Pedofilia

disturbo della preferenza sessuale avente per oggetto bambini in età prepuberale

La pedofilia è una forma di devianza sessuale che consiste nell'attrazione sessuale da parte di un soggetto sessualmente maturo nei confronti di soggetti che invece non lo sono ancora, cioè in età pre-puberale, ossia bambini o preadolescenti non ancora sviluppati fisicamente. Benché non ci sia un limite d'età ben preciso, perché esso varia da persona a persona e da cultura a cultura, nel mondo occidentale tale limite oscilla generalmente tra i 12 e 15 anni.

Etimologia

La parola pedofilia deriva dal greco παις (fanciullo) e φιλία (amicizia, affetto). Un termine simile, di significato leggermente diverso ma correlato, è il termine pederastia.

In ambito psichiatrico è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale. Nell'accezione comune, al di fuori dall’ambito psichiatrico, talvolta il termine pedofilia si discosta dal significato letterale e viene utilizzato per indicare quegli individui che abusano sessualmente di un bambino, o che commettono reati legati alla pedopornografia. Questo uso del termine è inesatto. La psichiatria e la criminologia distinguono i pedofili dai child molester (molestatori o persone che abusano di bambini)[1]. Le due categorie non sono coincidenti. La pedofilia è una preferenza sessuale dell’individuo o un disturbo psichico, non un reato. Il termine medico, infatti, definisce l’orientamento della libido del soggetto, non un comportamento oggettivo, e vi sono soggetti pedofili che non attuano condotte illecite, come si hanno casi di abusi su bambini compiuti da individui non affetti da pedofilia.

Spesso il termine pedofilia viene usato per definire un'intera tipologia di reati, cioè gli atti illeciti che sono conseguenza del desiderio sessuale pedofilo. Anche se questi atti illeciti possono comprendere atti gravissimi di violenza, il coinvolgimento del minore in attività sessuali - anche non caratterizzate da alcun tipo di violenza o minaccia - è di per sé considerato reato. "L'abuso sessuale costituisce sempre e comunque un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo" (cfr. Loredana Petrone in [2]).

La diagnosi in psichiatria

L’attrazione sessuale - in qualche misura - verso i bambini non è sufficiente per la diagnosi di pedofilia. La psichiatria (secondo il criterio DSM IV-TR) definisce pedofili solo quelle persone, aventi più di 16 anni, per le quali i bambini o le bambine costituiscono l’oggetto sessuale preferenziale, o unico. Occorre inoltre che il sintomo persista in modo continuativo per almeno 6 mesi. Non si considera pedofilia il caso di persone maggiorenni quando la differenza di età rispetto al minore è meno di 7 anni. Non sono da considerare pedofili i soggetti attratti principalmente da persone in fasce di età pari o superiori ai 12 anni circa, purché abbiano già raggiunto lo sviluppo puberale: l’attrazione per i teenagers è definita con i termini poco usati efebofilia e ninfofilia o «sindrome di Lolita».

Il criterio psichiatrico DSM prevede diverse specificazioni, la pedofilia può essere: di Tipo Esclusivo (attratto solo da bambini\e) oppure di Tipo Non Esclusivo (persona attratta anche da persone adulte); di Tipo Differenziato (attrazione solo per uno dei due sessi) oppure di Tipo Indifferenziato. L’attrazione per bambini maschi risulta mediamente più resistente fra i child molester: il tasso di recidiva dei soggetti attratti da bambini è circa doppio di quelli attratti da bambine. Tali aspetti sono anche meglio dettagliati nell'ambito della psicopatolgia sessuale dei "Sexual Offender", vale a dire di quella categoria di persone che a motivo della loro compulsività sessuale rientrano nelle casistiche giudiziarie e attuano comportamenti che vengono riconosciuti come penalmente rilevanti[senza fonte]. Il Tipo Indifferenziato inoltre sembra essere mediamente più grave del Tipo Differenziato. Vi è inoltre una forma di pedofilia limitata all'Incesto (interesse rivolto solo a figli/e o a fratelli/sorelle).

