Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: differenze tra le versioni

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{{Trattato
La '''Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali''' o '''CEDU''' è un [[trattato internazionale]] redatto dal [[Consiglio d'Europa]]. Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.
|Nome = Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
|Immagine = Council of Europe (orthographic projection).svg
|Didascalia = I paesi che aderiscono al trattato
|Dimensione immagine =
|Tipo = multilaterale
|Contesto =
|Condizioni di ratifica =
|Data scadenza =
|Parti = 46 (tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa)
|Mediatori =
|Negoziatori =
|Firmatari originali =
|Firmatari =
|Ratificatori =
|Depositario = Segretario Generale del Consiglio d'Europa
|Lingue = [[Lingua inglese|Inglese]] e [[lingua francese|francese]]
|UNTC =
}}
La '''Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali''' o '''CEDU''' (in francese: "''Convention européenne des droits de l'Homme''") è una [[convenzione internazionale]] redatta e adottata nell'ambito del [[Consiglio d'Europa]].
 
La CEDU è considerata il testo di riferimento in materia di protezione dei [[diritti fondamentali dell'uomo]] perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla [[Corte europea dei diritti dell'uomo]], con sede a [[Strasburgo]].
La Convenzione è stata firmata a [[Roma]] il [[4 novembre]] [[1950]] ed è entrata in vigore il [[3 settembre]] [[1953]].
 
Il documento è stato elaborato in due lingue, [[Lingua francese|francese]] e [[Lingua inglese|inglese]], i cui due testi fanno egualmente fede.
È stata ratificata (o vi è stata l'adesione) da parte di tutti i 47 [[Consiglio d'Europa#Stati membri|Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d'Europa]].
 
I 46 Stati membri del Consiglio d'Europa sono parti contraenti della Convenzione. La [[Russia|Federazione Russa]], essendo stata espulsa dal Consiglio d'Europa a partire dal 16 marzo 2022, ha cessato di essere parte della Convenzione a partire dal 16 settembre 2022, in conformità con il suo articolo 58.
Ha istituito la [[Corte Europea dei diritti dell'uomo]].
 
== Storia ==
La Convenzione è stata firmata a [[Roma]] il 4 novembre [[1950]] dai 13 paesi al tempo membri del [[Consiglio d'Europa]] ([[Belgio]], [[Danimarca]], [[Francia]], [[Grecia]], [[Irlanda]], [[Islanda]], [[Italia]], [[Lussemburgo]], [[Norvegia]], [[Paesi Bassi]], [[Regno Unito]], [[Svezia]], [[Turchia]]). È divisa in tre titoli e consta di 59 articoli, ed è entrata in vigore il 3 settembre [[1953]]<ref>{{Cita web|url = http://human-rights-convention.org/the-texts/the-convention-in-1950/|titolo = The Convention in 1950|anno = 2010|editore = Consiglio d'Europa|accesso = 19 maggio 2013|urlmorto = sì|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20130508213731/http://human-rights-convention.org/the-texts/the-convention-in-1950/|dataarchivio = 8 maggio 2013}}</ref>.
 
