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{{Localismo|Diritto|ottobre 2024}}
{{S|diritto civile}}
 
La '''buona fede''' (dal [[lingua latina|latino]] ''bona fides'') costituisce un generico dovere che permea l'intera legislazione civilistica italiana, con particolare riferimento all'ambito contrattualistico. In prima approssimazione, essa comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta:, cioèossia senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. LaSuo buonacontrario fedeè implica quindi l'assenza dellala [[consapevolezzamalafede]] del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole.
 
Il principio di buona fede è un [[topos]] ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, persecondo cuiil quale i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della [[sanzione]], ma anche sulla correttezza. La buona fede dunque corrisponde all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo [[comportamento]] possa essere lesivo.
 
==Nel diritto italiano==
Il contrario di buona fede è [[malafede]].
La dottrina italiana pone launa netta distinzione tra due categorie autonome di buona fede: una in senso soggettivo; l'altra in senso oggettivo.
 
===Buona fede in senso soggettivo===
==La buona fede in ambito [[contrattualistica|contrattualistico]] italiano==
La buona fede ''soggettiva'' o in senso soggettivo è l'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato. Essa compare nel codice civile italiano come requisito della regola "possesso vale titolo" (art. 1153 c.c.) e conseguentemente viene definita dal fondamentale art. 1147 c.c. con riferimento al solo possesso, ma tale definizione è pienamente valevole anche per ogni altra circostanza giuridica:
{{Citazione|È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.|Articolo 1147 del [[Codice civile italiano]]}}
La buona fede implica quindi l'assenza della [[consapevolezza]] del danno che eventualmente si stia procurando ad altri o del fatto che si stia contravvenendo o aggirando delle norme. Tale articolo, inoltre, fornisce anche alcune basilari nozioni di contorno:
 
#generica presunzione di buona fede, salva diversa disposizione normativa;
La dottrina pone la distinzione tra due categorie autonome di buona fede:
#la suddetta presunzione non cade per sopravvenuta conoscenza della lesione del diritto altrui ("mala fides superveniens non nocet");
* buona fede ''soggettiva'': ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato;
#assenza di buona fede nel caso di colpa grave (quindi anche qualora non via sia consapevolezza della lesione del diritto altrui).
* buona fede ''oggettiva'' (o ''correttezza''): è il generale dovere di reciproca correttezza nei rapporti tra i soggetti.
 
===Buona fede in senso oggettivo===
La prima è richiesta anzitutto come requisito della regola possesso vale titolo. Il fondamentale art. 1147 c.c. fornisce una definizione di possesso in buona fede (riportata poco sopra) oltre ad elencare alcune basilari nozioni di contorno.
*La buona fede ''oggettiva'' (o ''correttezza''):in senso oggettivo è il generale dovere di reciproca correttezza nei rapporti tra i soggetti giuridici. Essa è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:
#nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno (c.d. "prenegoziale") causato alla controparte;
#durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
#nell'[[interpretazione del contratto]] (art.1366).;
#nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.);.
 
Ai sensi dell'art. 1324 c.c., inoltre, queste previsioni si applicano anche a tutti i negozi unilaterali a contenuto patrimoniale tra vivi, salva specifica previsione normativa.
La buona fede oggettiva, invece, è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:
 
La vaghezza che caratterizza tali prescrizioni alla buona fede ha dato ampio spazio al lavoro dottrinale e giurisprudenziale per un loro più concreto inquadramento. Secondo l'opinione maggioritaria, la buona fede oggettiva si sostanzierebbe in due principali doveri: quello alla lealtà e quello alla salvaguardia. Il primo impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ossia di comportarsi in ciascuna delle fasi della vita del contratto attribuendo alle reciproche dichiarazioni o contegni il loro significato sociale tipico e, conseguentemente, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte. Il secondo impone invece ai contraenti uno sforzo - entro la normale esigibilità e non tale da imporre un rilevante sacrificio - volto alla tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso il regolamento contrattuale, a prescindere da un'obbligazione giuridica in tal senso: in altre parole esso mira alla conservazione dell'utilità del contratto non solo per sé ma anche per la controparte. Tale ultimo dovere di salvaguardia si distingue dal concetto di diligenza, in quanto il secondoquest'ultimo investe la disciplina dell'adempimento dell'obbligazione ed è più forte del primo: esso infatti richiede al debitore un adeguato utilizzo delle proprie energie e dei propri mezzi per ottenereprocurare al creditore l'esatto adempimento, ovviamente entro la ragionevolezza del sacrificio richiesto, (oltre la quale verrebbero ad evidenziarsi gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente estensioneestinzione dell'obbligazione). AiCome sensivisto, dell'art.invece, 1324il c.c.,principio questedi previsionisalvaguardia siattiene applicanoad ancheun agenerale tuttiprincipio idi negozisolidarietà unilateralicontrattuale fra le parti, a contenutoprescindere patrimonialedalla trasussistenza vivi,di salvaspecifiche specificaobbligazioni che impongano il perseguimento di un previsionecerto normativarisultato.
#nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte;
 
#durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
===Buona fede e ordine pubblico===
#nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.);
Il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole deve essere considerato come una delle regole fondamentali, poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici apprestati dall'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, in cui si sostanzia l'ordine pubblico italiano<ref>Cass. 1 ottobre 1982 n. 5026, in Giust. civ., cit., 2556; Cass. 19 maggio 1995 n. 5548, in Fam. e dir., 1995, 561; Cass. 14 marzo 1996 n. 2138, in Giur. it., 1997, I, 1, c. 126 ss.; Cass. 29 aprile 1999 n. 4311, in Giust. civ., 1999, I, 1968; Cass. 22 ottobre 1999 n. 11863, in Dir. eccl., 2000, II, 235; Cass. 16 maggio 2000 n. 6308, in Fam. e dir., 2001, 65. V. anche M. Franzoni, ''Dell'annullabilità del contratto'', in Il Codice civile. Commentario Schlesinger, Milano, 1997, 155.</ref>.
#nell'[[interpretazione del contratto]] (art.1366).
 
Tuttora è discusso in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile, ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. IntesaPer comela clausolaseconda generale di buona fedesoluzione, chenel intercorrenostro inordinamento tuttal'obbligo ladi [[Codicebuona civilefede italiano|disciplinaandrebbe codicistica]],a esplicacadere innell'ambito [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dalldell'articolo 2 dellaordine Costituzionepubblico.
In ogni caso, intesa come clausola generale di comportamento, è indubbio che essa esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dall'art. 2.2 Cost., il quale, sotto la vigenza dell'attuale Costituzione, non può non permeare l'intero ordinamento italiano.
 
== Note ==
La vaghezza che caratterizza tali prescrizioni alla buona fede ha dato ampio spazio al lavoro dottrinale e giurisprudenziale per un loro più concreto inquadramento. Secondo l'opinione maggioritaria, la buona fede oggettiva si sostanzierebbe in due principali doveri: quello alla lealtà e quello alla salvaguardia. Il primo impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ossia di comportarsi in ciascuna delle fasi della vita del contratto attribuendo alle reciproche dichiarazioni o contegni il loro significato sociale tipico e, conseguentemente, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte. Il secondo impone invece ai contraenti uno sforzo - entro la normale esigibilità e non tale da imporre un rilevante sacrificio - volto alla tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso il regolamento contrattuale, a prescindere da un'obbligazione giuridica in tal senso. Tale dovere di salvaguardia si distingue dal concetto di diligenza in quanto il secondo investe la disciplina dell'adempimento dell'obbligazione ed è più forte del primo: esso infatti richiede al debitore un adeguato utilizzo delle proprie energie e dei propri mezzi per ottenere l'esatto adempimento, ovviamente entro la ragionevolezza del sacrificio richiesto, oltre la quale verrebbero ad evidenziarsi gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente estensione dell'obbligazione. Ai sensi dell'art. 1324 c.c., queste previsioni si applicano anche a tutti i negozi unilaterali a contenuto patrimoniale tra vivi, salva specifica previsione normativa.
<references/>
== Bibliografia ==
 
* Sacco, Rodolfo, ''La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato,'' Torino, Giappichelli, 1949. https://core.ac.uk/download/pdf/212098213.pdf
Tuttora è discusso in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile, ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. Intesa come clausola generale di buona fede, che intercorre in tutta la [[Codice civile italiano|disciplina codicistica]], esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dall'articolo 2 della Costituzione.
* Breccia, Umberto. ''Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio,'' Milano, Giuffrè, 1968.
*Sacco, Rodolfo, ''Cos'e la buona fede oggettiva?,'' Milano, Giuffre, 1987.
* Nanni, Luca, ''La buona fede contrattuale,'' Padova, CEDAM, 1988.
* Fenu, Giovanni Maria, ''L' integrazione del contratto Roma'', 2007. http://id.sbn.it/bid/RML0167053
* Navarro, Pierluigi, ''Definizione giuridica e funzione economica della buona fede contrattuale nell'ordinamento italiano,'' Roma 2010.
* Piraino, Fabrizio, ''La buona fede in senso oggettivo,'' Torino, Giappichelli, 2015.
 
== Voci correlate ==
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==Collegamenti esterni==
* {{Collegamenti esterni}}
*{{cita web |1=http://www.leggeonline.info/codicecivile/art1147.php |2=L'articolo 1147 del Codice Civile su ''Leggeonline'' |urlmorto=sì |accesso=7 febbraio 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20081121015438/http://www.leggeonline.info/codicecivile/art1147.php |dataarchivio=21 novembre 2008 }}
 
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