Pubblicità giuridica: differenze tra le versioni
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== Pubblicità-notizia ==
La ''pubblicità-notizia'' (detta anche ''pubblicità notificativa'') si limita a dare notizia di determinati fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici o ne determini l'[[Invalidità (diritto civile)|invalidità]]. Essa, dunque, non costituisce un [[onere]] ma, semmai, un [[dovere]], con l'eventuale applicazione di una [[sanzione]] in caso d'inosservanza dell'obbligo.
Sono esempi di pubblicità-notizia nell'ordinamento italiano:
*l'iscrizione degli imprenditori nella sezione speciale del [[registro delle imprese]] (art. 8, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);<ref>Tuttavia, per gli [[imprenditore agricolo|imprenditori agricoli]], i [[coltivatore diretto|coltivatori diretti]] e le [[società semplice|società semplici]] esercenti attività agricola, l'iscrizione nella sezione speciale ha natura dichiarativa (art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)</ref>
*la [[pubblicazione di matrimonio]] (art. 93 [[Codice civile italiano|c.c.]]);
*l'annotazione a margine dell'atto di nascita della sentenza di [[Interdizione (diritto)|interdizione]] (art. 423 c.c.);
*la trascrizione dell'atto di vendita di autoveicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico (art. 93/1° Codice della Strada);
*la [[Trascrizione (diritto)|trascrizione]] nei registri immobiliari delle [[accettazione dell'eredità|accettazioni di eredità]] e degli acquisti di [[legato (diritto)|legato]] (art. 2648 c.c.).
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