Buona fede: differenze tra le versioni
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{{Localismo|Diritto|ottobre 2024}}
La '''buona fede''' (dal [[lingua latina|latino]] ''bona fides'') costituisce un generico dovere che permea l'intera legislazione civilistica italiana, con particolare riferimento all'ambito contrattualistico. In prima approssimazione, essa comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta, ossia senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. Suo contrario è la [[malafede]].
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In ogni caso, intesa come clausola generale di comportamento, è indubbio che essa esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dall'art. 2.2 Cost., il quale, sotto la vigenza dell'attuale Costituzione, non può non permeare l'intero ordinamento italiano.
== Note ==
<references/>
== Bibliografia ==
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* Fenu, Giovanni Maria, ''L' integrazione del contratto Roma'', 2007. http://id.sbn.it/bid/RML0167053
* Navarro, Pierluigi, ''Definizione giuridica e funzione economica della buona fede contrattuale nell'ordinamento italiano,'' Roma 2010.
* Piraino, Fabrizio, ''La buona fede in senso oggettivo,'' Torino, Giappichelli, 2015.
== Voci correlate ==
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