D'altra parte, il criterio categoriale del DSM non considera l'aspetto dimensionale del disturbo: vale a dire che nell'ambito della stessa diagnosi esistono svariate manifestazioni di gravità della stessa che solamente un accurato esame della psicopatolgia sessuale è in grado di definire con precisione[senza fonte].

Pratiche diffuse fra i pedofili

Gli psicologi distinguono tre tipologie di pedofilia: latente, attiva e killer.[senza fonte]

La prima è quella caratterizzata da una morbosa passione per i ragazzini, che resta a livello di fantasie erotiche (latente viene dal verbo latino "lateo", cioè nascondo).

La pedofilia attiva, considerata il passo successivo di quella latente, è quella in cui si realizzano violenze psichiche o fisiche a danno dei bambini; ad esempio somministrando loro droga allo scopo di stordirli in modo da facilitare l'abuso sessuale.

Nel tipo killer il pedofilo manifesta un lato sadico il cui massimo godimento rappresenta la morte della vittima.

Tra le pratiche diffuse vi è anche quella di filmare gli abusi per serbarne memoria, per una condivisione tra pedofili o per una commercializzazione ad esempio attraverso internet che pare essere una modalità particolarmente usata negli ultimi anni. Il mercato della pedopornografia su internet presenta un indice di crescita elevato[3]

La normativa italiana

Nell'ordinamento italiano, fino al 1996, il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall'art. 519 comma 2[4] del codice penale.
Con la legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale,[5] si è delineata una fattispecie ad hoc intitolata "Atti sessuali con minorenne" e si sono aggiunti al codice penale i seguenti articoli:

  • art. 609 ter: Circostanze aggravanti della violenza sessuale
  • art. 609 quater: Atti sessuali con minorenne (minori di 14/16 anni)[5]
  • art. 609 quinquies: Corruzione di minorenne
  • art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
  • art. 609 septies: Querela di parte
  • art. 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

Successivamente è stata emanata la legge 269/1998[6], Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù che ha introdotto nel codice penale gli articoli:

  • art. 600 bis: Prostituzione minorile
  • art. 600 ter: Pornografia minorile
  • art. 600 quater: Detenzione di materiale pornografico (minorile)
  • art. 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006 (38/2006),[7] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Le principali novità hanno riguardato:

  • inasprimento delle pene
  • ampliamento della nozione di pornografia minorile e del suo ambito
  • modifica dell'art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
  • obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
  • introduzione della pornografia minorile virtuale. Le pene previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di pornografia minorile si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
  • agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pornografico minorile anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito.
  • introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

Analisi del fenomeno

Reati di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, scuole d'infanzia, associazioni giovanili (in USA i boy-scouts), centri religiosi (seminari, oratori). Data l'estrema ampiezza di tipologie di reati, che talvolta non richiedono nemmeno il contatto fisico col bambino (es. esibizionismo, riproduzione di materiale pedopornografico, ecc.), la diffusione dei reati di pedofilia è considerata elevatissima. Secondo il MOIGE il 30% delle donne e il 15% degli uomini hanno subito atti illeciti da parte di pedofili.[senza fonte]

Nel maggio 2007 tutti i media hanno parlato ripetutamente di notizie su reati svolti da membri del clero, sulla base del fatto che oltre 4000 sacerdoti sono stati accusati di abuso di minori negli USA e in Canada. Si tratta però del numero totale delle accuse raccolte in un arco di 50 anni e comprende non solo i casi di pedofilia in senso stretto, ma anche i rapporti con adolescenti minori di anni 18. Sino ad oggi le condanne per pedofilia hanno riguardato solo 40 casi su 4000. Su 'La Stampa' del 1 giugno 2007, p. 35, Filippo Di Giacomo conclude: «fonti non confessionali stabiliscono allo 0,3 per cento del clero la percentuale di infamia che si riferisce alla Chiesa Cattolica. Una percentuale del tutto simile a quella che colpisce i ministri di culto di altre confessioni religiose i quali forse perché non cattolici e perché operanti in terre anglosassoni , finiscono in tribunale ma vengono ignorati dai giornali». 0,3%, quindi, 3 sacerdoti ogni mille.

