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(Ab)uso del template PD-Italia NAVIGAZIONE


Salve, oggi pomeriggio stavo dando un'occhiata alla licenza di alcune foto e, pensandone a caso dalla Categoria:PD_Italia ho trovato (tanti, troppi), utilizzi sbagliati della licenza PD-Italia.
Ricordo che il PD-Italia richiede espressamente che siano trascorsi 20 anni dalla prima pubblicazione dell'immagine (e non dalla realizzazione). Cioe', se trovo in un cassetto una foto che mio cuggino fotografo fece a Mussolini nel 1935 non posso pubblicarla sotto PD-Italia. Vi riporto di seguito alcuni casi, sono i primi che mi sono balzati all'occhio, a titolo di esempio:

e qua concludo, sono solo degli esempi fatti in 5 minuti di click a caso nella categoria.

Questo e' invece un utilizzo corretto: File:2000grotte-scala.jpg, dove e' riportata il titolo della pubblicazione e l'anno della stessa.
Invito tutti ad una maggiore attenzione all'utilizzo del template (vi sono errori anche da parte di utenti esperti) ed in generale propongo di non esitare a cancellare immagini prive di riferimenti (per le foto vecchie la pubblicazione antecedente ai 20 anni non puo' essere presunta). Cioe' la stessa durezza che gia' viene utilizzata per reprimere le violazione del copyright dei testi dato che entrambi gli illeciti mettono a rischio la sopravvivenza del progetto.--Hal8999 (msg) 20:42, 4 mag 2009 (CEST)[rispondi]

Aggiungerei il problema delle distinzione fra fotografia "semplice" (e quindi PD-Italia) e fotografia artistica/opera fotografica (il cui copyright scade 70 anni dopo la morte del fotografo). Questo articolo (che avevo già segnalato tempo fa in discussione) chiarisce che la situazione... non è per niente chiara! --Jaqen [...] 20:56, 4 mag 2009 (CEST)[rispondi]
@Ha18999 puoi citare fonti a suffragio dell'interpretazione che i 20 anni decorrono dalla pubblicazione? In giro ho trovato finora solo interpretazioni di senso opposto. (ad esempio [1]--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 23:50, 4 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Boh.. io ho letto il {{PD-Italia}}: "le foto generiche e prive di carattere artistico e le riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al compimento del ventesimo anno dalla data della prima pubblicazione."--Hal8999 (msg) 23:54, 4 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Il link alla legge riportato nel template dice: "Art. 92 Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.". Mi sa che è sbagliato il template quindi. --ïɭPiʂḁɳʘ aka Fungo (D) 00:07, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Grr quante ne abbiamo cancellate a suo tempo... allora ci potevano stare! --SailKo FECIT 00:21, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Quindi qualcuno cambi il template --87.0.144.108 (msg) 02:27, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
E fare anche le scuse verso i contributori accusati a torto di copyviol--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 06:46, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Basta pensare poi a tutte quelle immagini in PD-Italia che sono state erroneamente caricate su Commons e poi da lì, naturalmente, cancellate (giusto da poco ho visto una strage di foto di Giovanni Paolo I, su Commons, per questo motivo). IMHO tutte queste immagini vanno ricercate e ricaricate (non mi riferisco solo al Papa). --Roberto Segnali all'Indiano 07:05, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Su commons il problema non era la pubblicazione delle foto, ma il fatto che non capivano il concetto di "foto non artistica" Jalo 08:16, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
no, su commons pretendono che sia valida anche in Italia la normativa europea, ma l'Italia non ha cambiato la legge per rispettare quella e i commonari non lo possono accettare 207.97.213.169 (msg) 10:28, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]

(rientro) Direi di cambiare il Template con una certa urgenza..e se possibile ripristinare o ricercare le foto cancellate prima..--Dylan86chi mi aiuta? 09:24, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]

Fonti: «Nel caso di semplici fotografie, a norma dell’art. 92 legge citata, il diritto di esclusiva sulle stesse è previsto per venti anni dalla produzione, la data della quale è onere del fotografo provare (Cass. 10.5.91, n. 5237).» - 207.97.213.169 (msg) 10:50, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]

Aggiornato il template Jalo 10:58, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]

Se qualcuno cominciasse a dire di che foto stiamo parlando e quali utenze sono state accusate ingiustamente di copyvio sarebbe possibile fare qualcosa. (Per quel che ne so io le PD-Italia cancellate da Commons sono state "trasferite" qui da noi.) --Jaqen [...] 11:07, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]

