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{{Vedi anche|Concorso di reati}}
 
Con l'espressione '''concorso di reati''' si riferisce all'ipotesi in cui un unico soggetto è al contempo responsabile di più [[reato|reati]]. In Italia il fenomeno è disciplinato dagli articoli 71 e seguenti del [[codice penale italiano|codice penale]], nei quali si distingue tra ''concorso materiale'' di reati e ''concorso formale'' di reati.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 237-238}}.</ref>
 
Secondo l'ordinamento italiano si ha concorso materiale nell'ipotesi che uno stesso soggetto con ''più azioni od omissioni'' commette una pluralità di reati (ad esempio quando tizio con diversi colpi di pistola uccide più persone). Tale comportamento si punisce adottando il [[cumulo materiale]] delle [[pena|pene]], rispondente al principio ''[[tot crimina tot poenae]]'' secondo cui il [[reo]] risponderà della somma delle pene previste per i singoli reati; tale asprezza di trattamento è però temperata dalla previsione di alcuni limiti, la pena non può superare i 30 anni se si tratta di reclusione, i 5 anni se si tratta di arresto e comunque il quintuplo della pena più grave.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 237-238}}.</ref> Si ha concorso formale (o ideale) di reati quando un medesimo soggetto con una sola azione od omissione commette più reati (ad esempio quando Caio ingiuria una platea). Come pena si applica il [[cumulo giuridico]] secondo cui va applicata la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|p. 238}}.</ref>
 
==== Concorso di persone nel reato ====