Processo (diritto): differenze tra le versioni

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=== Le parti ===
{{Vedi anche|Attore (diritto)|Convenuto|Parte (diritto)}}
Il porre in essere un'[[azione legale]] consente alle [[parte (diritto)|parti]] di provocare l'esercizio della [[giurisdizione]] da parte degli organi statali competenti e l'instaurazione del processo; la parte che lo esercita (attraverso un atto introduttivo, la ''[[domanda giudiziale]]'')<ref>Nel processo civile italiano la domanda giudiziale ha, secondo i casi, la forma di ''[[atto di citazione]]'' o di ''[[ricorso (processoordinamento civile italiano)|ricorso]]'', mentre in quello amministrativo ha solo quest'ultima forma</ref> - nel sistema giuridico italiano - è detta ''[[attore (diritto)|attore]]'', mentre ''[[convenuto]]'' è la parte con la quale, a seguito dell'esercizio dell'azione, viene costituito il rapporto (a prescindere dalla sua volontà, tant'è che la sua mancata costituzione in giudizio non impedisce la celebrazione del processo ma determina solo la particolare condizione detta ''[[contumacia]]'').
 
=== Il rapporto processuale ===