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{{Localismo|Diritto|ottobre 2024}}
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La '''buona fede''' (dal [[lingua latina|latino]] ''bona fides'') costituisce un generico dovere che permea l'intera legislazione civilistica italiana, con particolare riferimento all'ambito contrattualistico. In prima approssimazione, essa comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta, ossia senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. Suo contrario è la [[malafede]].
La '''buona fede''' è un comportamento che presume la volontà di agire in maniera corretta, ossia non lesiva in alcun modo nei confronti di un altro soggetto.
 
Il principio di buona fede è un [[topos]] ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, persecondo cuiil quale i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della [[sanzione]], ma anche sulla correttezza.
 
==Nel diritto italiano==
La buona fede dunque corrisponde all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
La dottrina italiana pone una netta distinzione tra due categorie autonome di buona fede: una in senso soggettivo; l'altra in senso oggettivo.
 
===Buona fede in senso soggettivo===
==La buona fede in ambito [[contrattualistica|contrattualistico]] italiano==
La buona fede ''soggettiva'' o in senso soggettivo è l'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato. Essa compare nel codice civile italiano come requisito della regola "possesso vale titolo" (art. 1153 c.c.) e conseguentemente viene definita dal fondamentale art. 1147 c.c. con riferimento al solo possesso, ma tale definizione è pienamente valevole anche per ogni altra circostanza giuridica:
{{quoteCitazione|ÉÈ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.|Articolo 1147 del [[Codice Civilecivile Italianoitaliano]]}}
La buona fede implica quindi l'assenza della [[consapevolezza]] del danno che eventualmente si stia procurando ad altri o del fatto che si stia contravvenendo o aggirando delle norme. Tale articolo, inoltre, fornisce anche alcune basilari nozioni di contorno:
 
#generica presunzione di buona fede, salva diversa disposizione normativa;
Secondo il diritto civile [[italia]]no la buona fede è richiesta sia nello svolgimento delle trattative, sia nella formazione del [[contratto]], sia nell'interpretazione del contratto, sia nell'esecuzione del contratto. Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte.
#la suddetta presunzione non cade per sopravvenuta conoscenza della lesione del diritto altrui ("mala fides superveniens non nocet");
#assenza di buona fede nel caso di colpa grave (quindi anche qualora non via sia consapevolezza della lesione del diritto altrui).
 
===Buona fede in senso oggettivo===
La disciplina pone la distinzione tra due categorie di buona fede:
La buona fede ''oggettiva'' o in senso oggettivo è il dovere di reciproca correttezza nei rapporti tra soggetti giuridici. Essa è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:
* buona fede ''soggettiva'': ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (art. 1147 Possesso di buona fede)
Secondo il diritto civile [[italia]]no la buona fede è richiesta sia nello svolgimento delle#nelle trattative, sia nella formazione del [[contratto]], sia nell'interpretazione del contratto, sia nell'esecuzione del(art. contratto1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno (c.d. "prenegoziale") causato alla controparte.;
* buona fede ''oggettiva'' (o ''correttezza''): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Essa impone di considerare interessi che non sono oggetto di una tutela specifica e impone la lealtà del comportamento nell'esecuzione della prestazione (la ritroviamo nel codice anche nell'articolo 1337).
#durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
#nell'[[interpretazione del contratto]] (art.1366);
#nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
 
Ai sensi dell'art. 1324 c.c., inoltre, queste previsioni si applicano anche a tutti i negozi unilaterali a contenuto patrimoniale tra vivi, salva specifica previsione normativa.
 