Per l'[[Italia]] l'entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre [[1955]]<ref>a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 della Legge 4 agosto 1955 n. 848 portante la ratifica della Convenzione CEDU e del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952</ref>; dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale<ref>[[Guido Raimondi]], ''La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella [[gerarchia delle fonti]] dell'ordinamento italiano. Nota minima in margine alla sentenza Ciulla'', in Riv. internaz. dir. uomo, 1990, pag. 36.</ref>, è però solo dopo le cosiddette ''sentenze gemelle'' (n. 348 e 349 del 2007) della [[Corte costituzionale]] che la cogenza nella Convenzione in Italia si è assai rafforzata<ref>BIN R, BRUNELLI G, PUGIOTTO A, VERONESI P. All'incrocio tra Costituzione e CEDU [monograph on the Internet]. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2007.</ref>, restando esclusa la possibilità «di attribuire agli enunciati convenzionali significati diversi e incompatibili con quelli assegnatigli dalla Corte di Strasburgo»<ref>[http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/la-corte-edu-tra-corte-costituzionale-e-giudici-comuni_61.php Vincenzo Sciarabba, ''La Corte Edu tra Corte costituzionale e giudici comuni'', Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (''La Corte di Strasburgo'' a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190430192309/http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/la-corte-edu-tra-corte-costituzionale-e-giudici-comuni_61.php |data=30 aprile 2019 }}</ref>. In punto di [[adattamento del diritto italiano al diritto internazionale]], infatti, la Corte costituzionale ebbe così occasione di approfondire le problematiche che si ponevano con riferimento alle disposizioni della [[Corte europea dei diritti dell'uomo|CEDU]], facendolo in termini diversi rispetto alla [[primazia del diritto unionale europeo|primazia del diritto comunitario dell'Unione Europea]]; «e statuì, nelle più volte richiamate “''Sentenze gemelle''”, che queste ultime, proprio perché non comportano alcun limite alla [[Sovranità|sovranità nazionale]] ma appartengono ad un semplice trattato, pur avendo un rango superiore alla [[legge ordinaria]] in quanto norme “interposte” ''ex'' art. 117 c. 1º della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]], sono tuttavia, al pari della legge ordinaria, sottoposte alla verifica di costituzionalità»<ref>Gianmaria Chiaraviglio, ''LA REGOLA (ART. 161 C.P.) SECONDO CUI IN NESSUN CASO L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUÒ COMPORTARE L'AUMENTO DI PIÙ DI UN QUARTO DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE IL REATO: L'OBBLIGO DI DISAPPLICARLA SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA'', Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.4, 2015, pag. 679.</ref>.
 
== Protocolli aggiuntivi ==
La CEDU è stata poisuccessivamente integrata e modificata da 1416 Protocolli aggiuntivi.
 
I Protocolli II e III (entrati in vigore il [[21 settembre]] [[1970]]), V (entrato in vigore il [[20 dicembre]] [[1971]]), VIII (entrato in vigore il [[1º gennaio]] [[1990]]), IX (entrato in vigore il [[1º ottobre]] [[1994]]) e X (mai entrato in vigore) riguardano aspetti procedurali e sono stati superati dal XI Protocollo<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA CEDU, emendata dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref>, firmato a [[Strasburgo]] l'[[11 maggio]] [[1994]] ed entrato in vigore il [[1º novembre]] [[1998]], mentre i Protocolli I<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=009&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo addizionale alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il [[18 maggio]] [[1954]]), IV<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=046&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 4 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il [[2 maggio]] [[1968]]), VI<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=114&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 6 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il [[1º marzo]] [[1985]]), VII<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=117&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 7 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il [[1º novembre]] [[1988]]), XII<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=177&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 12 alla CEDU] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il [[1º aprile]] [[2005]]) e XIII<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=187&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 13 alla CEDU] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il [[1º luglio]] [[2003]]) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e decreta il diritto all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della [[pena di morte]] in ogni circostanza).
 
I Protocolli I<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=009&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo addizionale alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il 18 maggio [[1954]]), IV<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=046&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 4 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il 2 maggio [[1968]]), VI<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=114&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 6 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il 1º marzo [[1985]]), VII<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=117&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 7 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il 1º novembre [[1988]]), XII<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=177&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 12 alla CEDU] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il 1º aprile [[2005]]) e XIII<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=187&CM=8&DF=29/08/2009&CL=ITA Protocollo n° 13 alla CEDU] - Dal sito del Consiglio d'Europa</ref> (entrato in vigore il 1º luglio [[2003]]) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e decreta il diritto all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della [[pena di morte]] in ogni circostanza).
E' da poco entrato in vigore il Protocollo XIV, firmato il [[13 maggio]] [[2004]] e che consente a [[organizzazioni internazionali]] come l'[[Unione europea]] di diventare parte della Convenzione. L'Unione, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato nello specifico tale possibilità ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del [[Trattato di Lisbona]], entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
 
Il Protocollo XIV, firmato il 13 maggio [[2004]], consente a [[Organizzazione internazionale|organizzazioni internazionali]] come l'[[Unione europea]] di divenire parte della Convenzione. L'Unione Europea, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato tale possibilità ai sensi dell'art. 6 comma 2 del [[Trattato di Lisbona]], entrato in vigore il 1º dicembre 2009.
 
