Controlimiti: differenze tra le versioni

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I '''controlimiti''', secondo la [[dottrina giuridica]], sono rafforzamento della capacità di una [[Costituzione]] (già di per sé rigida)<ref>Oren Ben-Dor, ''Constitutional Limits and the Public Sphere'', 1841131113, 9781841131115 Hart Publishing 2000.</ref> di resistere a modificazioni; essi sono di origine essenzialmente giurisprudenziale, affidati al controllo del giudice delle leggi<ref>Diemut Majer, Margarete Hunziker, ''Verfassungsstrukturen, Freiheits- und Gleichheitsrechte in Europa seit 1789: Eine Sammlung ausgewahlter Verfassungstexte'', 3866443145, 978-3-86644-314-3 Universitätsverlag Karlsruhe 2009.</ref>.
{{O|diritto|gennaio 2012}}
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== Ambito ==
Il ruolo di premazia ricoperto dalle [[Fonte_del_diritto#Fonti_internazionali|fonti del diritto comunitario]] anche nei confronti della Costituzione stessa ha indotto [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|l'organo di controllo costituzionale]] ad elaborare la teoria dei '''controlimiti''', volta a risolvere le antinomie tra i più fondamentali ed inalienabili diritti dell'ordinamento interno e le [[Diritto_dell'Unione_europea#Fonti_del_diritto_comunitario|fonti comunitarie]], consentendone sulla base della suddetta teoria la sindacabilità costituzionale delle relative leggi di autorizzazione alla ratifica.
La dottrina giuridica ''ribadisce una comprensione unitaria del concetto, che spazia dai limiti alla revisione costituzionale, fino ai controlimiti “comunitari”, “concordatari” e “internazionali”''<ref>[http://www.diritticomparati.it/2014/10/corte-costituzionale-e-corte-internazionale-di-giustizia-il-diritto-alla-penultima-parola-sulla-sent.html Pietro Faraguna, ''Corte costituzionale e corte internazionale di giustizia: il diritto alla penultima parola (sulla sentenza 238 del 2014)''], Diritticomparati.it, giovedì, 30 ottobre 2014.</ref>. Ma nella giurisprudenza costituzionale italiana il concetto, fino alla [[Corte_internazionale_di_giustizia#La_giurisdizione_obbligatoria_nei_confronti_dell.27Italia|sentenza n. 238 del 2014]], è stato utilizzato essenzialmente nei confronti dell'ordinamento europeo.
 
== Nei confronti del diritto dell'Unione europea ==
== Osservazioni ==
Il ruolo di premaziasupremazia ricoperto dalle [[Fonte_del_diritto#Fonti_internazionali|fonti del diritto comunitario]] anche nei confronti della Costituzione stessa ha indotto la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|l'organo di controlloCorte costituzionale]] ad elaborare la teoria dei '''controlimiti''', volta a risolvere le antinomie tra i più fondamentali ed inalienabili diritti dell'ordinamento interno e le [[Diritto_dell'Unione_europea#Fonti_del_diritto_comunitario|fonti comunitarie]], consentendone sulla base della suddetta teoria la sindacabilità costituzionale delle relative leggi di autorizzazione alla ratifica.
 
La Corte, nella sentenza n. 238 del 2014, afferma le norme internazionali da immettere ed applicare nell’ordinamento interno (comprese persino le norme internazionali consuetudinarie) vanno rese compatibili con i «principi qualificanti e irrinunciabili dell’assetto costituzionale e quindi, con i principi che sovraintendono alla tutela dei diritti fondamentali» (§ 3.1. del Considerato in diritto). Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988) (§ 3.2. del Considerato in diritto)"<ref>[http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00955524.pdf Atto Senato n. 2162, XVII legislatura, p. 4].</ref>.
La possibilità che le fonti di diritto europeo, il cui ordinamento si ispira ai principi dello stato di diritto e garantisce le libertà essenziali dei cittadini vadano a ledere la Costituzione italiana in questi ambiti, da essa tutelati molto più estensivamente risulta essere un ipotesi alquanto remota.
 
=== Osservazioni ===
A questo riguardo la Consulta si è espressa nei seguenti termini (sentenza 183/1973)
 
La possibilità che le fonti di [[Diritto dell'Unione europea|diritto europeo]], il cui ordinamento si ispira ai principi dello stato di diritto e garantisce le libertà essenziali dei cittadini, vadano a ledere la Costituzione italiana in questi ambiti, da essa tutelati molto più estensivamente, risulta essere un 'ipotesi alquanto remota.
...precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. É appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed é ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali.
 
A questo riguardo, la Consulta si è così espressa nella sentenza 183/1973: "...precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. ÉÈ appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed éè ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali".
 
== Note ==
<references/>
== Bibliografia ==
*Sentenze della Corte Costituzionale Italiana, sp. 1146/1988
 
sent. 183/1973 http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
 
== Voci correlate ==
*[[Fonte del diritto#Fonti internazionali|Fonti internazionali]]
*[[Diritto dell'Unione europea]]
 
{{Portale|diritto}}
* [[Fonte_del_diritto#Fonti_internazionali|Fonti del diritto]]
 
 
[[Categoria:dirittoDiritto costituzionaleinternazionale]]
[[Categoria:Diritto costituzionale italiano]]
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