Codice napoleonico: differenze tra le versioni

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Alla fine del [[XVIII secolo]] in Europa era ancora vigente il sistema di [[diritto comune]] di [[diritto medievale|elaborazione medievale]] che fondava le sue radici nel [[diritto romano]] come era giunto attraverso il ''[[corpus iuris civilis]]'' di [[Giustiniano]]. Per tutta l'[[diritto dell'età moderna|età moderna]] questo era stato affiancato da una moltitudine di altre [[fonte (diritto)|fonti giuridiche]] quali [[scuola dei commentatori|commentari]], raccolte di ''[[consilia]]'', trattati, pareri, compendi a cui si aggiungevano le legislazioni dei monarchi. Tutto ciò aveva causato una sostanziale imprevedibilità nei giudizi che rendeva ancora più frequenti le ingiustizie e le disuguaglianze in un mondo, detto spesso di ''[[Ancien Régime]]'', ancora diviso per classi e basato su un [[monarchia assoluta|potere assoluto]] del sovrano. Già nel settecento molti pensatori, in particolare gli [[illuminismo|illuministi]], avevano messo in luce le criticità del sistema proponendo delle soluzioni adottabili che talvolta [[Dispotismo illuminato|alcuni principi]] cercarono di mettere in pratica.<ref>{{cita|Padoa-Schioppa, 2007|pp. 305-306}}.</ref><ref>{{treccani|illuminismo|Illuminismo}}</ref><ref>{{cita|Del Frate et al., 2018|pp. 220-221}}.</ref><ref name=TreccaniNapoleonico/>
 
Già nel corso del settecento erano stati fatti dei tentativi di riordinare il materiale normativo esistente in maniera chiara e concisa cancellando, o più spesso relegandolo a un ruolo residuale, il vecchio diritto comune. Spesso si trattò, tuttavia, di semplici "consolidazioni" del diritto precedente con il «semplice scopo di facilitare la pratica forense nel reperimento di un materiale spesso disperso o difficile rinvenimento».<ref>{{cita|Del Frate et al., 2018|p. 206}}.</ref><ref name=treccanicodificazione>{{treccani|il-problema-della-codificazione_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)|Il problema della codificazione}}</ref> Ad esempio, nel 1756 era stato promulgato il codice civile bavarese (noto come ''[[Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis]]''), moderno per il suo linguaggio chiaro e preciso, ma rimandava ancora al diritto comune in caso di [[Lacuna (diritto)|lacune]],<ref name="Ascheri pp. 250-251">{{cita|Ascheri, 2008|pp. 250-251}}.</ref> mentre nel [[Ducato di Modena e Reggio]], intorno alla metà del XVIII secolo, si realizzò una "consolidazione" finalizzata a riorganizzare il materiale giuridico già esistente, ma senza l'ambizione di sostituire la produzione precedente che rimase in vigore.<ref name="Ascheri pp. 250-251"/> [[Federico II di Prussia|Federico II il Grande]], sul trono di [[regno di Prussia|Prussia]] dal 1740 al 1786, aveva tentato di far redigere un codice civile finalizzato alla «pubblica felicità dei sudditi» in cui le norme fossero espresse in maniera chiara, ma l'impresa naufragò<ref>{{cita|Padoa-Schioppa, 2007|pp. 434-436}}.</ref><ref>{{cita|Ascheri, 2008|pp. 249-250}}.</ref> così come fallì l'analogo progetto del ''[[Codex theresianus]]'' promosso da [[Maria Teresa d'Austria]] per l'opposizione del cancelliere [[Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg]].<ref>{{cita|Padoa-Schioppa, 2007|p. 437-439}}.</ref><ref>{{cita|Ascheri, 2008|pp. 251-252}}.</ref>
 
[[File:Carte du pays de droit coutumier et du pays de droit écrit (fr).png|miniatura|verticale|sinistra|Gli ordinamenti giuridici in Francia sotto l{{'}}''Ancien Regime'': regioni di diritto consuetudinario e regioni di diritto scritto]]