Il Protocollo XV, adottato il 24 giugno 2013, entrato in vigore il 1º agosto 2021, concerne la riduzione del termine per investire la corte EDU, che passa da 6 a 4 mesi.<ref>{{Cita libro|autore=|nome=S. M.|cognome=Carbone|autore2=R.|nome2=Luzzato|autore-capitolo=B. Nascimbene|titolo=Istituzioni di diritto internazionale|edizione=sesta edizione|anno=2021|p=417|capitolo=L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani}}</ref>
 
Il 1º agosto 2018 è invece entrato in vigore il Protocollo XVI, che tra l'altro prevede per la Corte la possibilità di emanare a richiesta pareri non vincolanti<ref>[http://questionegiustizia.it/articolo/il-protocollo-di-dialogo-fra-alte-corti-italiane-c_29-01-2019.php ''Il Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse inscindibili'', di Roberto Giovanni Conti, Questione giustizia, 30 gennaio 2019].</ref>.
 
== Carattere sussidiario rispetto alle giurisdizioni nazionali ==
Il sindacato, che la [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] esercita in rito ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, "si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione, che l'ordine giuridico interno offra [[Diritto a un ricorso effettivo|un ricorso effettivo]] quanto alla violazione lamentata, in guisa che il meccanismo instaurato dalla Convenzione continui a rivestire un carattere [[Principio di sussidiarietà|sussidiario]] in rapporto ai sistemi nazionali di garanzia dei [[diritti dell'uomo]]. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono che i ricorsi interni siano inerenti alle violazioni lamentate, che siano disponibili e che siano adeguati: essi devono rivestire un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, perché in caso contrario mancherebbero dell'effettività e dell'accessibilità necessarie. In particolare, la Corte non ha ritenuto esigibile il rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni quando s'è dimostrato che l'esercizio di un ricorso era manifestamente sprovvisto di ''chances'' di successo"<ref>V. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 28 luglio 1999, ''Selmouni contro Francia'' [GC], invocata anche nel [https://www.felicebesostri.it/ricorso-anti-italikum/ ricorso] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200929201103/https://www.felicebesostri.it/ricorso-anti-italikum/ |date=29 settembre 2020 }} dell'avvocato [[Felice Besostri|Besostri]] contro la [[Italicum|legge elettorale italiana del 2015]].</ref>.
 
La [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]] italiana conferma che la natura della Convenzione e del sistema di garanzie da essa approntato è volta "a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali"<ref>[[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]], sentenza n. 43 del 2017 (''Considerato in diritto'', par. 3.4).</ref>. La conseguenza in termini di [[diritto penale]] è che «ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presídi rinvenibili nella legislazione interna»<ref>«Ciò che per il diritto interno non è pena, può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale. Ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, sono infatti riconducibili alla materia penale (secondo quanto affermato a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, ''Engel e altri contro [[Paesi Bassi]]'', par. 82) tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate come penali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla generalità dei consociati; perseguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo; hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità»: [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]], sentenza n. 43 del 2017 (''Considerato in diritto'', par. 3.3), secondo cui tali criteri si applicano alternativamente e non cumulativamente (come recentemente ribadito nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, ''[[Franzo Grande Stevens|Grande Stevens]] e altri contro Italia'', par. 94).</ref>.
 