Il pezzo di frase in corsivo lo aggiungo ora perché mi era rimasto nella tastiera :-\ --Jaqen [...] 12:01, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Hai ragione J... a memoria mi ricordo queste per chiesa di San Jacopino:
--SailKo FECIT 11:52, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Fatto, se ci metti la fonte (questa?) comunque secondo me è meglio. --Jaqen [...] 12:04, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Fatto grazie. Ricordo che ci fu un repulisti mi pare a ottobre 2006, ma nn mi ricordo nomi di img cancellate. --SailKo FECIT 12:09, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]

Cambiare un template di copyright in 12 ore? Mah, ognuno si prenderà le proprie responsabilità. A parte il fatto che la scelta della prima pubblicazione era stata fatta a suo tempo per una questione di sicurezza (la data di pubblicazione è molto più dimostrabile e certa della data di produzione), spero che qualcuno si ricordi che esiste anche l'articolo 85-ter: 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico. Quindi, se una fotografia è stata prodotta nel 1957 ma pubblicata per la prima in libro/sito web nel 1992, è protetta per 25 anni e non ricade sotto il PD-Italia. Il "venti anni dalla data di pubblicazione" proteggeva ragionevolmente anche da questa norma. Quindi, in definitiva, dopo che un utente solleva una disastrosa situazione in fatto di abuso del template e quindi violazioni di copyright, al posto che fare qualcosa per impedire questi abusi (più controlli, più unverified per le immagini senza fonte ecc.), si cambia la norma. Mi ricorda qualcosa. Buon caricamento--Trixt (msg) 14:11, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]

Il template cita due articoli, ed il verbo usato adesso (produrre) e' quello usato nella legge.
Proprio per il fatto che non dobbiamo inventarci niente, usare i termini della legge mi sembra la cosa piu' logica, senza cambiare "produrre" in "pubblicare" (poi il fatto che sia piu' facile dimostrarne la pubblicazione che la produzione non mi trova per nulla d'accordo, e la prima spiegazione di Hal lo dimostra) Jalo 14:24, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Per quel che riguarda le foto non artistiche, Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.. Certo poi è da stabilire se sia o meno artistica, ma è un discorso diverso. La foto di un fatto (come la proclamazione di unacarica pubblica etc.) ci rientrano bene, mi pare. --(Y) ☼ parliamone 15:35, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
@Trixt: in effetti l'art. 85-ter mi era sfuggito, ed è chiaro che non si può prendere in considerazione solo l'art. 92 facendo finta che l'altro non esista. Però va preso in considerazione pure l'art. 90:
1. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
2. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Tale norma a quanto pare non vale solo per le fotografie analogiche, ma pure per quelle digitali o digitalizzate. (Incidentalmente questo è uno dei motivi per cui è fondamentale indicare la fonte anche delle foto PD-Italia, o presunte tali.) Ad esempio sul sito da cui Sailko ha preso quelle foto che ho recuperato non erano presenti tali indicazioni, per cui pare che la foto sia effettivamente nel pubblico dominio. --Jaqen [...] 16:15, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
La norma che hai citato è sempre stata applicata, portando alla cancellazione immediata delle foto sotto PD-Italia che avessero avuto firme/watermark/quant'altro, perché l'art.90 in pratica è una sorta di registrazione del copyright che fa applicare la norma 70 anni pma. Sei certo che questa norma invalidi l'art.85-ter? Basta solo si/no (immagino tu sappia che chi usa i nostri tag di copyright, sebbene soggetti a disclaimer, si fida della nostra presunta certezza in ciò che scriviamo, e la responsabilità è di chi carica, non di chi modifica i tag di copyright - se fosse il contrario certe modifiche non si farebbero con leggerezza, ma si applicherebbe il principio di precauzione).--Trixt (msg) 15:16, 6 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Anche la "pubblicazione" può essere controversa: en:Wikipedia:PD#Publication (interessante lettura). --Nemo 21:10, 5 mag 2009 (CEST)[rispondi]
Senza andare oltreoceano (dove comunque sono più prudenti e usano la prima pubblicazione), E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione., e Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse. Non sono un avvocato, ma non credo che una norma più specifica annulli automaticamente l'applicazione di una norma più generale. Nel dubbio, prudenza? No, tanto la colpa è di chi carica ;).--Trixt (msg) 15:16, 6 mag 2009 (CEST)[rispondi]