Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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[[File:Roma 2011 08 07 Palazzo di Giustizia.jpg|La sede della [[Corte suprema di cassazione|Corte Suprema di Cassazione]]|thumb]]La '''magistratura italiana''' designa il complesso degli organi istituzionali dotati di [[Funzione (diritto)|funzioni]] [[giurisdizione|giurisdizionali]] nella [[Repubblica Italiana]], nonché depositari del [[potere giudiziario]].
{{Politica Italia}}
La '''[[magistratura (diritto)|magistratura]] [[italia]]na''' è un complesso di [[organo (diritto)|organi]] con [[Funzione (diritto)|funzioni]] [[giurisdizione|giurisdizionali]].
 
In suo seno, si distingue la magistratura ordinaria, competente in ambito civile e penale, dalla magistratura speciale, compentente in ambito amministrativo, contabile e fiscale, quali circuiti giurisdizionali costituzionalmente autonomi.<ref>{{Cita web|url=https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.wp?contentId=GLO53027|titolo=Ministero della giustizia{{ln}}giurisdizione}}</ref> Dispone di un proprio organo indipendente di [[autogoverno]], ("[[Consiglio Superiore della Magistratura]]" e "[[Consiglio della magistratura militare]]) e di un organo di {{sf|rappresentanza}} apolitico, l'"[[Associazione nazionale magistrati]]".
La Magistratura costituisce un ''[[Ordine professionale|ordine]] [[autonomia|autonomo]] e [[indipendenza|indipendente]]'' da ogni altro [[potere]] ed è un [[Organi costituzionali|Organo costituzionale]], secondo quanto sancito dall'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 104|art. 104]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana]].
I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale, che amministrano in nome del [[popolo]].
 
== Storia ==
In [[Italia]] l'organo di autogoverno della magistratura è il [[Consiglio Superiore della Magistratura]], [[Organi di rilievo costituzionale|Organo di rilievo costituzionale]], presieduto dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]]. A tale organo spettano, ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 105|art. 105]] della Costituzione, al fine di garantire l’autonomia ed indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
In seguito all'[[unità d'Italia]] la disciplina in materia contemplata dalla [[legge 23 ottobre 1859 n. 3702]] venne estesa al neonato [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]]; il primo nuovo testo legislativo disciplinante l'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]] fu il Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, in baseia prevista solo per i magistrati che esercitavano funzione giudicante e non a quelli con funzione di [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]], posti invece alle dirette dipendenze del ministro della Giustizia.
 
Con la presa al potere del [[fascismo]], si ebbe l’affermazione del [[Guardasigilli]] [[Alfredo Rocco]] che la magistratura «non deve far politica di nessun genere; non vogliamo che faccia politica governativa o fascista, ma esigiamo fermamente che non faccia politica antigovernativa o antifascista»<ref>Camera dei deputati, 10 giugno 1925.</ref>. Il percorso di fascistizzazione della categoria si concluse nel 1939, quando i più alti magistrati del Regno – come ricorda [[Piero Calamandrei]] – si radunarono in divisa a [[Palazzo Venezia]], compiacendosi di fronte al riconoscimento del Ministro di avere finanche superato «i limiti formali della [[norma giuridica]]» per «obbedire», quando si era trattato di difendere i valori della [[Rivoluzione fascista|Rivoluzione]], «allo spirito e alla sostanza rinnovatrice della legge», applaudendo ripetutamente le parole del [[Duce#Periodo fascista|duce]] e lasciando quindi la sala «al canto di inni della Rivoluzione»<ref>[[Livio Pepino]], ''Attualità di un’eresia. Per il compleanno di [[Magistratura democratica]]'', Questione Giustizia, n. 4/2024, p. 13.</ref>.
==Indipendenza==
Il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà del [[giudice]] è consacrato, oltre che nel ricordato art. 104, nell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 101|art. 101]] della Costituzione italiana, che stabilisce: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge".
 
L'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario]] venne disciplinato in modo organico dal R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, testo rimasto in vigore anche con la [[nascita della Repubblica Italiana|nascita della Repubblica]] nel secondo dopoguerra. La legge 9 febbraio 1963, n. 66 consentì alle donne di partecipare ai concorsi per l'accesso alla magistratura. Il regio decreto 30 gennaio 1941 ha subito svariate modifiche nel corso del tempo, tra le quali si annoverano la riorganizzazione introdotta dalla [[legge 25 luglio 2005, n. 150]] o dalla [[legge 30 luglio 2007, n. 111]]; successivamente, altri interventi normativi (ad esempio, la legge 14 settembre 2011, n. 148 sulla ridefinizione della geografia giudiziaria e la legge 27 maggio 2015, n. 18 sulla responsabilità civile del magistrato) hanno ulteriormente aggiornato l’ordinamento giudiziario, incidendo su competenze, ruoli e organizzazione della magistratura.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Francesco Dal Canto|titolo=Le trasformazioni della legge sull’ordinamento giudiziario
Detta formula evidenzia, in primo luogo, che qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere fondato sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato ad interpretare ed applicare. In secondo luogo, l'avverbio "soltanto" rimanda, innanzitutto, al concetto di indipendenza "esterna" del giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge.
e il modello italiano di magistrato|rivista=Quaderni costituzionali|volume=ISSN 0392-6664|numero=3, 2017|pp=671–702|url=https://arpi.unipi.it/retrieve/e0d6c92a-7279-fcf8-e053-d805fe0aa794/per%20QC%20.pdf}}</ref>
 
== Princìpi costituzionali ==
Il giudice è, in altre parole, libero di decidere il caso concreto in piena autonomia di giudizio e coscienza. D'altro canto, l'avverbio in esame vuole richiamare, altresì, l'indipendenza "interna" del giudice, ossia l'assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della [[giurisprudenza]].
La [[Costituzione della Repubblica Italiana]] delinea i princìpi fondamentali sui quali si fonda il sistema giudiziario in Italia. Tali princìpi sono puntualmente integrati da leggi costituzionali nonché dalla legge ordinaria.
 
=== Indipendenza ===
Invero, nei paesi a tradizione romanistica, la previa decisione giurisprudenziale, sebbene possa costituire un autorevole, nonché persuasivo precedente interpretativo di norme esistenti, non è capace di vincolare in senso proprio il giudice che, successivamente, sarà chiamato a decidere in ordine ad una questione di diritto analoga. Questi potrà pertanto discostarsi dalla precedente decisione, debitamente motivandone le ragioni.
In virtù dell'Articolo 104 della Costituzione della Repubblica Italiana, il potere giudiziario è uno dei tre poteri indipendenti dello [[Stato]], incaricato di interpretare e applicare le leggi della [[Repubblica Italiana]].<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art104.htm|titolo=Art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana|accesso=28 settembre 2020|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190922112345/http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/cost/art104.htm|dataarchivio=22 settembre 2019|urlmorto=sì}}</ref> L'Articolo 101 rafforza questa autonomia, disponendo che i giudici siano soggetti alla sola legge. In base a tale disposizione, il processo decisionale di ogni magistrato giudicante è isolato dagli altri poteri dello Stato, a meno che una legge o atto avente forza di legge venga adottata da questi (la cosiddetta "indipendenza esterna"). Come previsto dall'Articolo 107, comma 3, la previsione di una struttura non gerarchica tra magistrati con distinzioni basate solo sulle funzioni loro attribuite (la cosiddetta "indipendenza interna") contribuisce a tale indipendenza.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-107|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 107 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
Gli uffici dei [[pubblico ministero]] sono indipendenti, non essendo soggetti né al potere legislativo, né a quello esecutivo e neppure al potere politico in generale. Il pubblico ministero dispone di un monopolio legale sull'[[azione penale]], nonostante questi rivesta una qualche responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti del pubblico. Tuttavia, l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ai sensi dell'Articolo 112, comma 1,<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-112|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 112 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> privando il pubblico ministero di qualsivoglia potere discrezionale.
L'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 107|art. 107]] della Costituzione italiana stabilisce, inoltre, che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni ([[funzione giudicante]] propria del giudice e [[funzione requirente]] propria del [[pubblico ministero]]). Ciò implica che, con riferimento a quanto detto poc'anzi circa l'indipendenza "interna", la Magistratura sia priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo "diffuso" da ciascun magistrato nell'ambito della funzione svolta.
 
L'articolo 108 della Costituzione assicura l'indipendenza della magistratura speciale demandando alla legge l'attuazione di siffatto principio.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-108|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 108 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola della inamovibilità dei magistrati, i quali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura. Conseguenza di tale principio è che nessuno può scegliersi il giudice da cui venire giudicato (''"nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"''), né il giudice può scegliere i soggetti da giudicare.
 
=== Responsabilità ===
In ragione di questo articolo, poi, non possono essere istituiti ''ex post'' giudici straordinari o giudici speciali (come previsto dall'articolo 102). Di fatto però, all’articolo 103, si deroga costituzionalmente a tale principio con l’istituzione di giudici speciali (amministrativi, tributari, contabili e militari). Oltre a questi non sarà possibile istituirne altri: mai i giudici potranno essere ''straordinari'', dato che devono esser "precostituiti per legge".
L'articolo 28 della Costituzione prevede la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei funzionari pubblici e dei dipendenti per gli atti da loro compiuti in violazione dei diritti, estendendola allo Stato e agli enti pubblici coinvolti.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-28|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 28 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
I magistrati italiani non sono direttamente responsabili degli atti presi nell'esercizio delle loro funzioni. In attuazione dell'Articolo 28 della Costituzione, la legge no. 117/1988 del 13 aprile 1988 consente alle [[Vittima|vittime]] di presentare una richiesta in risarcimento del danno contro lo Stato qualora un magistrato abbia agito con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, o abbia causato un diniego di giustizia.<ref name="normattiva.it">{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;117|titolo=LEGGE 13 aprile 1988, n. 117{{ln}}Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Qualora la responsabilità venga accettata o accertata in giudizio, lo Stato può chiedere il rimborso dei danni al magistrato interessato entro il limite di un terzo dello stipendio annuale.<ref name="normattiva.it"/>
==Reclutamento==
I magistrati ordinari togati sono nominati per concorso pubblico, che conferisce il titolo di "magistrato in tirocinio" (a seguito delle recenti riforme dell'ordinamento giudiziario, non esiste più, formalmente, la figura dell' uditore giudiziario), sulla base della valutazione delle conoscenze tecniche possedute. Vi sono, a tutt'oggi, tre prove scritte: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; ed una prova orale che praticamente include tutte le possibili materie dell'ordinamento giuridico, donde la complessiva ed estrema difficoltà del concorso. Esistono anche [[magistrati onorari]], come il giudice di pace, il vice procuratore onorario ed il giudice onorario di tribunale. Inoltre, l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 106|art. 106]] della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di [[consigliere di cassazione]] può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad [[avvocato|avvocati]] con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.
 