== Influenza sulle legislazioni nazionali ==
Il [[Regno Unito]], che ha contribuito alla stesura del testo della Convenzione ed è stato il primo paese a ratificarla, ha incorporato nell'ordinamento interno diversi articoli della stessa nel [[1998]] (con la legge denominata ''[[Human Rights Act 1998|Human Rights Act]]'')<ref>Il 2 ottobre 2000 è entrato in vigore l’Human Rights Act 1998, che permette l’invocazione delle previsioni della Convenzione dei diritti dell’uomo anche nei procedimenti interni: S. Maffei, ''Human Rights Act 1998: il Regno Unito incorpora la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel proprio ordinamento interno'', in ''L’indice penale'', 2001, n. 3, p. 1439.</ref>.
Il [[Regno Unito]], come gli veniva richiesto da decenni, ha adottato nel [[1998]] (sotto il nome di "''[[Human Rights Act]]''") la CEDU come propria "''[[bill of rights]]''"<ref>{{cita web|lingua=en|url=http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/ukpga_19980042_en_1|titolo=Human Rights Act 1998 (c. 42)|editore=Office of Public Sector Information|accesso=15/04/2009}}</ref>.
 
In [[Italia]] la Leggelegge 24 marzo 2001, n. 89 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2001 ed entrata in vigore il 18 aprile 2001 (c.d.cosiddetta ''[[Legge Pinto]]'')<ref>{{cita web|url=http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01089l.htm|titolo=Legge 24 marzo 2001, n. 89|editore=Senato della Repubblica|accesso=15/04/2009}}</ref> ha introdotto il diritto a una "equa riparazione" per chi abbia visto violata la ragionevole durata del processo, così come sancito dall'art. 6 della CEDU<ref>{{cita web|url=http://www.dirittoegiustiziaonline.it/comunitario/legge89.htm|titolo=La legge 24 marzo 2001 n°. 89 introduce la possibilità di ottenere un'equa riparazione per l'eccessiva lunghezza del processo davanti alla corte d'appello|editore=Diritto e Giustizia on line|accesso=15/04/2009|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090327080223/http://www.dirittoegiustiziaonline.it/comunitario/legge89.htm|dataarchivio=27 marzo 2009}}</ref>.
 
La sentenza n. 11984 del 2010, emessa dal [[Tribunale amministrativo regionale]] del Lazio, ha per la prima volta invocato l'effetto del [[Trattato di Lisbona]]<ref>[http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16253&dpath=document&dfile=25052010202252.pdf&content=Primo+piano+-+TAR++LAZIO,+++Sentenza+n.+11984/2010,+in+tema+di+diretta+applicabilità+delle+norme+CEDU+nell'ordinamento+interno+in+seguito+all'entrata+in+vigore+del+Trattato+di+Lisbona+-+stato+-+documentazione+-+ www.federalismi.it]</ref> per affermare l'effetto diretto della CEDU nell'ordinamento italiano.
 
La [[Costituzione europea|Carta Costituzionale Europea]] e la [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione Italiana]] hanno riconosciuto il [[diritto di difesa]] anche prevedendo la possibilità di garantire l'assistenza di un difensore a chi non ha i mezzi per sostenerne il costo<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/2012/10/guida-al-gratuito-patrocinio-iii°-edizione/ |titolo= Guida Breve per l'Accesso al Gratuito Patrocinio in Creative Commons |accesso=13-05- maggio 2013}}</ref>.
 
La CEDU ha portato nel marzo del 2015, in forza della legge 11 agosto 2014, n. 117<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14G00122/sg http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14G00122/sg Legge 11 agosto 2014, n. 117 - rimedi risarcitori in favore dei detenuti]</ref> del [[Governo Renzi]], al rilascio anticipato, con risarcimento, di un carcerato in Firenze che aveva subito 880 giorni di ''detenzione inumana e degradante''<ref>[http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/03/24/news/la_cella_non_rispetta_gli_standard_europei_detenuto_scarcerato-110313322/ http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/03/24/news/la_cella_non_rispetta_gli_standard_europei_detenuto_scarcerato-110313322/ - Detenuto scarcerato per cella difforme da standard europei]</ref>, aprendo la strada per ottenere giustizia ai carcerati in condizioni inumane in Italia.
==Note==
 
== Diritto a un equo processo ==
Il diritto a un equo processo è sancito dall'art. 6 della CEDU<ref>{{Cita web|url=https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf|titolo=Testo CEDU}}</ref>.
 
