Codice napoleonico: differenze tra le versioni

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* Libro terzo: ''Dei differenti modi d'acquisto della proprietà'' (articoli dal 711 al 2281). Nel «Terzo libro» confluiscono infine la materia successoria (nella quale si statuiscono la completa equiparazione tra maschi e femmine, il rifiuto del [[fedecommesso]] e dei privilegi a favore di qualche figlio, nonché l'inviolabilità della volontà testamentaria), la materia delle [[Obbligazione (diritto)|obbligazioni]] (le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge fra le parti), la materia [[contratto|contrattuale]] (con ampio riconoscimento della volontà contrattuale delle parti, di contratti atipici e di clausole non previste dal legislatore, fatte salve la causa lecita, la certezza dell'oggetto, la capacità contrattuale e l'accordo).
 
=== ProprietàConcetto della proprietà ===
Il codice fa del concetto di [[Proprietà (diritto)|proprietà]], definita all'articolo 89 come «sacra e inviolabile», uno dei suoi cardini tanto che vi dedica gran parte del terzo libro. Riprendendo le teorie giusnaturalistiche, essa è considerata un [[diritto naturale]] e quindi inalienabile. All'articolo 544 la definizione viene estesa chiarendo che la proprietà è «il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto» rigettando in pieno il concetto del [[dominio diviso]] e del [[feudo]] tipici del [[diritto medievale]]; tuttavia lo stesso articolo pone una attenuazione alla proprietà chiarendo che tale diritto è vincolato a che «non se ne faccia un uso proibito dalle legge o dai regolamenti» consentendo così anche l'[[espropriazione per pubblica utilità]]. L'importanza data alla proprietà si spinge a tal punto che ne diventa una caratteristica quasi imprescindibile della figura del cittadino a cui il diritto di voto è concesso solo nel caso che possa vantare un certo patrimonio.<ref name=Padoa-Schioppa.484>{{cita|Padoa-Schioppa, 2007|p. 484}}.</ref>