È uscito un libro dal titolo Atti impuri nell'anno 2009 che riporta cifre aggiornate sulla pedofilia nella Chiesa americana. Tra il 1950 e il 2004 si sono registrati undicimila casi documentati di abusi sessuali su minori i cui autori sono preti. Mediamente i preti diocesani implicati negli abusi sono il 4,3 per cento. Alcun anni hanno prodotto percentuali molto alte di preti pedofili. Nel 1963, 1966, 1970, 1970 e nel 1974 si è arrivati all'otto per cento di predatori diocesani, fino al nove per cento del 1975.

Nel libro si fanno anche delle estrapolazioni su quelli che possono essere i limiti del fenomeno pedofilia (abusi su minori) nella Chiesa e si stima che i casi sono stimabili in quaranta-sessantamila che farebbero salire il tasso dei preti abusanti a percentuali altissime.[8]

Per quanto riguarda i crimini più efferati, uno studio del Centro Aurora di Bologna (Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sessualmente abusati)[9] ha evidenziato che in Italia dal 2004 al 2007 sono scomparsi 3.399 minori, non ritrovati nel periodo considerato. Lo stesso studio, coadiuvato dalle denunce del Procuratore Nazionale Antimafia, Pier Luigi Vigna, suggerisce che i mercati illeciti principali per questi bambini e ragazzi sono essenzialmente tre:

È indispensabile però mettere in conto il fatto che molto spesso è estremamente difficile sia verificare sia smentire le accuse di pedofilia. Altri autori, quindi, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Secondo Fabrizio Tonello: "meno di cento bambini viene rapito ogni anno e quasi nessuno di questi rapimenti ha a che fare con crimini a sfondo sessuale". Anche il grande numero di accuse di pedofilia sarebbe spesso dovuto a isteria collettiva[10]. Un grande numero di condanne di innocenti o di assoluzioni solo dopo anni di indagini e processi sono citati in siti vicini agli accusati[11][12].

La pedofilia in Italia

Secondo i dati raccolti da Telefono Azzurro e pubblicati nel rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, quasi il 60% degli abusi su minori avviene in famiglia. Nel panorama internazionale emerge che in Francia e in Inghilterra i minorenni vittime di abuso sessuale sono molto piu' numerosi, ma cio' che preoccupa in Italia e' il "sommerso": è probabile, infatti, che alcune situazioni di abuso non arrivino alla denuncia.[13]

La pedofilia femminile

«Parlare di donne pedofile non è né comune né semplice, difatti, al termine pedofilia si associa automaticamente, nell’immaginario collettivo, la figura di un uomo: giovane, di mezza età o anziano, dall’aspetto del pervertito o dalle sembianze “umane”, ma pur sempre di sesso maschile. In realtà la pedofilia colpisce sia uomini che donne. Essa come quella maschile, può celarsi all’interno delle mura domestiche, tra segreti, sentimenti di amore e odio e rapporti pericolosi o “sfamarsi” all’esterno, ricercando altrove gli oggetti dei suoi spasmodici e incomprensibili desideri. L’abuso sessuale di un bambino, sia se abbia avuto uno scenario intrafamiliare o extrafamiliare, presenta un comune denominatore: è definito dalle donne molestatrici come “espressione d’amore, di educazione e di cura”.[14]»

La pedofilia femminile è un dato di fatto scomodo e inquietante, un tabù molto radicato e sorretto non solo dal silenzio e dalla paura delle piccole vittime abusate, ma anche da fortissime barriere, nelle coscienze di ciascuno di noi, che ostacolano e impediscono il riconoscimento di una donna come potenziale o probabile abusante di bambini. Questa forma di razionalizzazione nonché di negazione o rifiuto mentale è un meccanismo di difesa psicotico, e corrisponde al primo dei cinque stadi della elaborazione del lutto, in chiave psicologica, individuati da Kübler Ross.

Alcune questioni aperte

La castrazione chimica

La castrazione chimica è un trattamento farmacologico, che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento ed è utilizzato in diversi paesi, spesso in combinazione con misure di sospensione condizionale della pena. Nel corso del 2005, l'allora ministro delle riforme Roberto Calderoli ne ripropose l'utilizzo in Italia[15].

