e la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) cancella ogni residuo concetto di ausiliarietà e complementarità. Al tecnico della prevenzione viene assegnato un proprio campo di attività, gli vengono riconosciute una propria responsabilità professionale, una propria autonomia professionale e pari dignità rispetto alle altre professioni sanitarie. Nel decreto 27 luglio 2000 viene definita l'equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e dei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base mentre nel decreto 3 novembre 2011, modifica del decreto 27 luglio 2000, vengono aggiunti i titoli di guardia di sanità e personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel [[Comando carabinieri per la tutela della salute]], con il grado minimo di brigadiere.
 
L'art. 4 della legge 10 agosto 2000 n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) definisce gli ambiti e le attività degli operatori delle professioni tecniche della prevenzione mentre l'art. 5 del decreto 29 marzo 2001 identifica le figure professionali del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e dell'assistente sanitario<ref>Operatore sanitario il cui profilo professionale è definito dal D.M. 17 gennaio 199971997, n. 69</ref> quali costituenti le professioni tecniche della prevenzione.
 
== Funzioni ==