Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni
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Per il ''ius civile'', il ''dominium ex iure Quiritium'' poteva essere trasferito o mediante uno degli atti formali previsti per lo scopo (''[[mancipatio]]'' o ''[[in iure cessio]]'') se la ''res'' da trasferire era una ''[[res mancipi]]'', ovvero tramite semplice consegna (''[[traditio]]'') della cosa se si fosse trattato di ''[[res nec mancipi]]''. Qualora il trasferimento di una ''[[res mancipi]]'' non fosse avvenuto tramite l'atto formale richiesto, si creava una situazione ambigua per cui l'alienante rimaneva ''dominus ex iure Quiritium'', mentre l'alienatario non riceveva tutela dal ''[[ius civile]]'' pur avendo acquistato la ''res''.
Per ovviare a questi problemi alla fine dell'età repubblicana un [[pretore (storia romana)|pretore]] di nome [[Publicio]] concesse a chi si fosse trovato in tale situazione un'[[actio in rem]] (''[[actio Publiciana]]'') con cui l'alienatario avrebbe potuto reclamare la cosa acquistata da chiunque lo avesse privato del possesso. Parimenti concesse una ''[[exceptio]] rei venditae ac traditae'' per tutelarlo qualora il ''dominus'' (rimasto tale secondo il ''[[ius civile]]'', ma non più [[proprietario]] nella sostanza) avesse rivendicato il bene.
Si creò dunque un sistema doppio di proprietà che vedeva da un lato il ''dominum ex iure Quiritium'' (tutelato [[ex iure civili]]), e dall'altro la proprietà tutelata dal ''[[ius honorarium]]'' e tecnicamente definita ''[[in bonis habere]]''. Di tale situazione scrive il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: «''Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere''» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del ''dominium'', tale che è possibile che qualcuno sia ''dominus ex iure Quiritium'' e un altro abbia ''in bonis'').
Divenuta ormai un orpello storico al tempo di [[Giustiniano]], l'espressione tecnica ''Dominium ex iure Quiritium'' venne formalmente cancellata da una costituzione dell'imperatore che proclamò l'unicità del diritto di proprietà.
==Bibliografia==
* {{cita libro|autore=Andrea Lovato|autore2=Salvatore Puliatti|autore3=Laura Solidoro Maruotti|titolo=Diritto privato romano|editore= G. Giappichelli Editore|città = Torino|anno=2014|ISBN =9788834848494|cid=Lovato, 2014}}
==Voci correlate==
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