La castrazione chimica elimina la libido connessa con gli atti sessuali, solamente in via temporanea.

L'accettazione di questa pratica è spesso la premessa di una libertà condizionale, anche se il trattamento farmacologico potrebbe non essere ripetuto, con il rischio di reiterazione del reato.

In altre parole, è necessaria un'assunzione puntuale e prolungata nel tempo dei farmaci inibitori degli ormoni sessuali, non priva di conseguenze fisiologiche, maggiori di una castrazione chirurgica.

Il trattamento tuttavia potrebbe risultare inefficace portando il paziente ad altre manifestazioni psicopatologiche. Nella memoria dell'opinione pubblica tedesca, per esempio, ricorre il caso della metà degli anni 'Ottanta su un maniaco più volte imputato di violenze nei confronti di minori e che richiese espressamente il trattamento farmacologico. Secondo taluni la terapia avrebbe portato l'uomo ad una forma di "impotenza" piuttosto che ad un'attenuazione della libido, un forte senso di frustrazione cui avrebbe fatto fronte con un comportamento ancor più violento. All'atto pratico l'uomo si macchiò di omicidio di una bambina ma la giustizia tedesca riconobbe in lui uno stato di infermità emettendo una lieve condanna. La sentenza destò l'ira e la disperazione della piccola vittima spingendola ad uccidere l'uomo. Costituitasi la donna ebbe l'unanime solidarietà dell'opinione pubblica internazionale e fu assolta. Questo episodio emblematico avrebbe portato dello scetticismo nei confronti del trattamento farmacologico.[senza fonte]

La perdita del diritto alla privacy del pedofilo

Negli USA è in vigore c.d. "Legge Megan", che prende il nome da Megan Kanka, bimba di sette anni rapita, violentata e uccisa nel 1994 da un vicino di casa pluripregiudicato per reati sessuali su minori. La legge prevede che chiunque venga condannato per qualsiasi genere di reato a sfondo sessuale perda essenzialmente ogni diritto alla Privacy per un periodo variabile, da un minimo di 10 anni dalla data del rilascio fino a tutta la vita, con l'obbligo di registrare presso le Forze dell'ordine il proprio domicilio e i propri spostamenti, il divieto assoluto di frequentare, o risiedere nelle vicinanze di, luoghi abitualmente frequentati da minori o dal genere di persona normalmente bersaglio dei propri crimini, e in taluni casi l'affissione di tali dati in un registro pubblicamente consultabile; alcune municipalità statunitensi offrono la possibilità a chiunque di accedere a tali dati tramite appositi siti Internet. L'applicazione di questa legge è ancora fonte di un aspro dibattito negli USA. Un'ampia parte dell'opinione pubblica la sostiene basandosi sul fatto che i predatori sessuali tendono ad un alto grado di recidivia; tuttavia alcuni Stati e comunità ancora rifiutano di applicarla, sulla base del fatto che interessa persone che hanno pagato il loro debito con la società scontando una pena detentiva, e che la violazione della loro privacy può mettere essi e le loro famiglie in pericolo di ritorsioni.[16]

L'attendibilità delle testimonianze infantili

L'interazione con genitori e psicologi può indurre nel bambino la formazione di falsi ricordi (vedi nel seguito di questa voce). A seguito di gravi errori giudiziari, che avevano provocato danni morali e materiali gravissimi agli innocenti accusati (l'esempio più clamoroso, negli Stati Uniti, è stato quello del Caso McMartin), è stato messo a punto un protocollo, che prescrive le attenzioni da seguire nell'interrogatorio del bambino (Carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002). La valutazione della cura, con cui questo protocollo è stato effettivamente applicato è parte essenziale di ogni nuovo caso giudiziario in Italia, relativo a bambini nell'età della Scuola d'Infanzia.

Da vittime a carnefici

Secondo alcuni studi, una rilevante percentuale dei condannati per pedofilia ha a sua volta subito abusi durante l'infanzia. Diversi studiosi della problematica hanno dimostrato attraverso studi scientifici come sia importante trattare il disturbo al fine di prevenire ulteriori recidive che in alcuni casi possono essere quantificate[senza fonte]

Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale, comportamentale di varia profondità.