Nel comma uno riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un "'''''[[equo processo]]"''''' . In applicazione di detto diritto, la Corte di Strasburgo ha stabilito anche il principio del '''''ne bis in idem''''' (sentenza ''Zolotoukhine'' del 10 febbraio 2009 e sentenza ''Grande Stevens e altri'' del 4 marzo 2014). All’origine di questa seconda causa vi sono stati cinque ricorsi (nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10) proposti contro la Repubblica italiana con i quali tre cittadini e due società di tale Stato, i sigg. Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e Virgilio Marrone, nonché Exor S.p.a. e Giovanni Agnelli & C. S.a.s. («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 27 marzo 2010. I ricorrenti vennero rappresentati dagli Avv. Aldo e Giuseppe Bozzi, dei fori rispettivamente di Milano e Roma. Il sig. Grande Stevens è stato rappresentato anche dall’Avv. Natalino Irti, del foro di Roma.
 
L'accesso ad un giudice è garantito quando dà avvio ad un procedimento che si conclude in tempi ragionevoli.
 
Il comma due sancisce che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
 
Il comma tre indica i diritti per ogni accusato, in particolare:
 
* essere informato dell'accusa formulata a suo carico
* disporre di tempo e facilitazioni necessarie a preparare una difesa
* difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore a sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuirlo, averne uno assegnato gratuitamente d'ufficio.
* esaminare o far esaminare i testimoni a carico
* farsi assistere gratuitamente da un interprete
 
== Diritto al rispetto della vita privata e familiare ==
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è sancito dall'art. 8 della CEDU.
 
Il primo comma afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio [[domicilio]] e della propria corrispondenza.
 
Il secondo comma afferma che non può esserci ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
 
== Riferimenti normativi ==
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-10-15;179!vig= Legge 15 ottobre 2008, n. 179] - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 (Protocollo n. 13).
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:LEGGE:2021-01-15;11!vig= Legge 15 gennaio 2021, n. 11] - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* {{Cita libro|autore=Monica Parodi|titolo=L'adesione dell'Unione europea alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali|anno=2020|editore=Edizioni scientifiche italiane|città=Napoli|ISBN=9788849544350}}
* {{Cita libro|autore=Andrea Cannone|titolo=Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo|anno=2018|editore=Cacucci|città=Bari|ISBN=9788866117216}}
 
== Voci correlate ==
* [[Corte europea dei diritti dell'uomo]]
* [[Diritti delle donne]]
* [[Storia dei diritti delle donne]]
*[[Privacy]]
*[[Equo processo]]
*[[Legge Pinto]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
*{{collegamenti esterni}}
* [http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/v3DefaultITA.asp Consiglio d'Europa] - Sito ufficiale
* [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ITA CEDU e Protocolli aggiuntivi] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091015062118/http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ITA |date=15 ottobre 2009 }} - Dal sito del Consiglio d'Europa
* {{cita web
|autore=
|url= https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/9211820
|url= http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_human_rights_convention_it.htm
|titolo= Trattati del Consiglio d'Europa in lingue non ufficiali - Italiano
|titolo= CEDU
|editore= GlossarioConsiglio delld'Unione europeaEuropa
|data=
|accesso= 8-7-200921 luglio 2016
}}
* {{cita web
|autore=
|url= http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html
|titolo= CEDU
|editore= Studi per la Pace
|data= 4 marzo 2000
|accesso= 8-7-2009
}}
* {{cita web|url=http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_human_rights_convention_it.htm|titolo=CEDU|editore=Glossario dell'Unione europea|data= |accesso=8 luglio 2009|urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090625044526/http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_human_rights_convention_it.htm|dataarchivio=25 giugno 2009}}
* {{cita web |url= http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html|titolo= CEDU|editore= Studi per la Pace|data= 4 marzo 2000|accesso=8 luglio 2009}}
* {{cita web|url= http://www.cedu.it|titolo= Diritti Umani in Italia|editore= DUit|data= 19 maggio 2014|accesso=19 maggio 2014}}
 
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