Utente:Alunno misterioso/Sandbox
ITER DI FORMAZIONE DI UN GOVERNO
modificaLa necessità di costituire un nuovo governo si presenta in due circostanze:
- Quando inizia una nuova legislatura.
- Quando il governo in carica si è dimesso.
In entrambi i casi la formazione è regolata dagli articoli 92, 93, 94 Cost. In realtà la Costituzione all’ art 92 si limita ad affermare che “ Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.” Possiamo dire quindi che il procedimento di formazione del Governo, si basa perlopiù su un iter consuetudinario.
Possiamo dividere questo l’iter in quattro fasi: le consultazioni, il conferimento dell’incarico di formare un governo, la nomina del presidente e della squadra dei ministri e infine il giuramento.
Le consultazioni
modificaIl Presidente della Repubblica non può nominare presidente o ministro chi vuole, ma deve formare un governo che possa riscuote la fiducia dalla maggioranza parlamentare. Per capire chi la fiducia potrebbe averla procede con le consultazioni cioè ascolta tutti i capi di partito per capire quale sarà l’organigramma del partito (segretari di partito, presidenti dei gruppi parlamentari). Il Presidente della Repubblica potrebbe chiedere consiglio anche agli ex presidenti della Repubblica o i presidenti del senato o della camera.
Più la situazione parlamentare è chiara e più sarà facile per il presidente della Repubblica formare un governo, poiché la scelta sarà obbligata sul leader del partito o della coalizione vincente. Nel caso ci fosse una maggioranza poco chiara il Presidente della Repubblica può conferire un mandato esplorativo ad un elemento di spicco della vita politica -come il presidente della camera-.
Conferimento dell’incarico:
modificaQuando la situazione politica è stata chiarita, il presidente della Repubblica conferisce al presidente incaricato di formare un nuovo governo. Il presidente incaricato accetta l’incarico con riserva -cerca di trovare un accordo politico tra i gruppi parlamentari in modo tale da formare la maggioranza-; se il tentativo riesce, si recherà al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l’incarico e proporre i nuovi ministri. Nel caso in cui il tentativo dovesse dare esito negativo, si ripartirà con le consultazioni.
La nomina
modificaUna volta che è stata sciolta la riserva ed è stato accettato l’incarico, il Presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio che gli sottopone la lista dei ministri. A questo punto il Capo dello Stato su proposta del nuovo Presidente incaricato, nomina con propri decreti i ministri che collaboreranno col Presidente del Consiglio nelle azioni di Governo.
Il giuramento
modificaDopo la nomina, i membri del Governo seguono le indicazioni dell’articolo 93 della nostra Costituzione prestando giuramento “nelle mani del presidente della Repubblica”: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.» È questo il momento in cui il nuovo Governo entra in carica.
Bibliografia
modifica- G. Zagrebelsky, V. Marcenò e F. Pallante Lineamenti di Diritto costituzione, Le Monnier università, 2020.
- P. Monti, F. Faenza "Iuris tantum: fino a prova contraria", Zanichelli, 2017