Tale fatto determina due elementi di rilievo per la legislazione in materia: da un lato evidenzia la gravità del danno subito dal bambino (e quindi della colpa del reo), dall'altro lascia intuire la difficoltà di stabilire capacità di intendere e di volere del reo, in quanto è possibile che sia affetto da turbe psichiche (o raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite nell'infanzia. D'altra parte la complessità del problema emerge chiaramente in ambito clinico a fronte delle difficoltà nelle quali si vengono a trovare i professionisti (psichiatri e psicologi) che trattano le persone affette da pedofilia[senza fonte].

L'Organizzazione mondiale della sanità classifica la pedofilia fra i disturbi del comportamento sessuale, senza peraltro escludere una responsabilità penale nell'atto.

Le fantasie infantili secondo Freud

Molti accusati di pedofilia sono stati assolti nonostante testimonianze oculari (il ricordo vivo e particolareggiato dei minorenni coinvolti), rivelatesi poi non attendibili e in contrasto con i riscontri probatori.

In psicologia, è noto che una persona può avere un ricordo molto vivo e dettagliato di eventi, che sinceramente crede che siano accaduti, ma che non si sono mai verificati in realtà. Perciò, anche se la testimonianza proviene da un bambino, che non può avere interesse a testimoniare il falso, le indagini devono trovare riscontri probatori oggettivi, per non fondare la pubblica accusa solo sulla base di testimonianze oculari.

Le accuse di pedofilia talora rivolte da bambini minorenni nei confronti dei genitori potrebbero rientrare in «sogni ad occhi aperti», che sono un appagamento compensativo nell'immaginazione di desideri che il bambino avverte come pericolosi, reprime e tende a dimenticare. La soddisfazione avviene in un modo semplice, producendo un ricordo che è identico a quello che si sarebbe voluto che accadesse nella realtà. Quando la personalità diviene più forte, nell'adulto, la compensazione e rimozione divengono più capaci di soddisfare un desiderio in modo diverso dalla volontà iniziale, ma con azioni nella vita reale, senza forzare la memoria e i ricordi.

La tesi di Sigmund Freud e della figlia Anna (che parlò più esplicitamente di queste fantasie infantili) è stata a volte portata come prova nei tribunali per smentire accuse di pedofilia. Tuttavia la loro tesi è stata oggetto della più feroce critica da parte di Jeffrey Moussaieff Masson, che durante i primi anni del 1980 era direttore dei Freud Archives.[17]

Presunti abusi infantili sono anche riemersi nella memoria di migliaia di pazienti adulti sottoposti a psicoterapia o altre cure analoghe, determinando un vivace dibattito scientifico sulla loro attendibilità e un seguito di contenziosi legali.

Collaborazione e conflitti fra diversi ordinamenti giuridici

Rapporti fra diversi stati

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza degli Stati Sovrani, che emanano leggi nel loro ordinamento giuridico. Uno stesso reato potrebbe in uno Stato appartenere alla sfera del diritto penale e in un altro essere punito con sanzioni amministrative. Vediamo il caso dei rapporti fra la giustizia italiana e quelle estere per reati di pedofilia. La nostra legge persegue anche i reati compiuti all'estero: gli italiani che compiono turismo sessuale potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi in Italia, d'ufficio dalla magistratura. Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in caso di rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia. Analogo discorso, vale per la magistratura italiana nei confronti delle leggi e autorità competenti del Paese in cui è stato commesso il reato. Un eventuale coordinamento può essere stabilito tramite un accordo bilaterale.

Rapporti fra uno Stato e una Chiesa o un'associazione

Il rapporto fra l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, il diritto canonico, e il diritto penale degli stati laici è cosa molto differente dal rapporto fra le legislazioni di stati diversi, sopra descritto. Il diritto canonico si interessa dei peccati, mentre il codice penale ha a che vedere solo con i reati. Per lo più i reati sono anche peccati, e nel caso della pedofilia peccati gravissimi, ma si tratta di cose concettualmente diverse.