=== Princìpi procedurali ===
==Retribuzione==
L'autorità giudiziaria italiana esercita sia funzione giudicante che [[Funzione requirente|requirente]]. La Costituzione articola diversi princìpi che definiscono il quadro procedurale nel panorama giurisdizionale.
 
L'articolo 25 impone la precostituzione del giudice a processo, garantendo che la funzione giurisdizionale venga esercitata imparzialmente. Nello stesso senso, l'articolo 102, comma 2 proibisce l'istituzione di tribunali straordinari o speciali.<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art102.htm|titolo=Art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana|accesso=28 settembre 2020|dataarchivio=22 settembre 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190922104833/http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/cost/art102.htm|urlmorto=sì}}</ref> In virtù dell'Articolo 111, la giurisdizione deve essere attuata mediante il giusto processo, regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.<ref name="senato.it"/>
La retribuzione <ref>[http://www.associazionemagistrati.it/public/File/retribuzione%20.pdf la retribuzione al 2003] in [http://www.associazionemagistrati.it/ ANM] </ref> complessiva del magistrato è la somma delle seguenti voci:
* stipendio <ref>[http://www.camera.it/parlam/leggi/07111l.htm legge 111/2007]</ref> (vedi tabella sotto)
* indennità aggiuntiva speciale
* indennità giudiziaria (ex art. 3. legge 19 Febbraio 1981, n.27).
 
L'autorità giudiziaria, dispone della polizia giudiziaria italiana.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-109|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 109 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
L'Ordinamento Giudiziario, attualmente, stabilisce che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente per classi crescenti di anzianità, scandite dalle valutazioni periodiche di professionalità. E' riconosciuta la possibilità di conseguire una classe retributiva superiore a quella spettante per anzianità, nel caso si ottenga l'attribuzione di funzioni superiori per concorso.
All'interno di ciascuna classe sono previsti degli scatti biennali che corrispondono al 2,50% dell’importo dello stipendio, e dove presente, della classe in godimento.
Per tenere conto dell'effetto erosivo dell'inflazione, la retribuzione viene automaticamente adeguata su base triennale mediante un indice ISTAT che valuta la media degli aumenti stipendiali conseguiti, nel triennio precedente, dalle altre categorie del pubblico impiego, cfr.: [http://www.unicost.it/tabella.htm tabelle stipendiali].
 
== Disciplina ed organizzazione ==
Speciali incentivi economici <ref>[http://www.magistraturaindipendente.it/mi/?id=50&sid=0 indennità sedi disagiate] in [http://www.magistraturaindipendente.it/mi/ Magistratura indipendente]</ref> e di carriera sono stati previsti dal decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 per i magistrati destinati alle cosiddette sedi disagiate <ref>[http://www.csm.it/circolari/0217b_3.pdf elenco sedi disagiate al 1999] in [http://www.csm.it/ CSM]</ref>. Con sedi disagiate si intendono quelle sedi giudiziarie rimaste vacanti all'esito delle ordinarie procedure di trasferimento e con percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale.
=== Attività ===
Tali incentivi economici consistono in:
Una volta nominati, i magistrati sono inamovibili a meno di consentire al proprio trasferimento. L'organo di autogoverno della magistratura può disporre la rimozione coatta di un magistrato qualora ricorra uno dei motivi previsti dall'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]], fatta salva ogni garanzia giuridica.<ref>{{pdf}}[{{cita web|url=http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf|titolo=Copia archiviata|accesso=27 ottobre 2015|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151010114727/http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf|dataarchivio=10 ottobre 2015|urlmorto=sì}} Circolare CSM 30 novembre 1993, n. 15098</ref>
* un'indennità mensile: pari allo stipendio tabellare del magistrato ordinario con tre anni di anzianità;
* un'indennità di prima sistemazione (una tantum): pari a nove volte l'indennità integrativa speciale in godimento.<br/><br/>
 
Il [[Consiglio Superiore della Magistratura]] è l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, con competenza esclusiva sulla disciplina e sull'organizzazione della magistratura ordinaria al fine di assicurarne l'indipendenza. Figurano tra le sue attribuzioni le nomine, le promozioni, i trasferimenti e il giudizio sulle azioni disciplinari, come previsto dall'Articolo 105 della Costituzione.<ref name="treccani.it">{{Cita web|url=https://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-superiore-della-magistratura/|titolo=Consiglio superiore della magistratura{{ln}}Enciclopedia|sito=Treccani|lingua=it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Quale [[Organi di rilievo costituzionale|organo di rilievo costituzionale]], esso è presieduto dal [[Presidente della Repubblica Italiana]] ma guidato effettivamente da un vice-presidente eletto tra i membri del [[Parlamento italiano|Parlamento]] (detti membri laici).<ref name="treccani.it"/>
{| {{prettytable}}
 
|+ Per i magistrati ordinari (dalla legge sull'[[Ordinamento Giudiziario]]) (anno 2006)
La disciplina e l'organizzazione della magistratura speciale sono assicurate da tre organi d'autogoverno indipendenti. L'autogoverno della magistratura amministrativa è demandato al [[Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa]], istituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, mentre quella della magistratura contabile e tributaria è affidata rispettivamente al [[Consiglio di presidenza della Corte dei conti]] e al [[Consiglio di presidenza della giustizia tributaria]].
 
=== Le corti ===
Le due principali corti previste dalla Costituzione italiana sono la [[Corte suprema di cassazione|Corte Suprema di Cassazione]] ed il [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]].
 
La prima opera all'interno della giurisdizione ordinaria nonché in ambito tributario, secondo i principi stabiliti dall'Articolo 111 della Costituzione, funzionando quale corte di ultima istanza nel sistema d'[[Appello (ordinamento italiano)|appello]].<ref name="senato.it">{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 111 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Tale [[corte suprema]] garantisce l'esatta e uniforme applicazione della legge nelle controversie pendenti dinanzi le corti civili, penali e tributarie (la cosiddetta "funzione nomofilattica"), escluse le questioni puramente in fatto.<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12|titolo=REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12{{ln}}Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> La Corte di Cassazione possiede una competenza constituzionale specifica quanto al [[regolamento di giurisdizione]].<ref name="senato.it"/> Nonostante essa eserciti un ruolo di coordinazione giuridica, le [[Sentenza|sentenze]] della Cassazione sono sprovviste di valore formalmente vincolante al di fuori della [[causa]] nella quale la corte interviene, alla luce dell'Articolo 101 della Costituzione che dispone "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge".<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-101|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 101 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Ciononostante, le sue sentenze sono altamente autorevoli e persuasive, sicché i principi di diritto enunciati influenzano l'interpretazione e l'applicazione del diritto allorquando, in futuro, si presentano delle questioni e dei casi simili.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Enrico|cognome=Albanesi|data=28 dicembre 2018|titolo=THE ROLE OF PRECEDENT IN THE ITALIAN LEGAL SYSTEM (WITH SPECIFIC ATTENTION TO ITS USE MADE BY THE ITALIAN CORTE COSTITUZIONALE)|rivista=Revista Eletrônica de Direito Processual|volume=19|numero=3|lingua=pt|accesso=24 luglio 2024|doi=10.12957/redp.2018.39172|url=https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/39172}}</ref>
 
Il Consiglio di Stato, un altro organo costituzionale menzionato nell'articolo 100 della Costituzione, esercita una duplice funzione. Agisce come organo consultivo del governo, assicurando la legittimità dell'azione amministrativa, nonché quale corte suprema amministrativa, proteggendo gli [[Interesse legittimo|interesse legittimi]] e i diritti dei [[Soggetto di diritto|soggetti di diritto]] contro la [[Pubblica amministrazione dell'Italia|pubblica amministrazione]]. L'Articolo 125 della Costituzione prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica, con sede nel capoluogo regionale ed, eventualmente, delle sezioni distaccate.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-125|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 125 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
A queste si affincano il [[tribunale amministrativo regionale]], la [[Corte d'assise (Italia)|corte d'assise]] e il [[tribunale ordinario]] con le relative [[Corte d'appello (Italia)|corti d'appello]], nonché le giurisdizini speciali come le [[commissione tributaria|corti di giustizia tributaria]] e il [[tribunale regionale delle acque pubbliche]].
 
