Codice napoleonico: differenze tra le versioni
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[[File:Maurin - Cambaceres.png|miniatura|verticale|[[Jean-Jacques Régis de Cambacérès]]]]
L'intenzione di realizzare un unico codice civile in cui fossero raccolte tutte le norme che regolavano la vita di ogni cittadino francese ponendo fine alla molteplicità giurisprudenziale e al frantumato [[particolarismo giuridico]], caratteristica dell{{'}}''[[Ancien Régime]]'', e che affondava le proprie radici nell'ormai frusto e farraginoso sistema del [[diritto comune]] avvenne durante la fase più radicale della [[Rivoluzione francese]] e precisamente nell'estate del 1793 all'apice del [[giacobinismo]]. Fu il [[Comitato di salute pubblica]], l'organo governativo rivoluzionario, a incaricare una commissione per redigerne il testo di cui fece parte il giurista e politico [[Jean-Jacques Régis de Cambacérès]]; sarà poi quest'ultimo il vero estensore di questo primo disegno di codice e degli altri due che ne seguiranno gettando le basi per la versione definitiva del 1804.<ref>{{cita|Padoa-Schioppa, 2007|pp. 478}}.</ref>
Il primo progetto presentato nello stesso anno prevedeva un codice suddiviso, come da tradizione [[gaio|gaiana]], in tre libri: diritto delle persone, diritto delle cose, diritto dei contratti e delle obbligazioni. In coerenza con gli ideali rivoluzionari del momento, esso proclamava l'uguaglianza giuridica dei cittadini e dava grande spazio all'autonomia negoziale. Disposizioni importanti erano: l'abolizione della patria potestà e della potestà maritale, la comunione dei beni tra i coniugi, il [[divorzio]] (introdotto in Francia nel 1792) facilitato, il favore verso la [[successione mortis causa]] legittima (ridotta a un decimo la quota disponibile per il testatore), equiparazione tra [[figlio naturale|figli naturali]] e [[figlio legittimo|legittimi]], concezione assoluta della [[Proprietà (diritto)|proprietà]], abolizione della [[patria potestà]] e della [[potestà maritale]]. Il progetto fu inizialmente accolto con favore e molti articoli vennero approvati; ma dopo l'affermazione del Terrore il clima cambiò: il codice venne giudicato troppo complesso e vennero riscontrate delle tracce di antico regime. In novembre l'esame fu interrotto e il progetto fallì.
[[File:Merlin de Douai par Delpech.jpg|miniatura|sinistra|verticale|[[Philippe-Antoine Merlin de Douai]]]]
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[[File:Présentation du Code civil au Conseil d’État.jpg|miniatura|sinistra|Il codice viene presentato al [[Consiglio di Stato (Francia)|Consiglio di Stato]] alla presenza di Napoleone. L'imperatore dette il proprio personale contributo alla revisione del codice soprattutto in tema di diritto di famiglia]]
Storicamente, e
Pertanto la [[patria potestà]], messa in discussione dall'ordinamento rivoluzionario, venne pienamente ripristinata benché fosse stata accolta la precedente consuetudine, presente nelle regioni settentrionali francesi, di prevedere l'emancipazione del figlio che avesse raggiunto la maggiore età.<ref>{{cita|Padoa-Schioppa, 2007|p. 484}}.</ref> L'autorità del padre sul figlio si estendeva fino a prevederne la possibilità di arresto anche se le casistiche che lo rendevano lecito vennero ridotte rispetto agli anni pre-rivoluzionari. Inoltre, il matrimonio dei figli di età inferiore ai 21 e ai 25, rispettivamente per femmine e maschi, doveva essere autorizzato dal padre, mentre un suo formale consiglio era previsto fino al compimento dei trent'anni.<ref name=PadoaSchioppa484-485/>
Il divorzio era già stato introdotto durante la Rivoluzione e il codice napoleonico lo confermò sebbene riducendone le cause ammesse. I beni famigliari erano amministrati dal marito in quanto l'articolo 1224 decretava l'incapacità di agire alla moglie alla stregua del minore o dell'incapace. La disparità tra marito e moglie era evidente anche dalle cause di divorzio, infatti l'articolo 220 decretava che il marito potesse "domandare il divorzio per causa d’[[adulterio]]" mentre l'articolo 230 disponeva che la moglie potesse fare lo stesso solo "
Se durante il periodo rivoluzionario la quota disponibile nel [[testamento]] era stata ridotta, il codice napoleonico fece un passo indietro ritenendo che questo fosse uno strumento per far sì che i figli si comportassero rispettosamente verso il genitore. Pertanto, con l'articolo 913 venne disposto che le liberalità testamentarie fossero estese a metà dei beni del disponente in presenza di un solo figlio, 1/3 nel caso di due figli, 1/4 se con tre o più. I [[figlio naturale|figli naturali]] erano esclusi dalla famiglia mentre l'[[adozione]] era consentita sebbene con sostanziali limitazioni.<ref name=PadoaSchioppa485/>
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Nel corso del tempo diversi giuristi hanno proposto alcune critiche al codice civile di Napoleone evidenziando di come il risultato concreto si differenziasse da quello voluto da coloro che lo avevano proposto. In primo luogo è stata messa in discussione la sua pretesa di essere unica fonte di legge non eterointegrabile valida per tutti gli aspetti della vita dei cittadini, pretesa su cui lo stesso Portalis aveva avanzato alcuni dubbi durante la composizione. A tal proposito, lo storico del diritto [[Paolo Grossi]] arrivò a descriverlo come "un supremo atto di presunzione e, insieme, la messa in opera di un controllo perfezionatissimo", argomentando che "si credette di poter immobilizzare il diritto, che è storia vivente, in un testo cartaceo sia pure di notevole fattura".<ref>{{cita|Grossi, 2007|p. 60}}.</ref> Sempre per Grossi, il codice superò certamente il particolarismo giuridico che affliggeva l'era precedente ma lo sostituì con un "assolutismo giuridico" di cui esso era la massima espressione. Il legislatore statale era divenuto l'unica fonte del diritto escludendo la scienza giuridica e l'opera dei giudici dal processo di creazione dell'ordinamento relegandole ad "un ruolo ancillare del legislatore mentre la loro interpretazione veniva contratta e minimizzata al non ruolo di esegesi, ossia di ripetizione piatta e servile della volontà che il legislatore ha rivelato e raccolto nella legge".<ref>{{cita|Grossi, 2007|p. 61}}.</ref>
Un altro aspetto che ha sollevato perplessità è il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ben dichiarato nel codice e ereditato dalla Rivoluzione. Per la prima volta non più vi erano norme differenziate per i nobili, per il clero o per il popolo, ma un unico ''corpus'' legislativo dedicato alla nuova figura astratta del "cittadino".
== Altri codici napoleonici ==
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