È indispensabile non confondere sul piano giuridico la Chiesa Cattolica con il Vaticano. La Chiesa è una comunità internazionale (articolata in chiese nazionali) retta da una "costituzione" (il diritto canonico, appunto), che gioca un ruolo identico a quello svolto dallo statuto di qualunque associazione. La Città del Vaticano, invece, è uno Stato, una monarchia assoluta, dotata di un territorio e di un proprio sistema legislativo e in quanto tale ha in comune con la Chiesa Cattolica solo il fatto di essere guidato dal Papa e nulla più.

Come tutte le comunità, la Chiesa ha stabilito anche delle regole per sospendere o escludere i membri indegni e dei tribunali per applicare queste regole (in una associazione è il collegio dei probiviri). Chi abbia commesso un grave crimine, come ad esempio di pedofilia, sarà sottoposto dallo stato (o dagli stati) competenti a processo penale e simultaneamente sarà sottoposto a un giudizio da parte delle comunità a cui appartiene. Si tratta di giudizi autonomi sia nei tempi di svolgimento del processo sia nel verdetto.

Nella chiesa cattolica la repressione dei crimini più infamanti contro i sacramenti e contro la morale, fra cui la pedofilia, è regolata dalla De Delictis Gravioribus, che ha sostituito nel 2001 la Crimen Sollicitationis a seguito della riforma del codice di Diritto Canonico.

Già la Crimen Sollicitationis equiparava la pedofilia, dal punto di vista penale, ai casi più gravi di molestie sessuali durante il Sacramento della Penitenza (§73); per questi reati è prevista la pena massima possibile, cioè la riduzione allo stato laicale (§61).

È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati, data la natura infamante delle accuse. L'eventuale verdetto di condanna, però, è ampiamente diffuso per consentire l'implementazione delle pene (sospensione a divinis, scomunica, ecc.). Il secondo grado di appello è presso la Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma.

Il tribunale ecclesiastico, data la sua natura e finalità, non ha autorità per chiedere al colpevole di costituirsi presso le autorità civili e subire anche un processo da parte dello Stato, né a membri del tribunale o a testimoni oculari di denunciare il fatto[18].

Resta naturalmente per tutti l'obbligo morale grave di fare tutto quanto è possibile per impedire che eventuali atti di pedofilia vengano ripetuti. Perciò i dettami del "diritto divino naturale" (uno dei fondamenti del diritto canonico) comportano l'obbligo perentorio di denunciare il presunto reo alle istituzioni ecclesiali. [19] Lo stesso obbligo morale sussiste implicitamente verso i tribunali civili, fatte salve le notizie coperte da segreto pontificio (cioè quelle acquisite dalle udienze del processo: ad esempio una eventuale confessione del reo), che sono coperte dal segreto del confessionale, e fatto salvo il diritto di autotutela di vittime e testimoni, spesso riluttanti a procedere a denunce penali.

Gli Stati laici riconoscono sia l'autonomia del diritto canonico sia la legittimità del segreto del confessionale e in genere non sottopongono a processo quanti erano a conoscenza di reati di pedofilia o altri reati e non li hanno denunciati. Ovviamente gli stessi sacerdoti o vescovi, se esecutori di atti penalmente rilevanti, sono assoggettati come chiunque al giudizio delle corti statali, secondo quanto è previsto dall'ordinamento giuridico di ogni nazione.

Le dichiarazioni della Chiesa cattolica

Per quanto riguarda le denunce di pedofilia nei confronti di sacerdoti cattolici, le dichiarazioni e i gesti di Benedetto XVI hanno assunto nel tempo i toni di una crescente condanna:

  • Ottobre 2006, Irlanda, uno dei Paesi più colpiti: il Pontefice parla di «enormi crimini» di fronte ai quali «è urgente adottare misure perché non si ripetano» e tra questa misure indica la necessità di «garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati» [20];
  • Aprile 2008, Usa: esprime «profonda vergogna» [21] e, su inziativa del cardinale di Boston, riceve cinque «vittime».
  • 19 luglio 2008, Giornata Mondiale della Gioventù, Sydney: «Le vittime devono ricevere compassione e cura e i responsabili di questi mali devono essere portati davanti alla giustizia. ». Oltre a questa nuova dichiarazone, ribadisce l'invito a: «riconoscere la vergogna che tutti abbiamo sentito a seguito degli abusi sessuali sui minori da parte di alcuni sacerdoti o religiosi di questa nazione. Sono profondamente dispiaciuto per il dolore e la sofferenza che le vittime hanno sopportato e assicuro che, come i loro pastori, anche io condivido la loro sofferenza». [22]. Come ultimo gesto prima di lasciare l’Australia a conclusione della 23ª Giornata mondiale della Gioventù, Benedetto XVI ha incontrato un gruppo rappresentativo (due uomini e due donne) di coloro che hanno subito abusi sessuali da parte del clero.

