Governo della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni
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Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "[[Mozione di fiducia (ordinamento italiano)|mozione di fiducia]]"), gli accordano o meno la fiducia.
Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento o fino al termine della legislatura.
Un governo entra in carica solo provvisoriamente con il giuramento: l'investitura del governo diventa definitiva soltanto con il voto di fiducia di entrambe le camere. Nel caso di mancata approvazione delle Camere ad un nuovo governo, e se il presidente della Repubblica, vista la situazione, scioglie il Parlamento, il governo che non ha avuto l'investitura, ma ha giurato, rimane in carica per la normale amministrazione, e può anche durare più di un mese, se la crisi si prolunga anche dopo l'esito delle nuove elezioni.
La Costituzione non prevede il potere di revoca del governo da parte del
=== Crisi di governo e dimissioni ===
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