== Lo statuto giuridico ==
=== Disposizioni generali ===
L'autorità giudiziaria italiana dispone direttamente della [[polizia giudiziaria (ordinamento italiano)|polizia giudiziaria]];<ref>{{cita web|url=https://www.senato.it/1025?sezione=134&articolo_numero_articolo=109|titolo=Art. 109 della Costituzione della Repubblica Italiana}}</ref> i magistrati ordinari si distinguono solo per le funzioni e sono inamovibili, ovvero non possono essere dispensati dal servizio né trasferiti presso altra sede se non previa pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura.<ref>{{cita web|url=https://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/costituzione/articolo/125/art-107-inamovibilita-dei-magistrati.html?refresh_ce=1|titolo=Coatitizione della Repubblica Italiana Art. 107{{ln}}Inamovibilità dei magistrati|urlmorto=sì}}</ref> Ai magistrati addetti agli uffici di istruzione nonché quelli del [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]] è data possibilità di portare armi per difesa personale senza [[licenza di porto d'armi in Italia|licenza]].<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_004.html#_ART0073|titolo=Art. 73 R.D. 6 maggio 1940 n. 635}}</ref>
 
=== Le componenti ===
{{Vedi anche|Magistratura onoraria italiana|Magistratura militare italiana}}
I magistrati di carriera{{ln}}detti togati{{ln}}si distinguono in:
 
* '''ordinari''': competenza ordinaria civile e penale;
**[[giudice civile|civili]]
**[[giudice penale|penali]]
* '''amministrativi''': [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]], [[Tribunale amministrativo regionale|Tribunali amministrativi regionali]], che hanno giurisdizione per la tutela degli [[interesse legittimo|interessi legittimi]] nei confronti della [[Pubblica amministrazione]] e, in materie particolari indicate per legge (''[[giurisdizione esclusiva]]''), anche dei [[diritto soggettivo|diritti soggettivi]];
* '''contabili''': [[Corte dei conti (Italia)|Corte dei conti]], competenza in materia di risarcimento del [[danno erariale]], cagionato da chi gestisca e operi con finanze pubbliche;
* '''tributari''': [[Commissione tributaria|Commissioni provinciali]] e, per l'appello, in [[Commissione tributaria|Commissioni regionali]], competenza in materia di controversie relative a qualunque tipo di imposta o tassa.
 
Inoltre, l'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 106|art. 106]] della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di ''consigliere di cassazione'' può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad [[avvocato (Italia)|avvocati]] con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.
 
La [[magistratura onoraria italiana]] è composta dal giudice onorario di pace, il vice procuratore onorario e il giudice onorario di tribunale. Infine e vi è la [[magistratura militare italiana]], competenza relativa ai [[reati militari]] commessi da membri appartenenti alle [[forze armate italiane]].
 
=== La responsabilità ===
{{Vedi anche|Legge 13 aprile 1988, n. 117}}
I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il principio della [[responsabilità civile]] dei magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi da essa si estende allo Stato e agli enti pubblici. Secondo il [[codice di procedura civile italiano del 1942]], la responsabilità era limitata solo al caso di dolo o colpa grave del magistrato, in tema è successivamente intervenuta la [[legge 13 aprile 1988, n. 117]] che disciplinò il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile; la magistratura ha però contestato l'applicabilità di questa norma, rivendicando la prevalenza del principio di indipendenza in quanto ritenuta discutibile ai sensi dell'articolo 15 delle [[disposizioni sulla legge in generale]].<ref>{{Cita web |url=http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ |titolo=L. Covatta, Schiaffi e carezze, Mondoperaio 20 marzo 2015 |accesso=14 aprile 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150414085321/http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ |dataarchivio=14 aprile 2015 |urlmorto=sì }}</ref>
 
Dopo una prima sentenza sul caso ''Traghetti del Mediterraneo''<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Giampiero|cognome=Buonomo|titolo=La lanterna che manca alla giustizia italiana, in L’Ago e il filo, 2013|accesso=2025-02-08|url=https://www.academia.edu/11059271/La_lanterna_che_manca_alla_giustizia_italiana_in_L_Ago_e_il_filo_2013}}</ref>, la [[Corte di giustizia dell'Unione europea]] ha emanato in proposito la sentenza del 24 novembre 2011: con essa, pur non entrando nel merito della responsabilità del magistrato dato che in Italia vige la responsabilità indiretta, ha ritenuto troppo limitativa la necessità della sussistenza della "colpa grave" per poter ottenere risarcimento, evidenziando la necessità di un requisito meno stringente quale la "manifesta violazione del diritto", che è il requisito richiesto dal diritto europeo. In attesa quindi di una riforma della legge Vassalli, si potrà far valere la "violazione manifesta del diritto" soltanto nell'applicazione del diritto europeo, e non invece in quello nazionale per il quale continuerà a sussistere la "colpa grave" come requisito minimo.<ref>{{Cita web|lingua=it|autore=Carlo Michele Cortellessa|url=https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/|titolo=Homepage|sito=www.associazionedeicostituzionalisti.it|accesso=2025-02-08}}</ref>
 
Con la legge 27 febbraio 2015, n. 18<ref>Primo firmatario e relatore il senatore [[Enrico Buemi]]</ref> si è provveduto a modificare la legge del 1988 eliminando, tra l'altro, l'udienza-filtro<ref>{{Cita web |url=http://www.avantionline.it/2015/02/responsabilita-civile-magistrati-si-alla-legge/#.VVV7m2AuV6B |titolo=Responsabilità civile Magistrati: sì alla legge {{!}} Avanti!<!-- Titolo generato automaticamente --> |accesso=15 maggio 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150518101342/http://www.avantionline.it/2015/02/responsabilita-civile-magistrati-si-alla-legge/#.VVV7m2AuV6B |dataarchivio=18 maggio 2015 |urlmorto=sì }}</ref>. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, il segretario di ''[[Magistratura democratica]]'' Anna Canepa ha in proposito dichiarato: "si tratta di una legge che abbiamo combattuto e che continuiamo a ritenere sbagliata. Ma è giusto anche dire che all'atto pratico non si sta rivelando così disastrosa"<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://ilmanifesto.it/davigo-ha-parlato-per-se|titolo=La segretaria di Md Anna Canepa: “Davigo? Ha parlato per sé”|sito=il manifesto|data=2016-04-23|accesso=2025-02-08}}</ref>.
 
== Personale ==
=== Reclutamento ===
{{Vedi anche|Magistrato ordinario in tirocinio|Riforma Mastella}}
L'accesso alla magistratura presuppone di sostenere con successo un [[Concorso (ordinamento italiano)|concorso pubblico]], sia per quanto concerne i magistrati ordinari e speciali (detti anche ''togati'') sia per l'accesso alla [[magistratura onoraria italiana|magistratura onoraria]], poiché l'articolo 106 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] dispone che "le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso".<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-106|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 106 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-08-09}}</ref> Tale concorso è indetto dal [[Ministero della Giustizia]]. Ciononostante, la Costituzione consente la nomina, anche elettiva, di [[Magistrato onorario|magistrati onorari]] per tutte le funzioni attribuite a singoli giudici (i.e., le funzioni monocratiche). Ai sensi della stessa disposizione, i professori universitari nelle discipline giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo professionale da almeno quindici anni e patrocinanti in cassazione possono essere chiamati dal [[Consiglio Superiore della Magistratura]] a svolgere le funzioni di consigliere di cassazione.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-106|titolo=La Costituzione{{ln}}Articolo 106 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, poi modificato dall'art. 2 del [[d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160]] prevedeva che per la partecipazione al concorso fosse richiesto oltre al [[diploma di laurea]] in ''[[giurisprudenza]]'', il titolo di [[avvocato (Italia)|avvocato]] con un'iscrizione all'albo di almeno cinque anni nonché, senza essere incorsi in sanzioni disciplinari.<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/law/html/38/zn71_02_154.html#_ART14_|titolo=Disposizione originariamente introdotta dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 48}}</ref> In base alla legge, altri requisiti d'accesso validi erano il conseguimento del diploma di specializzazione rilasciato da una [[Scuola di specializzazione per le professioni legali]]; il conseguimento di un [[dottorato di ricerca]] in materie giuridiche, ovvero un diploma di specializzazione presso Scuole di perfezionamento ''post lauream''; la docenza universitaria in materie giuridiche; l'appartenenza alla [[magistratura onoraria italiana|magistratura onoraria]] per almeno 6 anni senza demerito.
 
I requisiti per l'accesso al concorso per l'ingresso nella magistratura ordinaria sono attualmente dettate dal decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevedendo come titolo richiesto il solo [[diploma di laurea]] in ''[[giurisprudenza]]''. Fermo restando il requisito del [[titolo di studio]] richiesto, al concorso possono inoltre partecipare i [[Impiegato statale (Italia)|dipendenti]] della [[pubblica amministrazione italiana]] con qualifica dirigenziale o appartenenza ad una delle posizioni corrispondenti alla categoria C (secondo quanto previsto dal ''comparto'' di appartenenza), con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, ed in assenza di sanzioni disciplinari; lo svolgimento di un [[stage|tirocinio professionale]] di durata pari a diciotto mesi presso un tribunale o procura della Repubblica<ref>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.page Art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69{{ln}}convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98]</ref>; infine, lo svolgimento del [[tirocinio]] professionale, ai fini dell'accesso all'[[esame di Stato]], di durata pari a diciotto mesi presso l’[[Avvocatura dello Stato]].<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A06530&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 Art. 50 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114]</ref> I magistrati amministrativi e contabili, nonché i procuratori dello Stato, erano ugualmente ammessi a sostenere il concorso.
 
Il concorso si articola in una fase d'esame per iscritto ed una fase orale. La prima fase presuppone tre prove scritte di durata pari ad otto ore ciascuna, vertenti rispettivamente sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. Alla fase orale accedono soltanto coloro che siano stati giudicati idonei in ogni prova scritta con votazione almeno pari a 12/20. La prova orale sottende un colloquio con la commissione d'esame sulle seguenti materie:<ref>[https://www.laleggepertutti.it/192831_come-funziona-concorso-in-magistratura#Magistratura_le_prove_scritte ''Come funziona concorso in magistratura'' di Chiara Pezza, da laleggepertutti.it, 26 gennaio 2018]</ref>
 
* [[diritto romano]];
* [[diritto civile]];
* [[procedura civile]];
* [[diritto penale]];
* [[diritto amministrativo]];
* [[diritto costituzionale]];
* [[diritto tributario]];
* [[diritto commerciale]];
* [[diritto fallimentare italiano]];
* [[diritto del lavoro]];
* [[diritto della previdenza sociale]];
* [[diritto comunitario]];
* [[diritto internazionale pubblico]] e [[diritto internazionale privato]];
* elementi di [[informatica giuridica]] e di [[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]];
* colloquio su una [[lingua straniera]], indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra: inglese, spagnolo, francese o tedesco.
 
