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→Il dato aperto per principio in Italia: +senza fonte, vedi talk |
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{{citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza (informatica)|licenza]] (...) si intendono rilasciati come [[dati aperti|dati di tipo aperto]]. L'eventuale adozione di una licenza (...) è motivata ai sensi delle linee guida nazionali|Articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]<ref>{{cita web|titolo=Art. 52. - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni|sito=Agenzia per l'Italia Digitale|url=http://www.agid.gov.it/cad/art-52-accesso-telematico-riutilizzo-dati-pubbliche-amministrazioni|accesso=2016-11-09}}</ref>}}
Il '''dato aperto per principio''' o '''
Il principio è espressione dei noti [[principio di legalità]] e [[principio di legalità amministrativa]], ovvero dei celebri [[brocardo|brocardi]] in [[lingua latina]] del "''Permissa putantur omnia, quae non sunt prohibita'" (si ritengono permesse tutte le cose che non sono proibite) e del "''quae lex non prohibet debent permissa videri''" (ciò che la legge non proibisce dev'essere visto come consentito).
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Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono considerati {{cn|di [[pubblico dominio]]}}<ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonella De Robbio|titolo=Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza|editore=Digitalia|url=http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|titolo=Dati aperti|sito=Open Data in ambito parlamentare|editore=Nexa Center - Politecnico di Torino|url=https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti}}</ref> ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].
Nel maggio 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito che la Direttiva PSI obbliga la Pubblica Amministrazione italiana a rendere riutilizzabili gratuitamente<ref>Salvo eventuali costi di riproduzione o altre eccezioni</ref> tutti i documenti in suo possesso<ref>salvi i casi in cui non è consentito il classico [[diritto di accesso agli atti amministrativi]]</ref>, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale siano detenuti da biblioteche, da musei e da archivi<ref>{{cita web|titolo=INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO: Attuazione di direttiva europea in materia di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (decreto legislativo)|opera=Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64|editore=Presidenza del Consiglio dei Ministri|data=18 Maggio 2015|url=http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-64-ammortizzatori-sociali-e-pensioni/1144}}</ref>.
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