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La '''buona fede''' (dal [[lingua latina|latino]] ''bona fides'') costituisce un generico dovere che permea l'intera legislazione civilistica italiana, con particolare riferimento all'ambito contrattualistico. In prima approssimazione, essa comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta, ossia senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. Suo contrario è la [[malafede]].
 
Il principio di buona fede è un [[topos]] ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, secondo il quale i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della [[sanzione]], ma anche sulla correttezza.
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===Buona fede e ordine pubblico===
Il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole deve essere considerato come una delle regole fondamentali, poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici apprestati dall'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, in cui si sostanzia l'ordine pubblico italiano<ref>Cass. 1 ottobre 1982 n. 5026, in Giust. civ., cit., 2556; Cass. 19 maggio 1995 n. 5548, in Fam. e dir., 1995, 561; Cass. 14 marzo 1996 n. 2138, in Giur. it., 1997, I, 1, c. 126 ss.; Cass. 29 aprile 1999 n. 4311, in Giust. civ., 1999, I, 1968; Cass. 22 ottobre 1999 n. 11863, in Dir. eccl., 2000, II, 235; Cass. 16 maggio 2000 n. 6308, in Fam. e dir., 2001, 65. V. anche M. Franzoni, ''Dell'annullabilità del contratto'', in Il Codice civile. Commentario Schlesinger, Milano, 1997, 155.</ref>.
 
Tuttora è discusso in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. Per la seconda soluzione, nel nostro ordinamento l'obbligo di buona fede andrebbe a cadere nell'ambito dell'ordine pubblico.
In ogni caso, intesa come clausola generale di comportamento, è indubbio che essa esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dall'art. 2.2 Cost., il quale, sotto la vigenza dell'attuale Costituzione, non può non permeare l'intero ordinamento italiano.
 
== Note ==
<references/>
== Bibliografia ==
 
* Sacco, Rodolfo, ''La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato,'' Torino, Giappichelli, 1949. https://core.ac.uk/download/pdf/212098213.pdf
* Breccia, Umberto. ''Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio,'' Milano, Giuffrè, 1968.
*Sacco, Rodolfo, ''Cos'e la buona fede oggettiva?,'' Milano, Giuffre, 1987.
* Nanni, Luca, ''La buona fede contrattuale,'' Padova, CEDAM, 1988.
* Fenu, Giovanni Maria, ''L' integrazione del contratto Roma'', 2007. http://id.sbn.it/bid/RML0167053
* Navarro, Pierluigi, ''Definizione giuridica e funzione economica della buona fede contrattuale nell'ordinamento italiano,'' Roma 2010.
* Piraino, Fabrizio, ''La buona fede in senso oggettivo,'' Torino, Giappichelli, 2015.
 
== Voci correlate ==
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==Collegamenti esterni==
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*{{cita web |1=http://www.leggeonline.info/codicecivile/art1147.php |2=L'articolo 1147 del Codice Civile su ''Leggeonline'' |urlmorto=sì |accesso=7 febbraio 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20081121015438/http://www.leggeonline.info/codicecivile/art1147.php |dataarchivio=21 novembre 2008 }}
 
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