Coloro che superano le fasi scritta ed orale possono acquisire la qualifica di [[magistrato ordinario in tirocinio]] (abbreviato quale M.O.T.) nei limiti dei posti messi a bando. La dichiarazione di non idoneità alla fase scritta od orale concorre ai fini del limite di partecipazione previsto dalla legge. Coloro che siano stati dichiarati non idonei tre volte prima della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda al concorso non sono più ammissibili ad ulteriori selezioni concorsuali.<ref>Art. 1 comma 3 legge 30 luglio 2007 n. 111 ([[Riforma Mastella]]).</ref>
 
=== Formazione e aggiornamento ===
[[File:2022 Villa di Castelpulci exterior 1.jpg|thumb|Villa Castel Pulci (Scandicci), sede della [[Scuola superiore della magistratura]]]]
I magistrati ordinari devono seguire le seguenti attività formative:<ref>[http://www.scuolamagistratura.it Sito della Scuola superiore della magistratura]</ref>
* "formazione iniziale" (per i [[uditore giudiziario|magistrati in tirocinio]]);
* "formazione permanente" per i magistrati togati (attuata in sede nazionale e in sede locale)
* formazione per i dirigenti degli uffici;
* "formazione permanente" per i magistrati onorari (attuata in sede nazionale e in sede locale);
* “formazione internazionale”.
 
La “formazione permanente”, in precedenza svolta dal [[Consiglio superiore della magistratura|CSM]] (IX Commissione)<ref>{{Cita web |url=http://astra.csm.it/dynamic/pages/commissioni.php?commissione=22 |titolo=Competenze della IX Commissione sul sito del Consiglio superiore della magistratura |accesso=10 ottobre 2012 |dataarchivio=27 aprile 2013 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130427120924/http://astra.csm.it/dynamic/pages/commissioni.php?commissione=22 |urlmorto=sì }}</ref>, dall'autunno 2012 è passata gradualmente alla [[Scuola superiore della magistratura]]. L'inaugurazione delle attività formative presso l'unica sede di [[Villa di Castelpulci|Villa Castel Pulci]] a [[Scandicci]] ([[Firenze]]) si è avuta il 15 ottobre 2012.<ref>{{Cita web |url=http://www.scuolamagistratura.it/91-presentazione/173-inizio-delle-attivita-didattiche-della-scuola-superiore-della-magistratura-settimane-introduttive-del-tirocinio-per-i-magistrati-ordinari-nominati-con-d-m-8-6-2012-16-26-ottobre-2012.html |titolo=Scuola superiore della magistratura, “Inizio delle attività didattiche” |accesso=10 ottobre 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121007220717/http://www.scuolamagistratura.it/91-presentazione/173-inizio-delle-attivita-didattiche-della-scuola-superiore-della-magistratura-settimane-introduttive-del-tirocinio-per-i-magistrati-ordinari-nominati-con-d-m-8-6-2012-16-26-ottobre-2012.html |dataarchivio=7 ottobre 2012 |urlmorto=sì }}</ref>
 
=== Progressione di carriera ===
L'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]], attualmente, stabilisce che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente per classi crescenti di anzianità, scandite dalle valutazioni periodiche di professionalità. È riconosciuta la possibilità di conseguire una classe retributiva superiore a quella spettante per anzianità, nel caso si ottenga l'attribuzione di funzioni superiori per concorso. La legge<ref>[http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1984/lexs_289300.html 425/1984] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111114235346/http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1984/lexs_289300.html |data=14 novembre 2011 }}</ref>, ancora vigente, prevede in totale otto classi biennali con aumenti del 6 per cento. All'interno di ciascuna ''classe'' sono previsti degli ''scatti biennali'' che corrispondono al 2,50% dell'importo dello stipendio, e dove presente, della classe in godimento. I passaggi di classe prevedono il cosiddetto effetto ''trascinamento'', in base al quale gli anni di [[carriera]] pregressa non possono essere persi ai fini economici e devono essere trascinati nelle posizioni e qualifiche successive, dal momento che non è possibile riconoscere un'anzianità economica inferiore a quella di servizio effettiva.<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1984-08-08&atto.codiceRedazionale=084U0425&elenco30giorni=false]</ref>
 
Attualmente gli avanzamenti di carriera in magistratura avvengono in base al positivo superamento di quadriennali ''valutazioni di professionalità'', alcune delle quali (la I, la III dopo un anno, la V e la VII) determinano anche la progressione nelle classi retributive. I parametri utilizzati per verificare la professionalità del magistrato sono l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio{{ln}}cosiddette ''precondizioni'' al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali{{ln}}e i parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Il procedimento prevede un parere redatto dal Consiglio giudiziario d'appartenenza e un giudizio definitivo ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura. Il giudizio ''positivo'' determina il superamento della valutazione, il giudizio ''non positivo'' (che riscontri carenze in uno o più parametri) implica una nuova valutazione trascorso un anno, il giudizio ''negativo'' (per carenze gravi in uno o più parametri) determina un nuovo esame trascorsi due anni<ref>{{Cita libro|titolo=Francesco Ferrara, Il Consiglio Superiore della Magistratura, Edizioni Kappa, 2018, 60 e ss.}}</ref>. In caso di nuovo giudizio negativo il magistrato è rimosso dall'ordine giudiziario.
 
Tale meccanismo è stato elaborato accogliendo le critiche al precedente sistema di progressione in carriera, basato esclusivamente sull'anzianità professionale senza tener conto della produttività, del merito e del grado di aggiornamento professionale. Non concorrono a determinare la progressione nelle varie classi l'assegnazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura degli incarichi semidirettivi o direttivi, poiché si ritiene che un sistema di nomine slegato dagli automatismi retributivi concorra ad attuare i valori costituzionali di autonomia e di indipendenza del singolo magistrato. Un siffatto sistema viene di sovente criticato, poiché determina una parità retributiva fra persone che hanno le medesime valutazioni di professionalità, in disparte dalle funzioni effettivamente esercitate. A ciò si potrebbe obiettare che il sistema, adottato pressoché in tutti gli Stati, in particolar modo quelli con una magistratura indipendente, permette a un magistrato di poter operare anche negli uffici giudiziari meno appetibili, evitando la fuga dei magistrati dagli uffici più disagiati. Esso, inoltre, garantisce una qualità del lavoro che la competitività tra operatori giudiziari comprometterebbe.{{sf}}
 
=== Trattamento economico ===
La retribuzione complessiva del magistrato è la somma delle seguenti voci:<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.associazionemagistrati.it/public/File/Tabelle_stipendi_magistrati03dic09.pdf la retribuzione al 2009] |data=marzo 2018 |bot=InternetArchiveBot }} e [http://www.associazionemagistrati.it/public/File/retribuzione%20.pdf la retribuzione al 2003] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091009025135/http://www.associazionemagistrati.it/public/File/retribuzione%20.pdf |data=9 ottobre 2009 }} in [http://www.associazionemagistrati.it/ ANM]</ref>
 
* stipendio;<ref>{{cita web|url=https://www.camera.it/parlam/leggi/07111l.htm|titolo=Tabella A) allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111}}</ref>
* indennità giudiziaria;<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/39/zn71_03_144.html#_ART0003|titolo=Introdotta ex art. 3. legge 19 febbraio 1981, n. 27}}</ref>
* indennità ulteriormente previste dalla legge.<ref>{{cita web|url=https://www.magistraturaindipendente.it/trattamento-economico-dei-magistrati.htm|titolo=Il trattamento economico dei magistrati in tirocinio e le indennità dei magistrati ordinari per la destinazione alla prima sede}}</ref>
 
Le ultime tabelle stipendiali sono state introdotte dalla [[legge 30 luglio 2007, n. 111]]; per tenere conto dell'effetto dell'[[inflazione]], la retribuzione viene automaticamente adeguata su base triennale mediante un indice ISTAT che valuta la media degli aumenti stipendiali conseguiti, nel triennio precedente, dalle altre categorie del pubblico impiego<ref>{{cita web|url=http://www.unicost.it/tabella.htm|data=3 agosto 2010|titolo=Copia archiviata|accesso=23 aprile 2019|dataarchivio=3 agosto 2010|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100803004546/http://www.unicost.it/tabella.htm|urlmorto=sì}}</ref> Speciali incentivi economici<ref>[http://www.magistraturaindipendente.it/mi/?id=50&sid=0 indennità sedi disagiate] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111121050400/http://www.magistraturaindipendente.it/mi/?id=50&sid=0 |data=21 novembre 2011 }} in [http://www.magistraturaindipendente.it/mi/ Magistratura indipendente] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111121052235/http://www.magistraturaindipendente.it/mi/ |data=21 novembre 2011 }}</ref> e di carriera sono stati previsti dal decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 (convertito con modifiche nella legge 13 novembre 2008, n. 181) per i magistrati destinati alle cosiddette sedi disagiate<ref>[http://www.csm.it/circolari/0217b_3.pdf elenco sedi disagiate al 1999] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111018021313/http://www.csm.it/circolari/0217b_3.pdf |data=18 ottobre 2011 }} in [http://www.csm.it/ CSM] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090831090155/http://www.csm.it/ |data=31 agosto 2009 }}</ref>. Con sedi disagiate si intendono quelle sedi giudiziarie rimaste vacanti all'esito delle ordinarie procedure di trasferimento e con percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale. Tali incentivi economici consistono in:
 
* un'indennità mensile: pari allo stipendio tabellare del magistrato ordinario con tre anni di anzianità;
* un'indennità di prima sistemazione (una tantum): pari a nove volte l'indennità integrativa speciale in godimento.
 
