Wikipedia:Oracolo/Archivio/Febbraio 2007: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m per Errori di Lint: Molteplici tag di formattazione non chiusi |
m per Errori di Lint: Molteplici tag di formattazione non chiusi |
||
Riga 497:
:::Appunto non facciamo confusione... una cosa è un [[reato]] che conduce al carcere, cioè rivendere materiale piratato... un'altra è sacricarlo per sé, compiendo un [[illecito]] con sanzione amministrativa, che se non erro è cosa diversa dal reato, cioè è meno grave e paghi una multa senza andare dentro...(ma [[Glossario_informatico#I|IANAL]]). Prima io intendevo dire questo, ho infarcito la cosa di ''forse'', ''mi pare'', perché non sono un avvocato. E lo ribadisco, non sono un avvocato.
:::<small>Aggiungo solo che le informazioni che vengono messe a disposizione qui, hanno solo lo scopo di accrescere la cultura e la conscenza del lettore, non certo indurlo a commettere illeciti. Tali comportamenti contrari all'ordinamento giuridico vigente ricadono interamente sotto la responsabilità di chi li pone in atto.<small> [[Utente:Elborgo|<span style="color:navy;"> <small>E</small><b>LB</b>orgo</span>]] <small>[[Discussioni_utente:Elborgo|<span style="color:gray;"><b>(sms)</b></span>]] 15:16, 11 feb 2007 (CET)</small></small></small>
::::Neanch'io sono avvocato, ma a quanto ho capito, all'epoca dei fatti la vicenda di Torino costituiva solo illecito amministrativo, mentre oggi, secondo la legge Urbani, esso costituisce vero e proprio reato. --[[Utente:IngFrancesco|Francesco]] <small>(''[[Discussioni_utente:IngFrancesco|Discussione]]'')</small> 16:55, 11 feb 2007 (CET)
Non so se qualcuno legge ancora le vecchie discussioni dell'oracolo, ma ho trovato un [http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1903399 nuovo articolo di punto informatico] che sembra definire meglio l'ambito dell'illecito e del reato. Cito di seguito: {{quote|[...] scaricare opere protette non è reato. È, però, un illecito amministrativo (art. 174-ter della legge sul diritto d'autore - lda) che, comunque, non prevede sanzioni esorbitanti come quelle della notizia commentata. Il penale, anche senza scopi lucrativi, commerciali o imprenditoriali, scatta nel momento in cui si mette in condivisione. È quanto previsto dall'art. 171 (comma 1, lett. a-bis, lda). Ma non si tratta di una fattispecie tra le più gravi. Per giunta, è prevista un'oblazione sui generis che, estinguendo il reato, evita ripercussioni sulla fedina penale.|Sed Lex/ P2P, certe eMulte sono in agguato, punto-informatico.it, 23/2/2007}}
| |||