Open by default: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→Il dato aperto per principio in Italia: correggo ed elimino cn |
→Il dato aperto per principio in Italia: ampliamento (diritto d'autore+decreto trasparenza) |
||
Riga 30:
[[File:Logo-datigov.png|miniatura|destra|Logo del portale dei dati aperti della Pubblica Amministrazione italiana [http://www.dati.gov.it/ dati.gov.it]]]
{{vedi anche|Codice dell'amministrazione digitale}}
A seguito della Direttiva europea PSI, nel 2012 la regola del dato aperto per principio fu introdotta nel [[Codice dell'Amministrazione Digitale]] {{Citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza d'uso|licenza]] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DLGS|anno=2006|mese=01|giorno=24|numero=36|titolo=Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico|articolo=2|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente [[Codice dell'Amministrazione Digitale|Codice]]. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.|Nuova formulazione dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]}}
In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come [[dati aperti]].
Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono utilizzabili liberamente e gratuitamente "da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato" ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 68, comma 3 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].<ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonella De Robbio|titolo=Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza|editore=Digitalia|url=http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|titolo=Dati aperti|sito=Open Data in ambito parlamentare|editore=Nexa Center - Politecnico di Torino|url=https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti}}</ref>
L'articolo 7 del cosidetto ''Decreto Trasparenza'' del 2013 ha rafforzato ulteriormente il principio dell'open by default, precisando che i dati e documenti soggetti a pubblicazione online obbligatoria non possono avere alcuna licenza che vada oltre l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità<ref>{{cita legge italiana|tipo=DLGS|titolo=Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni|anno=2013|mese=03|giorno=14|numero=33|articolo=7}}</ref>.
Nel maggio 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito che la Direttiva PSI obbliga la Pubblica Amministrazione italiana a rendere riutilizzabili gratuitamente<ref>Salvo eventuali costi di riproduzione o altre eccezioni</ref> tutti i documenti in suo possesso<ref>salvi i casi prestabiliti in cui non è consentito il classico [[diritto di accesso agli atti amministrativi]]</ref>, inclusi i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale siano detenuti da biblioteche, da musei e da archivi<ref>{{cita web|titolo=INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO: Attuazione di direttiva europea in materia di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (decreto legislativo)|opera=Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64|editore=Presidenza del Consiglio dei Ministri|data=18 Maggio 2015|url=http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-64-ammortizzatori-sociali-e-pensioni/1144}}</ref>.
==Note==
|