Con DPCM del 2009<ref>{{Cita web|url=https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2009/07/magistrati-docenti-retribuzioni-elevate.shtml?uuid=2c1c56f0-6b89-11de-9813-bf7a84923155&DocRulesView=Libero|titolo=Retribuzioni più elevate per magistrati e docenti{{ln}}Il Sole 24 ORE|sito=st.ilsole24ore.com|accesso=2025-02-08}}</ref>, per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, gli stipendi in vigore dal primo gennaio 2006, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, vengono aumentati per il triennio del 10,13%, e, nel contempo, vengono riassorbiti gli aumenti già corrisposti per il 2007 e il 2009. In definitiva una valutazione sommaria delle retribuzioni mensili complessive al netto di tutte le ritenute e le trattenute, è il seguente:
 
{| class="wikitable"
|+ Tabella della retribuzione per magistrati ordinari
! Qualifica || Stipendio annuo lordo (in [[Euro|€]])
|-
| Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) (HH09) || 78.474,39
|-
| Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) (HH08) || 75.746,26
|-
| Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunaletribunale superiore delle acque pubbliche) {{chiarire|()}} || 73.018,13
|-
| Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità (HH07)|| 66.470,60
Riga 61 ⟶ 158:
| Magistrati ordinari (HH03)|| 31.940,23
|-
| Magistrati ordinari in tirocinio (HH01, HH02)|| 22.766,71
|}
 
== Il ruolo della giurisprudenza nell'amministrazione del diritto ==
In definitiva una valutazione sommaria delle retribuzioni mensili complessive al 2006 (somma delle tre voci base: stipendio, indennità speciale e indennità giudiziaria, al netto di tutte le ritenute, trattenute, etc.) è il seguente ([http://www.associazionemagistrati.it/HOME/XXIV/Relazioni_Palermo/Persico.doc Stipendi e spese dei giovani Magistrati])([http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/Pubblicazi/2000/Comparti/Magistratu/index.asp Ragioneria generale dello Stato, Conto Annuale 2000]):
Qualsiasi [[provvedimento giurisdizionale]] deve essere fondato esclusivamente sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato ad applicare utilizzando la sola lingua italiana e l'organizzazione strutturale del testo normativo ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale. I giudici, quindi tutti i magistrati, sono soggetti soltanto alla legge, ovvero in base alla lingua italiana sono "schiavi della legge" e non possono dare alla legge altro senso che quello che attribuisce ad essa la lingua italiana per due precise disposizioni normative:
 
* l'articolo 1 delle [[disposizioni sulla legge in generale]] indica come [[fonti del diritto]] solo: leggi regolamenti ed usi; quindi esclude categoricamente dalle fonti del diritto sia la giurisprudenza sia la dottrina, tale disposizione perentoria trova piena ed insindacabile conferma nell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che in relazione alla motivazione della sentenza dispone quanto segue:
Un uditore giudiziario senza funzioni, nei primi n. 6 mesi di servizio, percepisce una retribuzione netta di € 1.680,50;
** ''La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.'' ''Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.'' ''In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.'' ''La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.''
** In relazione a questo articolo va ricordato che dalla promulgazione della Costituzione, 1948, con l'introduzione dell'articolo 111 c. 1 (e dal 2000 con l'articolo 111 c. 6), ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, quindi quanto indicato nell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si estende a tutti i provvedimenti giurisdizionali ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale
* l'articolo 71 della Costituzione Italiana che stabilisce con grande chiarezza che il potere di creare leggi appartiene al Governo, alle Camere ed a quegli organi ed enti che lo hanno ottenuto per espressa disposizione Costituzionale, quindi né l'ordine giudiziario né l'albo forense hanno tale potere.
 
Nel sistema di diritto vigente, la giurisprudenza non è ammessa tra le fonti del diritto e può essere citata solo in modo conforme (come si è visto con l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile): il giudice non può in alcun caso utilizzarla ''per relationem'' sostituendo le "motivazioni di diritto" a pena di nullità dell'atto. Dovrebbe essere di acclarata evidenza che il dare alle sentenze valore di determinazione del contenuto e del senso della legge di fatto costituisce un atto di "creazione della legge" che viene attuato da un soggetto, il giudice, a cui la Costituzione non ha attribuito tale potere.
Dopo n. 6 mesi, sempre senza funzioni, percepisce netti € 1.820,77;
 
Si potrebbe addirittura sostenere che se il giudice, o qualunque magistrato, si attribuisse il potere di interpretare la legge in base ad elementi che non sono dalla legge previsti (ovvero la sola lingua italiana) e assumesse decisioni giurisdizionali senza applicarla di fatto, applicando la legge in base alla sola lingua italiana, si verrebbe a concretizzare un fatto che produce un effetto che è previsto dalla legge come reato e per la precisione dall'articolo 283 c.p. per come modificato dall'articolo 83 legge 85/2006. Per altro verso, la [[funzione nomofilattica]] delle giurisdizioni superiori (ed in particolar modo della [[Corte di cassazione]]) consegue in via di fatto questo risultato di semi-cogenza del precedente, perché è assai probabile che l'organo sopraordinato in sede di impugnazione confermi la posizione che già espresse in casi analoghi, producendo così di fatto una preventiva adesione dell'organo sottordinato.
Dopo n. 6 mesi, con funzioni, l’uditore giudiziario percepisce netti € 2.600,00.
 
L'affermazione contenuta nell'articolo 101 Cost. "potrebbe essere letta sia nel senso di sostenere che l’interpretazione del giudice non possa andare al di là della legge, secondo l’impostazione tradizionale; sia nel senso che l’interpretazione del giudice è libera e non soggetta all’interferenza di altri poteri":<ref>[https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/617/Lanzafame.pdf AGATINO LANZAFAME, ''Retroattività degli overruling e tutela dell'affidamento. L'istituto del prospective overruling nella giurisprudenza italiana tra occasioni mancate e nuove prospettive applicative. Note a margine di Cass. civ., VI, n. 174/2015'', Judicium, 2018].</ref> l'avverbio "soltanto" rimanderebbe, innanzitutto, al concetto di indipendenza "esterna" del giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge. Il giudice, in altre parole, deve accertare i fatti e, una volta accertati i fatti, deve ad essi applicare le leggi senza arbitrarietà, senza discrezionalità (se non quando consentita espressamente dalla legge) e senza subire interferenze da alcun potere esterno.<ref>In relazione all'asservimento alla legge per il giudice (e quindi per ogni magistrato) va ricordato che l'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 107|art. 107]] della Costituzione italiana stabilisce che i magistrati si distinguono tra loro per diversità di funzioni ([[giudice|funzione giudicante]] propria del giudice e [[funzione requirente]] propria del [[pubblico ministero]]).</ref>
Il Magistrato di Tribunale (qualifica che si acquisisce dopo n. 3 anni dalla nomina) percepisce netti € 3.200,00.
 
== Dati sugli organici ==
Il Magistrato di Tribunale dopo 3 anni dalla nomina percepisce netti € 3.500,00.
Gli organici, come gli accessi, sono separati tra giudici ordinari (civile e penali) ed altri tipi di giudici. Di seguito sono enunciati gli organici della magistratura ordinaria, a carico della tabella di bilancio del [[Ministero della giustizia]] e regolamentati dal [[Consiglio superiore della magistratura]], dal quale dipende anche il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari:<ref>Ciò in conseguenza di una proposta di modifica della relativa disciplina, a seguito del mancato esercizio della delega contenuta nella [[legge Severino]], v. articolo 2 del disegno di legge n. 1102 presentato al Senato durante la XVII legislatura nel 2013.{{cita web|url=http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00746909.pdf|titolo=disegno di legge atto Senato n. 1102 dell'8 ottobre 2013}}</ref>
 
Il Magistrato di Corte di Appello (qualifica che si acquisisce dopo n. 13 anni dalla nomina) percepisce netti € 4.500,00.
 
Il Magistrato di Corte di Cassazione (qualifica che si acquisisce dopo n. 20 anni dalla nomina) percepisce netti circa € 6.000,00;
 
Il Magistrato di Corte di Cassazione con nomina alle funzioni direttive superiori percepisce netti € 6.341,00.<br/><br/>
Con DPCM del 2009 <ref>[http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2009/07/magistrati-docenti-retribuzioni-elevate.shtml?uuid=2c1c56f0-6b89-11de-9813-bf7a84923155&DocRulesView=Libero Retribuzioni più elevate], ne ''Il Sole 24 ore'', 8 luglio 2009</ref>, per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, gli stipendi in vigore dal primo gennaio 2006, comprensivi dell’indennità integrativa speciale, vengono aumentati per il triennio del 10,13%, e, nel contempo, vengono riassorbiti gli aumenti già corrisposti per il 2007 e il 2009. A queste categorie si riconosce un ulteriore 3,04% di aumento per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
 
 
 
Il trattamento economico della magistratura per lungo tempo è stato collegato alle funzioni ricoperte. Ne deriva che il magistrato poteva acquisire un aumento retributivo solamente con l’avanzamento del grado gerarchico, con effettivo esercizio delle funzioni connesse al grado (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). L'ordinamento è stato progressivamente mutato attraverso l’abolizione della cosiddetta carriera in attuazione dell’art. 107, 3 comma della Costituzione che sancisce il
principio secondo cui ''i magistrati si distinguono tra loro solo per la diversità delle funzioni''.
Attualmente gli avanzamenti di carriera in magistratura avvengono in base all'anzianità professionale. Gli automatismi di carriera sono stati introdotti da una legge del [[1966]] e da una successiva del [[1973]], integralmente elaborata dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del [[25 settembre]].
 
