Ditta: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+note
Riga 1:
{{F|diritto commerciale|data=ottobre 2010}}
{{L|diritto|agosto 2014}}
{{S|diritto commerciale}}
 
La '''ditta''' è il [[Nome (diritto)|nome]] [[commercio|commerciale]] dell'[[imprenditore]] e lo individua come soggetto di [[diritto]] nell'esercizio di un'attività d'[[impresa]].<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 69}}.</ref>
 
== In Italia ==
Line 11 ⟶ 9:
La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di ''verità'' e ''novità''.
 
Il concetto di ''verità'' varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 70}}.</ref>:
 
* ''la ditta originaria'' è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il [[cognome]] di quest'ultimo;
Line 25 ⟶ 23:
 
===Circolazione===
La ditta è trasferibile, ma, secondo la previsione dell'art. 2565 c.c., solo insieme all'azienda.<ref>{{cita|Campobasso, 2017|p. 71}}.</ref>
 
==Note==