I documenti elaborati in precedenza si spingevano a un invito a «collaborare con la giustizia», su richiesta dell'autorità e ad indagini avviate, non parlando di obbligo di intraprendere un'iniziativa penale.

La pena perpetua di dimissione dallo stato clericale è la massima sanzione che il Tribunale Canonico può infliggere per casi di omosessualità e pedofilia.

Non vi sono encicliche o altri documenti scritti, che affermano il principio della collaborazione con le autorità giudiziarie.[senza fonte]

L'enciclica De delictis gravioribus, datata 18 maggio 2001 e rivolta a tutti i vescovi del pianeta, vieta gli ecclesiastici di testimoniare in tribunali civili, pena la loro scomunica. Il documento afferma che «nei Tribunali costituiti presso gli ordinari o i membri delle gerarchie cattoliche solamente i sacerdoti possono validamente svolgere le funzioni di giudice, promotore di giustizia, notaio e difensore» ribadendo che «le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio» e che si sarebbero dovuti attendere 10 anni, da quando le vittime avessero compiuto la maggiore età, per rivelare le accuse (ottenendo in questo modo la prescrizione dei reati, a quel punto non più perseguibili). Secondo il testo della Crimen solecitationis, il segreto è perpetuo e si estende anche dopo il termine del processo e la sentenza definitiva del tribunale canonico, e dunque non è un mero segreto processuale.

La Crimen sollicitationis obbliga, a pena di scomunica, il colpevole,chi ha subito le molestie, o chiunque abbia notizie certi su episodi di abuso sessuale a denunciarli al Tribunale Canonico o al sacerdote, comunque ad autorità ecclesiastiche, non civili. La Crimen sollicitationis del 1962 è stata superata dalla riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983.

Riferimenti e note

  1. ^ Lanning K. V. (1992) Child Molester: a Behavioral Analysis, National Center for M. a. Exploited Children, Arlington, Virginia; Picozzi M., Maggi M, (2003) Pedofilia: inquadramento clinico e analisi del fenomeno in Italia, Guerini E., cap. I
  2. ^ Sito informativo di prevenzione della pedofilia del MOIGE
  3. ^ http://www.minori.it/pubblicazioni/rapporti/pdf/Infanzia.pdf Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia] Minori.it, relazione discussa e approvata dall’Osservatorio nazionale per l'infanzia il 14 marzo 2006
  4. ^ http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_II/Titolo_IX#Art._519_Della_violenza_carnale
  5. ^ a b Legge n. 66, 15 febbraio 1996
  6. ^ Legge italiana sulla pedofilia (n.296/1998)
  7. ^ Aggiornamento della legge italiana sulla pedofilia (n.38/2006)
  8. ^ Atti impuri. La piaga dell' abuso sessuale nella Chiesa cattolica (a cura di Mary Gail Frawley-O' Dea e Virginia Goldner, ed. Raffaello Cortina, pagg. 294, euro 20) [1]
  9. ^ Viaggio nelle tenebre (cfr. bibliografia)
  10. ^ Fabrizio Tonello, 'La fabbrica dei mostri - Un caso di panico morale negli Stati Uniti' Feltrinelli 2006 (cfr. bibliografia)
  11. ^ The National Center for Reason and Justice
  12. ^ Centro di documentazione sui Falsi Abusi sui Minori
  13. ^ Si veda l'articolo di Rai News 24 "Pedofilia, l'abuso è in famiglia 6 volte su 10"
  14. ^ Abstract della Tesi di Laurea di V. Picariello, 2003-4, Roma, disponibile online. L'autrice ha contribuito con un saggio al volume collettaneo di Loredana Petrone e Mario Troiano (cfr. bibliografia)
  15. ^ Calderoli: «Castrazione per i reati sessuali» Corriere della Sera, 22 giugno 2005
  16. ^ "Legge Megan" su Wikipedia in Inglese
  17. ^ P. Migone, Storia dello scandalo Masson, ultima edizione riveduta ne Il Ruolo Terapeutico, 2002
  18. ^ La questione della espiazione del peccato mortale commesso si pone in altra sede, cioè nel momento in cui il colpevole chieda il perdono di Dio tramite il sacramento della Riconciliazione. Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica (Parte II, Sezione II, art.4, VI e VII) uno degli elementi essenziali del sacramento è la "soddisfazione" (cfr. N.1448), che consiste nel "fare il possibile pe riparare (ad esempio restituire cose rubate, ristabilire la reputazione di chi è stato calunniato, risanare le ferite). La semplice giustizia lo esige." (N. 1459). La penitenza "deve corrispondere, per quanto possibile, alla gravità e alla natura dei peccati commessi" (N. 1460)
  19. ^ Cfr. Crimen sollicitationis, §16-20
  20. ^ Sito del Vaticano Discorso ai Vescovi di Irlanda in visita ad Limina Apostolorum (28/10/2006)
  21. ^ Sito Vaticano Intervista concessa dal Santo Padre ai giornalisti (15/04/2008)
  22. ^ Sito Vaticano Celebrazione eucaristica con Vescovi, Seminaristi, Novizi e Novizie (19/07/2008)]