Tale meccanismo "egualitario" per gli avanzamenti è stato oggetto di critiche perché la retribuzione non adotta criteri quali la produttività, il merito e l'aggiornamento professionale.
 
L'assegnazione delle promozioni e degli incarichi spetta al CSM. L'anzianità professionale è uno dei parametri per tali decisioni, non il prevalente.
 
Si ritiene che un sistema di nomine slegato dagli automatismi retributivi sia una maggiore garanzia del merito professionale per l'accesso alle cariche più importanti. Nello stesso tempo, introduce una seconda distorsione, una parità retributiva fra persone che hanno la stessa anzianità, delle quali solo una parte ha assunto funzioni e responsabilità maggiori.
 
D'altro canto il sistema di avanzamenti automatici, adottato pressoché in tutti i paesi, in particolar modo quelli con una magistratura indipendente, permette ad un magistrato di poter operare anche negli uffici giudiziari meno appettibili, evitando la fuga dei magistrati dagli uffici più disagiati. Esso, inoltre, garantisce una qualità del lavoro che la competitività tra operatori giudiziari comprometterebbe. Infatti, allo stato attuale diversamente dalle funzioni ordinarie è possibile concorrere per l'avanzamento di carriera per le funzioni apicali, permettendo ai meritevoli l'accesso alle cariche più importanti.
 
==la Riforma dell'ordinamento giudiziario==
Particolare attenzione merita la [[Riforma_Castelli]] dell'ordinamento giudiziario <ref>[http://www.associazionemagistrati.it/elenco.php?id=25&type=2 ANM- scheda sulla riforma] in [http://www.associazionemagistrati.it/ ANM] </ref>.
 
==Responsabilità civile==
Un [[referendum]] del [[1987]] e una sentenza della [[Corte di giustizia]] europea hanno affermato la responsabilità civile dei magistrati.
Il principio della responsabilità civile, è disciplinato dalla legge n. 117/1988, che comporta che, al pari di altre professioni, i magistrati possano rispondere risarcendo il danno qualora compiano un atto con [[dolo]] o [[colpa]] grave, parificando la loro responabilità a tutti gli impiegati civili dello Stato.
 
==Ruolo organico==
{| class="wikitable"
|+ Ruolo organico della magistraturaMagistratura ordinaria
|-
! Numero di posti
Riga 112 ⟶ 185:
|-
| align="right" | 1
| Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corteCorte di cassazioneCassazione)
|-
| align="right" | 1
| Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazioneCassazione)
|-
| align="right" | 2
| Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto della Corte di cassazioneCassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazioneCassazione)
|-
| align="right" | 1
| Presidente del Tribunale superiore delle acqueAcque pubbliche
|-
| align="right" | 59
Riga 142 ⟶ 215:
|-
| align="right" | ?
| Magistrati ordinari in tirocinio (MOT)
|-
| align="right" | 10.109 + tirocinantiMOT
| '''Totale''' '''10.151''' togati <small>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08181l.pdf (cfr tabella ruoli al 2008)]</small>
| '''Totale'''
|}
 
Di seguito invece sono elencati gli organici delle altre magistrature; quelli dei giudici speciali sono a carico della tabella di bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri e sono regolati dai rispettivi Consigli di Presidenza (della giustizia amministrativa, contabile o militare).
==Categorie==
 
I magistrati si distinguono in:
{| class="wikitable"
* '''ordinari''': [[giudice civile|civili]] e [[giudice penale|penali]], competenza ordinaria civile e penale;
|+ Magistratura speciale e onoraria
* '''amministrativi''': [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]], [[Tribunale Amministrativo Regionale|Tribunali Amministrativi Regionali]], che hanno giurisdizione per la tutela degli [[interesse legittimo|interessi legittimi]] nei confronti della [[Pubblica amministrazione]] e, in materie particolari indicate per legge, anche dei [[diritto soggettivo|diritti soggettivi]];
|-
* '''contabili''': [[Corte dei conti (ordinamento italiano)|Corte dei Conti]], competenza in materia di risarcimento del danno erariale, ovvero di chiunque maneggi pubblico denaro;
! Numero di posti
* '''tributari''': [[Commissione tributaria|Commissioni Provinciali]] e, per l'appello, in [[Commissione tributaria|Commissioni Regionali]], competenza in materia di controversie relative a qualunque tipo di imposta o tassa;
! Carica
* '''militari''': [[Magistratura militare|tribunali militari]], competenza relativa ai reati commessi dai [[militari]];
|-
* '''costituzionali''': [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte Costituzionale]], competenza relativa alla costituzionalità delle leggi, e limitatamente al [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]], giudice penale (nella struttura della Corte Costituzionale integrata).
| align="right" | 7.852
| magistrati onorari<ref>giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati; esperti e giudici popolari</ref> (con 11.874 posti previsti in organico in totale)
|-
| align="right" | 493
| magistrati amministrativi (legge 186/1982)
|-
 
| align="right" | 603
| Corte dei conti <small>(L. 20 dicembre 1961 n. 1345 e legge 26 febbraio 2004, n. 45)</small>
|}
 
== Proposte di riforma ==
Dall'adozione della Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948 in poi, sono state avanzate diverse proposte di riforma del potere giudiziario nonché dell'ordinamento giudiziario. Negli anni '80, la Commissione parlamentare bicamerale "Bozzi" del 1982 ha avviato discussioni sulla necessità di riformare la Costituzione, in ciò inclusi alcuni aspetti legati all'ordinamento giudiziario.<ref name=":0">{{Cita web|lingua=it|url=https://www.cittadellaeditrice.com/munera/breve-storia-dei-tentativi-delle-revisioni-e-dellattuale-proposta-di-riforma-della-costituzione-verso-il-referendum-n-3/|titolo=Breve storia dei tentativi, delle revisioni e dell’attuale proposta di riforma della Costituzione // Verso il referendum, n. 3|sito=Munera|data=2016-11-14|accesso=2025-01-22}}</ref> Negli anni '90, ulteriori tentativi di riforma sono stati intrapresi, i quali sono culminati nella modifica del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 sebbene la riforma costituzionale riguardasse principalmente l'assetto delle autonomie locali.<ref name=":0" />
 
Sin dai primi anni 2000, l'ala politica di centro-destra ha evocato la necessità di una separazione funzionale ed organizzazionale tra la magistratura requirente (ossia, gli uffici del pubblico ministero) e la magistratura giudicante (ossia, i magistrati chiamati a dirimere le controversie ed ad applicare il diritto).<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://pagellapolitica.it/articoli/separazione-carriere-magistrati-contenuti-riforma|titolo=Separazione delle carriere dei magistrati: che cosa prevede la riforma approvata alla Camera|sito=Pagella Politica|accesso=2025-01-22}}</ref>
 
===Separazione delle carriere===
{{P|il testo è palesemente orientato, cita dichiarazioni politiche di una non politica e pecca gravemente di fonti sul resto. In seguito, è stato sviluppato e reso più NPOV|diritto|arg2=politica|gennaio 2025}}
 
La separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante rappresenta un tema ricorrente nel dibattito politico e giuridico italiano, inserendosi nel più ampio dibattito istituzionale quanto all'efficienza ed all'imparzialità degli apparati statali.
Per i sostenitori, la proposta di separazione delle carriere si fonda sulla necessità di assicurare un giusto processo, eliminando possibili commistioni tra le funzioni di accusa e giudizio, mentre gli oppositori paventano il rischio di una magistratura non più indipendente, ma assoggettata agli altri due poteri dello Stato.
 
====Corte Costituzionale====
Con sentenza n. 37 del 3-7 febbraio 2000, in merito all'ammissibilità del [[referendum abrogativo]] dell’art. 190 comma 2 dell’[[Ordinamento giudiziario in Italia|Ordinamento Giudiziario]], la [[Corte costituzionale (Italia)|Corte Costituzionale]] ha assunto una posizione di neutralità sul tema delle separazione delle carriere, asserendo:<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://giurcost.org/decisioni/2000/0037s-00.html|titolo=Sentenza n. 37/2000|sito=giurcost.org|accesso=2025-09-23}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://ristretti.org/separare-giudici-e-pm-e-incostituzionale-solo-un-falso-mito|titolo=Separare giudici e pm è incostituzionale? Solo un falso mito|sito=ristretti.org|accesso=2025-09-23}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=EMEND&id=1461362&idoggetto=1443381|titolo=Questione pregiudiziale n. QP3 al DDL n. 1353 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2025-09-23}}</ref>
{{citazione|[La Costituzione] «pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni.}}
 
==== Contesto storico e precedenti progetti di riforma ====
Un primo riferimento storico risale al 1911, quando [[Giacomo Matteotti]] considerava necessaria la separazione delle funzioni o anche delle carriere in magistratura<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://www.giustiziainsieme.it/it/gli-attori-della-giustizia/3118-giacomo-matteotti-giovanni-canzio|titolo=Giacomo Matteotti. Il giurista|sito=www.giustiziainsieme.it|data=2024-04-20|accesso=2025-02-08}}</ref>.
Un più recente riferimento storico, benché concepito fuori dal Parlamento e dai Partiti politici, è il [[Piano di rinascita democratica]] della [[loggia massonica]] [[Propaganda 2]] (P2) che negli anni '80 prevedeva{{ln}}tra gli altri interventi sulle Istituzioni{{ln}}la separazione delle carriere requirente e giudicante.<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://askanews.it/2024/05/13/separazione-carriereconte-governo-va-in-in-direzione-piano-p2/|titolo=Separazione carriere,Conte: Governo va in in direzione piano P2|sito=askanews.it|accesso=2025-01-19}}</ref>
{{citazione|Riforma dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, ''separare le carriere requirente e giudicante'', ridurre a giudicante la funzione pretorile.|[https://stragi.it/pianorinascita Testo del piano]}}
Il piano mirava a riformare l'ordinamento giudiziario attraverso criteri di selezione per merito, limiti di età per le funzioni di accusa e una rigida separazione delle funzioni giudicanti e requirenti.
 
