Velletri (vino)

vino DOC laziale
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Velletri è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto in provincia di Latina e nella città metropolitana di Roma Capitale

Velletri
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Lazio
Data decreto31 marzo 1972
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione

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La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Velletri e Lariano e in parte del territorio di Cisterna di Latina.

Gli Statuta civitatis velitrarum, risalenti al 1477 trattano della vite e del vino. Theuli, nel Theatro historico di Velletri del 1644, scrive «“Del Vino, quanta sia l'abbondanza, non so sé potrò spiegarlo»; più oltre aggiunge che «Due sorte de Vini si fanno in Velletri, Crudi, e Cotti. Li Vini crudi, per altro altro nome detti ritenuti, perche si ricuoprono con le proprie vinacce, o rossi, e bianchi, sono buoni, saporiti, dolci, piccanti, garbi, razzenti, di color vivo, odorosi. Li Vini cotti sono dolci, gagliardi, coloriti, e potenti, che ben spesso passano per vini stranieri».

Alla metà del secolo XIX a Velletri i dazi sul vino rappresentavano più del 40% degli introiti.[2] Nei pubblici registri della Repubblica romana di fine Settecento risulta la confisca al clero di alcune vigne.

Ancora nel 1883 il vigneto risultava essere la coltivazione dominante.

Tecniche di produzione

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Le operazioni di cantina devono essere effettuate nei comuni su cui ricade la zona di produzione e nella frazione Campoverde di Aprilia, mentre la spumantizzazione (esclusivamente con il metodo classico), può avvenire nell'intera Regione Lazio.

L'annata di produzione delle uve deve risultare nell'etichetta di tutti i vini fermi, mentre l'indicazione del contenuto zuccherino è facoltativa solo per i vini fermi di sapore secco e abboccato.

Disciplinare

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La DOC è stata approvata con DPR 31.03.1972 G.U. 190
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DPR 11.05.1987 G.U. 246
  • DM 07.09.1999 G.U. 219
  • DM 30.11.2011 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie

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Sono previste la versione "spumante" e la menzione "Superiore".

uvaggio Malvasia bianca di Candia e Malvasia puntinata1, anche congiuntamente, massimo 70%
Trebbiano toscano, Trebbiano verde e Trebbiano giallo, minimo 30%.
Altri vitigni a bacca bianca, massimo 20%.
titolo alcolometrico minimo 11,00% (Superiore 11,50% vol)
zuccheri residui massimi (spumante 0,30 g/l)
acidità totale minima 4,50 g/l (spumante 5,00 g/l.)
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 160 q.
resa massima di uva in vino 70%

1Sinonimo di Malvasia del Lazio

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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uvaggio Sangiovese: dal 10% al 45%; Montepulciano: dal 30% al 50%;
Cesanese comune e/o Cesanese d'Affile: minimo 10%.
Altri vitigni massimo 30%.
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol (riserva 12,50% vol)
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 160 q.
resa massima di uva in vino 65%
invecchiamento due anni per la versione "riserva"

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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  1. ^ a b Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.
  2. ^ L. Corsetti, G. Filippi, Cenni statistico-economici della città di Velletri, 1851.