Bibliografia

  • Simone Di Maggio. Avevo sei anni e mezzo Roma, Fazi editore, 2008 ISBN 9788881129409
  • Marina Acconci e Alessandra Berti. Grandi reati, piccole vittime: reati sessuali a danno dei bambini. Confronto delle legislazioni dei paesi membri dell'Unione europea, esame degli aspetti clinici e preventivi del fenomeno della pedofilia. Genova, Erga, 1999 ISBN 88-8163-137-7
  • Luther Blissett. Lasciate che i bimbi. "Pedofilia": un pretesto per la caccia alle streghe. Roma, Castelvecchi, 1997. ISBN 88-8210-033-2
  • Alberto Cadoppi. Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia Padova, CEDAM, 1999 ISBN 88-13-21845-1
  • Vittorio Luigi Castellazzi L'abuso sessuale all'infanzia : incesto e pedofilia, abusati e abusanti, accertamenti e interventi psicoterapeutici. Roma, LAS, 2007. ISBN 88-213-0638-0
  • Centro Aurora, Viaggio nelle tenebre – Pedofilia, traffico d’organi e culti distruttivi, Bologna, Centro Aurora, 2007.
  • Claudio Cerasa. Ho visto l'Uomo Nero. L'inchiesta sulla pedofilia a Rignano Flaminio tra dubbi, sospetti e caccia alle streghe Roma, Castelvecchi, 2007. 88-7615-211-5
  • Piero Monni. L'arcipelago della vergogna : turismo sessuale e pedofilia. Roma, Edizioni Universitarie Romane. 2001 ISBN 88-7730-087-6
  • Debbie Natan and Michael Snedeker, Satan's silence. Ritual abuse and the making of a modern American witch hunt, Basic Books 1995.
  • Maria Rita Parsi. Più furbi di Cappuccetto rosso: suggerimenti a bambini, genitori, educatori, su come affrontare la pedofilia Milano, Mondadori, 2000. ISBN 88-04-45666-3
  • Ferruccio Pinotti e Carla Zavattiero. Olocausto bianco. Una inchiesta a 360°. Milano, BUR, 2008, ISBN 88-1702-058-9}
  • Bartolomeo Romano. La tutela penale della sfera sessuale: indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia. Milano, Giuffré, 2000. ISBN 88-14-08310-X
  • Loredana Petrone e Mario Troiano. Se l'orco fosse lei? Strumenti per l'analisi, la valutazione e la prevenzione dell'abuso al femminile. Milano, Franco Angeli, 2005 - ISBN 884646608X

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