Bracconaggio

caccia e nella pesca svolte in violazione delle normative vigenti
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Il bracconaggio consiste nella caccia e nella pesca svolte in violazione delle normative vigenti.

Lacci raccolti e distrutti dalle guardie del WWF dell'Oasi di Monte Arcosu, usati per la cattura del Cinghiale sardo e del Cervo sardo

Storia

Nell'antichità la selvaggina era considerata res nullius, cioè di proprietà di nessuno.

Con la nascita della proprietà privata tribale e con il sopraggiungere del medioevo, la selvaggina divenne un esclusivo patrimonio dei feudatari, dei regnanti e dei loro ospiti. Ciò privò il popolo di una delle fonti alimentari, dando vita al bracconaggio. Si suppone che i primi ad istituire il sistema delle riserve di caccia siano stati i Franchi, il cui scopo era sia di riservarsi tutta la selvaggina, sia come simbolo del prestigio e della predominanza nei loro possedimenti. Il bracconaggio venne quindi inserito nei codici penali dei regnanti e dei feudatari come furto verso la loro proprietà. Con l'avvento delle leggi moderne sulla caccia negli anni 90' la selvaggina ha acquisito lo status di patrimonio indisponibile dello Stato. Essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile, solo chi esercita la caccia con regolare licenza di porto di fucile, nel rispetto delle norme di legge (Legge quadro n.157/92 [1] e leggi regionali in materia venatoria) e dei rispettivi regolamenti provinciali (della provincia in cui si esercita l'attività venatoria) può prelevare, mediante l'abbattimento o cattura, con i mezzi, nei luoghi e nei tempi indicati dalla legge, i capi di fauna selvatica cacciabile nel numero consentito e ne diventa legittimo proprietario. Qualsiasi altra forma di abbattimento o cattura di fauna selvatica è considerata bracconaggio e pertanto perseguibile penalmente. Secondo la recente giurisprudenza, chi è colto nell'apprensione di fauna selvatica, privo di regolare licenza di caccia è passibile, oltre che delle violazioni specifiche previste dalle vigenti normative, anche del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 624 - 625 c.p.[1]

Caratteristiche

Oggi nel bracconaggio, rientrano una miriade di atti, direttamente connessi all'abbattimento, cattura o detenzione di animali selvatici, in violazione alle norme vigenti, ne sono solo un esempio:

  • La caccia e la pesca all'interno di aree protette
  • la caccia e la pesca fuori dagli orari e dai periodi prestabiliti
  • la caccia e la pesca fatta senza l'apposita licenza
  • la caccia su terreni privati recintati o chiusi con muri
  • la caccia di animali di proprietà o per i quali qualcun altro ha legalmente il diritto esclusivo di caccia
  • la caccia fatta usando tecniche illegali (uso di lacci; tagliole; armi non previste dalla legge quadro o capaci di esplodere più cartucce rispetto a quanto la stessa norma prevede; richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; sparando da automobili, natanti etc.)
  • la caccia di animali che appartengono a specie protette, così come stabilito dalla legge quadro in materia o dal calendario venatorio vigente nella rispettiva regione di competenza, altresì sono specie particolarmente protette o protette, tutte le altre specie oggetto di tutela da parte di direttive comunitarie, convenzioni internazionali o con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché dichiarate in via d'estinzione.
  • l'uccellagione nonché la cattura e la detenzione di fauna selvatica oggetto di apprensione illecita
  • la pesca effettuata usando tecniche illegali (esplosivi, corrente elettrica, veleni, pesca con autorespiratori, raccolta dei datteri di mare, ecc.)
  • la cattura di pesci al di sotto le misure minime
  • la pesca di una quantità di pesci superiore al massimo giornaliero consentito.

Antibracconaggio

In Italia, sul fronte della lotta al bracconaggio, sotto le sue più disparate e varie forme, da Nord, Sud e Isole, risultano impegnate numerose associazioni agricole, venatorie ma soprattutto di protezione ambientale, che tramite propri volontari o guardie giurate venatorie volontarie, attuano azioni e campagne di contrasto al fenomeno. Istituzionalmente, gli organi di polizia sono tutti competenti in ordine ai reati di bracconaggio, tuttavia sono particolarmente impegnati e con competenze specifiche, la Polizia provinciale, il Corpo Forestale dello Stato e i corpi forestali regionali e delle province autonome.


Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

  1. ^ Corte di Cassazione Penale Sez. IV, 11.08.2004 (ud. 24.05.2004), sentenza n. 34352