Cyberstalking: differenze tra le versioni
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Ad oggi non esiste tra i ricercatori un ampio consenso su cosa si intende con il termine cyberstalking, e più in particolare quali comportamenti di natura violenta devono essere compresi all'interno di questa categoria. Il massimo accordo è sulla definizione: "il cyberstalking è l'utilizzo di internet da parte di un offensore per molestare una vittima due o più volte e contro il volere della stessa<ref name=":0" />.
== Il cyberstalking come reato
Dal punto di vista giuridico, il reato di cibermolestie ossessive trova collocazione nel nostro ordinamento all'interno del Titolo XII del Codice Penale (dei delitti contro la persona), Capo III (dei delitti contro la libertà individuale), Sezione III (dei delitti contro la libertà morale) all'articolo 612 bis ([[atti persecutori]]).
Tale articolo è stato introdotto con decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 e successivamente convertito in legge il 23 aprile 2009 – legge n. 38/2009.
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