Dal primo governo [[Governo Berlusconi I]] (1994) in poi, le forze politiche di centro-destra hanno ripetutamente avanzato proposte tendenti alla separazione delle carriere, sostenendone la necessità per garantire l'equilibrio tra le parti processuali nonché la terzietà del giudice. La separazione delle carriere e la riforma del CSM divennero parte del programma elettorale della coalizione di centro-destra alle [[elezioni politiche in Italia del 2022]]<ref name="dait.interno.gov.it">https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/68/(68_progr_2_)-programma.pdf</ref>. Durante la campagna elettorale del 2022, Silvio Berlusconi aveva ribadito che l'equilibrio processuale richiede che il giudice non sia percepito come un amico o collega del pubblico ministero.<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/berlusconi-introdurremo-separazione-carriere-magistrati/AELZxIuB?refresh_ce=1|titolo=Berlusconi: introdurremo separazione delle carriere magistrati|sito=Il Sole 24 ORE|data=2022-08-19|accesso=2025-01-20}}</ref><ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://www.affaritaliani.it/politica/video-separazione-carriere-tajani-berlusconi-riforma-giustizia-processi-giusti-952694.html|titolo=Separazione delle carriere, Tajani: "Non era un capriccio di Berlusconi, serve per avere processi più giusti"|sito=Affaritaliani.it|data=2025-01-17|accesso=2025-01-20}}</ref>
 
La riforma Castelli ha reso marginale il fenomeno del passaggio di funzioni fra giudici e pubblici ministeri: tra il 2011 e il 2016, il passaggio ha riguardato rispettivamente lo 0,21% dei requirenti e lo 0,83 dei giudicanti, laddove nella seconda metà degli anni Novanta erano nell’ordine rispettivamente del 6/8,5% e del 10/17% (dati ufficio statistico Csm).<ref>{{cita web|autore=Elisa Chiari|url=https://www.famigliacristiana.it/articolo/separazione-delle-carriere-che-cos-e-a-chi-conviene-perche-se-ne-parla.aspx|titolo=Separazione delle carriere: che cos'è, a cho conviene, perché se ne parla|urlarchivio=https://archive.is/6Oyrb|dataarchivio=1º marzo 2023|urlmorto=no}}</ref>
 
==== La proposta di riforma del Governo Meloni ====
{{Dividere|Riforma Morrone|commento=La sezione ha già assunto un peso sproporzionato in una voce sull'intera storia della magistratura in Italia. Se si vuole approfondire serve scrivere una voce ad hoc}}
Sotto la [[XIX legislatura della Repubblica Italiana]], il [[Governo Meloni]] ha depositato, il 26 gennaio 2023, un disegno di riforma costituzionale al [[Parlamento italiano|Parlamento]]<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=824|titolo=XIX Legislatura{{ln}}Lavori{{ln}}Progetti di legge{{ln}}Scheda del progetto di legge|sito=www.camera.it|accesso=2025-01-20}}</ref> al fine di separare la carriera di magistrato giudicante da quella di magistrato requirente, e pertanto sdoppiare il [[Consiglio superiore della magistratura]], i cui componenti sarebbero nominati con sorteggio, ed istituire un’Alta Corte disciplinare<ref>{{Cita web|lingua=it|autore=Redazione Roma|url=https://www.ilsole24ore.com/art/primo-via-libera-ddl-separazione-carriere-csm-all-alta-corte-cosa-cambia-AGUQTIHC|titolo=Primo via libera al Ddl sulla separazione delle carriere: dal Csm all’Alta corte, cosa cambia|sito=Il Sole 24 ORE|data=2025-01-16|accesso=2025-01-20}}</ref>, riforme previste nel programma elettorale<ref name="dait.interno.gov.it"/>.
 
===== Dibattito politico =====
Secondo i suoi promotori, la riforma della magistratura è necessaria per garantire l'equo processo e assicurare la piena imparzialità del giudice. Gli oppositori intravedono, invece, un tentativo di ridurre l'indipendenza della magistratura e di rafforzare il controllo dell'esecutivo sul sistema giudiziario.
 
Gli oppositori ritengono che la separazione delle carriere lederebbe all'indipendenza del potere giudiziario, che rappresenta invece una garanzia costituzionale fondamentale,<ref>{{Cita web|lingua=it|autore=Redazione|url=https://lamagistratura.it/attualita/separazione-delle-carriere-e-nuovo-csm-cosa-prevede-la-riforma/|titolo=Separazione delle carriere e nuovo Csm, cosa prevede la riforma|sito=Associazione Nazionale Magistrati{{ln}}LA MAGISTRATURA|data=2024-10-08|citazione=Una riforma che stravolgendo l’attuale assetto costituzionale e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, ''sottrae spazi di indipendenza alla giurisdizione,'' riducendo le garanzie e i diritti di libertà per i cittadini|accesso=2025-01-20}}</ref> provocandone l'assoggettamento al potere esecutivo. In particolar modo, il [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]] non vigilerebbe più all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci quale soggetto imparziale, ma diverrebbe organo parziale, gerarchicamente posto alle dipendenze del Ministro della Giustizia.
 
Il 16 gennaio 2025, la maggioranza parlamentare e [[Italia Viva]] hanno respinto un ordine del giorno presentato da [[Valentina D'Orso]] che impegnava il Governo ad astenersi da iniziative volte a compromettere l'autonomia del pubblico ministero e a garantire il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria.<ref name="IL Fatto Quotidiano">{{Cita web|lingua=it|url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/01/16/separazione-carriere-governo-indipendenza-pm-m5s/7839360/|titolo=Separazione delle carriere, il governo rifiuta di garantire l'indipendenza dei pm: bocciato l'odg dei 5 stelle. "Hanno gettato la maschera"|sito=Il Fatto Quotidiano|data=2025-01-16|accesso=2025-01-20}}</ref> Nella stessa seduta, è stato approvato un ordine del giorno presentato da [[Enrico Costa (politico)|Enrico Costa]] che impegna il governo a valutare la possibilità di prevedere concorsi separati per l'accesso alla magistratura.<ref name="IL Fatto Quotidiano" /><ref>{{Cita web|lingua=it|autore=TELEVIDEO|url=https://www.rainews.it/articoli/ultimora/giustizia-passa-odg-concorsi-separati--4950522d-c81d-4ca6-8bd9-10d31720e3aa.html|titolo=Giustizia, passa odg concorsi separati|sito=RaiNews|data=2025-01-16|accesso=2025-01-20}}</ref>
 
===== La posizione del Consiglio Nazionale Forense e del CSM =====
Nel 2024 il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, si è espresso in senso contrario al progetto di riforma, affermando che l'introduzione di due distinti concorsi di accesso alla magistratura requirente e giudicante sia il solo modo per pervenire alla separazione delle carriere. Sulla composizione del CSM, invece, si è espresso a favore del sorteggio, ma con un temperamento e a favore dell’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare.<ref>{{cita web|autore=Sara Occhipinti|url=https://www.altalex.com/documents/news/2024/09/18/cnf-due-concorsi-distinti-per-separazione-carriere-giudici-pm|titolo=CNF: due concorsi distinti per la separazione delle carriere di Giudici e PM|data=18 settembre 2024}}</ref>
 
Nel gennaio 2025 il [[Consiglio superiore della magistratura]] si è espresso a larga maggioranza contro il disegno di riforma costituzionale, ritenendo che la separazione delle carriere comprometterebbe l'indipendenza della magistratura.<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://roma.corriere.it/notizie/politica/25_gennaio_19/separazione-delle-carriere-l-unita-dei-magistrati-sullo-sciopero-i-dubbi-tra-i-moderati-45e8a913-6fc7-4e6c-9994-9fad3f06cxlk_amp.shtml|titolo=Separazione delle carriere, l’unità dei magistrati sullo sciopero. I dubbi tra i moderati|sito=Corriere della Sera|data=2025-01-19|accesso=2025-01-20}}</ref>
 
Ciononostante, parte della magistratura ha proposto delle misure alternative alla rigida separazione delle carriere. Tra queste, si annoverano l'obbligo per il pubblico ministero di astenersi dalle udienze nei casi in cui esista un rapporto di conoscenza consolidata con il giudice, nonché la previsione di sanzioni disciplinari per eventuali indebite comunicazioni tra le parti al di fuori dei contesti istituzionali, alla stregua di quanto già avviene nei confronti degli avvocati.<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it/riflessioni-sul-progetto-di-separazione-delle-carriere-e-sulle-nuove-valutazioni-di-professionalita-di-giuseppe-amato/|titolo=Riflessioni sul progetto di separazione delle carriere e sulle nuove valutazioni di professionalità di Giuseppe Amato|sito=Diritto giustizia e costituzione|accesso=2025-01-20}}. Citazione : "E’ evidente come tale proposta di legge costituzionale discenda da un sentimento di profonda sfiducia nella capacità del magistrato di giudicare serenamente quando innanzi a sé si ponga un collega con il quale ha magari condiviso un percorso di studi, una qualsivoglia esperienza di natura professionale o con il medesimo intrattenga rapporti di cordialità e conoscenza. [...]
Infatti, vi è da chiedersi se e quanto sia verosimile che un giudice possa esercitare in maniera così tanto irresponsabile il potere che è a lui costituzionalmente attribuito per il sol fatto che ha condiviso con il pubblico ministero il percorso formativo finalizzato al conseguimento dell’idoneità al concorso in magistratura o se il medesimo possa farsi anche minimante influenzare nella difficile scelta se condannare un cittadino alla reclusione in base ai rapporti più o meno buoni che egli intrattiene con l’organo requirente.</ref>
 