La vaghezza che caratterizza tali prescrizioni alla buona fede ha dato ampio spazio al lavoro dottrinale e giurisprudenziale per un loro più concreto inquadramento. Secondo l'opinione maggioritaria, la buona fede oggettiva si sostanzierebbe in due principali doveri: quello alla lealtà e quello alla salvaguardia. Il primo impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ossia di comportarsi in ciascuna delle fasi della vita del contratto attribuendo alle reciproche dichiarazioni o contegni il loro significato sociale tipico e, conseguentemente, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte. Il secondo impone invece ai contraenti uno sforzo - entro la normale esigibilità e non tale da imporre un rilevante sacrificio - volto alla tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso il regolamento contrattuale, a prescindere da un'obbligazione giuridica in tal senso: in altre parole esso mira alla conservazione dell'utilità del contratto non solo per sé ma anche per la controparte. Tale ultimo dovere di salvaguardia si distingue dal concetto di diligenza, in quanto quest'ultimo investe la disciplina dell'adempimento dell'obbligazione ed è più forte del primo: esso infatti richiede al debitore un adeguato utilizzo delle proprie energie e dei propri mezzi per procurare al creditore l'esatto adempimento, ovviamente entro la ragionevolezza del sacrificio richiesto (oltre la quale verrebbero ad evidenziarsi gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente estinzione dell'obbligazione). Come visto, invece, il principio di salvaguardia attiene ad un generale principio di solidarietà contrattuale fra le parti, a prescindere dalla sussistenza di specifiche obbligazioni che impongano il perseguimento di un certo risultato.
 
===Buona fede e ordine pubblico===
Il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole deve essere considerato come una delle regole fondamentali, poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici apprestati dall'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, in cui si sostanzia l'ordine pubblico italiano<ref>Cass. 1 ottobre 1982 n. 5026, in Giust. civ., cit., 2556; Cass. 19 maggio 1995 n. 5548, in Fam. e dir., 1995, 561; Cass. 14 marzo 1996 n. 2138, in Giur. it., 1997, I, 1, c. 126 ss.; Cass. 29 aprile 1999 n. 4311, in Giust. civ., 1999, I, 1968; Cass. 22 ottobre 1999 n. 11863, in Dir. eccl., 2000, II, 235; Cass. 16 maggio 2000 n. 6308, in Fam. e dir., 2001, 65. V. anche M. Franzoni, ''Dell'annullabilità del contratto'', in Il Codice civile. Commentario Schlesinger, Milano, 1997, 155.</ref>.
 
Tuttora è discusso in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. Per la seconda soluzione, nel nostro ordinamento l'obbligo di buona fede andrebbe a cadere nell'ambito dell'ordine pubblico.
In ogni caso, intesa come clausola generale di comportamento, è indubbio che essa esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dall'art. 2.2 Cost., il quale, sotto la vigenza dell'attuale Costituzione, non può non permeare l'intero ordinamento italiano.
 
== Note ==
<references/>
== Bibliografia ==
 
* Sacco, Rodolfo, ''La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato,'' Torino, Giappichelli, 1949. https://core.ac.uk/download/pdf/212098213.pdf
* Breccia, Umberto. ''Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio,'' Milano, Giuffrè, 1968.
*Sacco, Rodolfo, ''Cos'e la buona fede oggettiva?,'' Milano, Giuffre, 1987.
* Nanni, Luca, ''La buona fede contrattuale,'' Padova, CEDAM, 1988.
* Fenu, Giovanni Maria, ''L' integrazione del contratto Roma'', 2007. http://id.sbn.it/bid/RML0167053
* Navarro, Pierluigi, ''Definizione giuridica e funzione economica della buona fede contrattuale nell'ordinamento italiano,'' Roma 2010.
* Piraino, Fabrizio, ''La buona fede in senso oggettivo,'' Torino, Giappichelli, 2015.
 
== Voci correlate ==
*[[Clausola generale]]
*[[Malafede]]
 
==Altri progetti==
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==Collegamenti esterni==
* {{Collegamenti esterni}}
*[http://www.leggeonline.info/codicecivile/art1147.php L'articolo 1147 del Codice Civile su ''Leggeonline'']
*{{cita web |1=http://www.leggeonline.info/codicecivile/art1147.php |2=L'articolo 1147 del Codice Civile su ''Leggeonline'' |urlmorto=sì |accesso=7 febbraio 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20081121015438/http://www.leggeonline.info/codicecivile/art1147.php |dataarchivio=21 novembre 2008 }}
 
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