Velletri (vino)
Velletri è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto in provincia di Latina e nella città metropolitana di Roma Capitale
| Velletri Disciplinare DOC | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
| Data decreto | 31 marzo 1972 |
| Tipi regolamentati | |
| Fonte: Disciplinare di produzione[1] | |
Zona di produzione
modificaLa zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nei comuni di Velletri e Lariano e in parte del territorio di Cisterna di Latina.
Storia
modificaGli Statuta civitatis velitrarum, risalenti al 1477 trattano della vite e del vino. Theuli, nel Theatro historico di Velletri del 1644, scrive «“Del Vino, quanta sia l'abbondanza, non so sé potrò spiegarlo»; più oltre aggiunge che «Due sorte de Vini si fanno in Velletri, Crudi, e Cotti. Li Vini crudi, per altro altro nome detti ritenuti, perche si ricuoprono con le proprie vinacce, o rossi, e bianchi, sono buoni, saporiti, dolci, piccanti, garbi, razzenti, di color vivo, odorosi. Li Vini cotti sono dolci, gagliardi, coloriti, e potenti, che ben spesso passano per vini stranieri».
Alla metà del secolo XIX a Velletri i dazi sul vino rappresentavano più del 40% degli introiti.[2] Nei pubblici registri della Repubblica romana di fine Settecento risulta la confisca al clero di alcune vigne.
Ancora nel 1883 il vigneto risultava essere la coltivazione dominante.
Tecniche di produzione
modificaLe operazioni di cantina devono essere effettuate nei comuni su cui ricade la zona di produzione e nella frazione Campoverde di Aprilia, mentre la spumantizzazione (esclusivamente con il metodo classico), può avvenire nell'intera Regione Lazio.
L'annata di produzione delle uve deve risultare nell'etichetta di tutti i vini fermi, mentre l'indicazione del contenuto zuccherino è facoltativa solo per i vini fermi di sapore secco e abboccato.
Disciplinare
modificaLa DOC è stata approvata con DPR 31.03.1972 G.U. 190
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:
- DPR 11.05.1987 G.U. 246
- DM 07.09.1999 G.U. 219
- DM 30.11.2011 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]
Tipologie
modificaBianco
modificaSono previste la versione "spumante" e la menzione "Superiore".
| uvaggio | Malvasia bianca di Candia e Malvasia puntinata1, anche congiuntamente, massimo 70% Trebbiano toscano, Trebbiano verde e Trebbiano giallo, minimo 30%. Altri vitigni a bacca bianca, massimo 20%. |
| titolo alcolometrico minimo | 11,00% (Superiore 11,50% vol) |
| zuccheri residui massimi | (spumante 0,30 g/l) |
| acidità totale minima | 4,50 g/l (spumante 5,00 g/l.) |
| estratto secco minimo | 16,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 160 q. |
| resa massima di uva in vino | 70% |
1Sinonimo di Malvasia del Lazio
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaRosso
modifica| uvaggio | Sangiovese: dal 10% al 45%; Montepulciano: dal 30% al 50%; Cesanese comune e/o Cesanese d'Affile: minimo 10%. Altri vitigni massimo 30%. |
| titolo alcolometrico minimo | 11,50% vol (riserva 12,50% vol) |
| acidità totale minima | 5,00 g/l. |
| estratto secco minimo | 20,00 g/l |
| resa massima di uva per ettaro | 160 q. |
| resa massima di uva in vino | 65% |
| invecchiamento | due anni per la versione "riserva" |
Caratteristiche organolettiche
modificaAbbinamenti consigliati
modificaNote
modifica- ^ a b Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.
- ^ L. Corsetti, G. Filippi, Cenni statistico-economici della città di Velletri, 1851.