{{sf|Nei Paesi in cui le carriere sono separate la pubblica accusa è sottoposta al controllo del governo.}}
 
===== La posizione dell'Associazione Nazionale Magistrati =====
Nel luglio 2025 il presidente dell'ANM [[Cesare Parodi]] ha dichiarato:<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://lespresso.it/c/politica/2025/7/11/parodi-anm-separazione-carriere-sottoposizione-pm-esecutivo/55539|titolo=Magistratura, Parodi: "Separare le carriere ha sempre portato alla sottoposizione dei pm all’esecutivo"|sito=lespresso.it|accesso=2025-09-23}}</ref>
{{citazione|In tutti i Paesi in cui c’è stata la separazione delle carriere si è verificata, in forme diverse, una sottoposizione del pubblico ministero all’esecutivo. [...] La riforma va accantonata, perché non renderà la giustizia migliore}}
 
===== Iter parlamentare =====
Il 16 gennaio 2025 la Camera dei deputati approva il testo della riforma,<ref>https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/01/22/separazione-delle-carriere-il-testo-approvato-in-sede-di-prima-deliberazione-dalla-camera/</ref> che attende la quarta e ultima lettura al Senato entro la fine dell'anno.<ref>{{Cita web|lingua=it|autore=Redazione Roma|url=https://www.ilsole24ore.com/art/terzo-si-separazione-carriere-cos-e-e-cosa-cambia-la-riforma-giustizia-AHtn2NeC|titolo=Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma|sito=Il Sole 24 ORE|data=2025-09-18|accesso=2025-09-23}}</ref>
 
==Note==
<references />
 
==Bibliografia==
* [[Piero Calamandrei]], ''Elogio dei giudici scritto da un avvocato'', [[Ponte alle Grazie (casa editrice)|Ponte alle Grazie]], Milano, IV ed., 1959 (ora in [[Piero Calamandrei]], ''Elogio dei giudici scritto da un avvocato'', con introduzione di [[Paolo Barile]], [[Ponte alle Grazie (casa editrice)|Ponte alle Grazie]], Milano, II ed., 1999 ISBN 88-7928-468-1)
* [[Romano Canosa]]{{ln}}[[Pietro Federico]], ''La magistratura in Italia dal 1945 ad oggi'', [[Il Mulino]], Bologna, 1972
* [[Paolo Caretti]] e [[Ugo De Siervo]], ''Istituzioni di diritto pubblico'', [[Giappichelli Editore|Giappichelli]], Torino, 1996. ISBN 88-348-6210-4.
* [[Romano Canosa]], ''Storia della magistratura in Italia. Da Piazza Fontana a Mani Pulite'', [[Baldini Castoldi Dalai Editore|Baldini & Castoldi]], Milano, 1996, ISBN 88-808-9075-1
* [[Pietro Saraceno]], ''Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di una analisi sociopolitica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo'', Roma, Ed. dell'Ateneo e Bizzarri, 1979
*[[Vito Marino Caferra]], ''Il magistrato senza qualità'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], 1996. ISBN 9788842051404.
* [[Alessandro Pizzorno]], ''Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari, 1998
* [[Edmondo Bruti Liberati]], [[Livio Pepino]], ''Autogoverno o controllo della magistratura? Il modello italiano di Consiglio superiore'', [[Giangiacomo Feltrinelli Editore|Feltrinelli]], Milano, 1998
* [[Elena Ornella Paciotti|Elena Paciotti]], ''Sui magistrati. La questione della giustizia in Italia'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari, 1999
* [[Giovanni Palombarini]], ''Giudici a sinistra'', [[Edizioni Scientifiche Italiane|ESI]], Napoli, 2000
* [[Gerardo D'Ambrosio]], ''La giustizia ingiusta'', [[RCS MediaGroup|Rizzoli]], Milano, 2005, ISBN 9788817005609
* [[Gian Carlo Caselli]], ''Un magistrato fuori legge'', [[Melampo editore]], Milano, 2005 ISBN 88-89533-34-X
* [[Aljs Vignudelli]], ''Diritto costituzionale'', [[Giappichelli Editore|Giappichelli]], Torino, 2008. ISBN 978-88-348-8713-4
* [[Stefano Livadiotti]], ''Magistrati. L'ultracasta'', [[Bompiani]], Milano, 2009. ISBN 978-88-452-6286-9
* [[Luciano Violante]], ''Magistrati'', [[Giulio Einaudi Editore|Einaudi]], Torino, 2009
* [[Livio Pepino]] (a cura di), ''Giustizia: la parola ai magistrati'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari, 2010
* [[Armando Spataro]], ''Ne valeva la pena'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari, 2010. ISBN 9788842093008
* [[Andrea Camilleri]], [[Giancarlo De Cataldo]], [[Carlo Lucarelli]], ''Giudici'', [[Giulio Einaudi Editore|Einaudi]], Torino, 2011
* [[Gian Carlo Caselli]], ''Assalto alla giustizia'', [[Melampo editore]], Milano, 2011
* [[Giovanni Palombarini]], ''La Costituzione e i diritti{{ln}}Una storia italiana'', [[Edizioni Scientifiche Italiane|ESI]], Napoli, 2011
* [[Sergio Bartole]], ''Il potere giudiziario'', [[Il Mulino]], Bologna, 2012
* [[Giuseppe Di Federico]] (a cura di), ''Ordinamento giudiziario: uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura'', [[Cedam]], Padova, 2012
* [[Livia Pomodoro]], ''Manuale di ordinamento giudiziario'', [[Giappichelli Editore|Giappichelli]], Torino, 2012
* [[Livio Pepino]], ''Forti con i deboli'', [[RCS MediaGroup|Rizzoli]], Milano, 2012. ISBN 978-88-17-06030-1
* [[Gaetano Silvestri]], ''Sovranità popolare e magistratura'', in Costituzionalismo.it, 2003 fasc. 3, pp.&nbsp;13 ss.
*[[Vito Marino Caferra]], ''Il processo al processo. La responsabilità dei magistrati'', [[Cacucci Editore]], 2015. ISBN 9788866114239
* Violini, Lorenza. "Separazione delle carriere e indipendenza della magistratura: riflessioni di diritto comparato." Diritto penale contemporaneo 1 (2011): 50-62.
 
==Voci correlate==
* [[Associazione Nazionale Magistrati]]
* [[Magistrato]]
* [[Consiglio della magistratura militare]]
* [[Giudice]]
* [[Consiglio Superiore della Magistratura]]
* [[Pubblico ministero]]
* [[Costituzione della Repubblica Italiana]]
* [[Legge 13 aprile 1988, n. 117]]
* [[Legge 23 ottobre 1859 n. 3702]]
* [[Magistrato ordinario in tirocinio]]
* [[Magistratura onoraria italiana]]
* [[Ordinamento giudiziario in Italia]]
* [[Procedimenti riguardanti i magistrati italiani]]
* [[Riforma Castelli]]
* [[Riforma Mastella]]
* [[Scuola superiore della magistratura]]
* [[Vittime del Dovere]]
* [[Procedimenti riguardanti i magistrati]]
 
== Altri progetti ==
==Testi normativi di riferimento==
{{interprogetto}}
*[[s:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione della Repubblica italiana]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pace-1_0.pdf|''La responsabilità dei magistrati'', articolo di Alessandro Pace tratto dalla rivista telematica Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 09/02/2012}}
* Sito del [http://www.csm.it Consiglio Superiore della Magistratura]
* {{cita web | 1 = http://espresso.repubblica.it/dettaglio/busta-paga-togata/2068808 | 2 = ''Busta paga togata'' articolo9 su l'"L'Espresso" del 26 febbraio 2009 | accesso = 24 luglio 2012 | dataarchivio = 6 marzo 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20130306043455/http://espresso.repubblica.it/dettaglio/busta-paga-togata/2068808 | urlmorto = sì }}
* Sito dell'[http://www.associazionemagistrati.it Associazione Nazionale Magistrati]
* {{cita web | 1 = http://www.csm.it | 2 = Sito del Consiglio superiore della magistratura | accesso = 24 luglio 2009 | dataarchivio = 31 agosto 2009 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20090831090155/http://www.csm.it/ | urlmorto = sì }}
* Sito di [http://www.magistraturaindipendente.it/mi/ Magistratura indipendente]
* {{cita web|http://www.associazionemagistrati.it|Associazione Nazionale Magistrati}}
* {{cita web|http://www.unicost.eu|Unicost{{ln}}Unità per la Costituzione}}
* {{cita web|http://www.magistraturademocratica.it|MD{{ln}}Magistratura democratica}}
* {{cita web|http://www.movimentoperlagiustizia.it|Movimento per la giustizia e Art. 3}}
* {{cita web|http://www.magistraturaindipendente.it|Magistratura indipendente}}
* {{cita web|http://www.minoriefamiglia.it|AIMMF{{ln}}Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia}}
* {{cita web|http://www.medelnet.org/|Sito di MEDEL{{ln}}Magistrats européens pour la démocratie et les libertés|lingua=fr}}
* {{cita web|https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_FR.asp?|Sito della CEPEJ (Commission européenne pour l'efficacité de la justice/The European Commission for the Efficiency of Justice) presso il Consiglio d'Europa|lingua=fr, en}}
* {{cita web|http://www.governo.it/Presidenza/USRI/magistrature/norme/dlvo511_1946n.pdf|Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ("''Guarentigie della magistratura''")}}
 
{{Giurisdizione in Italia}}
==Note==
<references/>
 
{{Portaleportale|diritto|italia|lavoro}}
 
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[[Categoria:Organi costituzionali italiani]]
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